Articolo 108 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
Articolo 107Articolo 109
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6 settembre 2000
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2 febbraio 2001
Art. 108. ((Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive)) 1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale , consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2001
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