Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art.1067 cod. civ., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell'affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della "inspectio" e della "prospectio" sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all'originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo. ( Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva altresì rilevato che la presenza di inferriate alle finestre restringeva l'esercizio della servitù di veduta, costringendo ad effettuare l'apertura delle stesse per spingere la sguardo lateralmente).
Commentario • 1
- 1. La finestra diventa porta? La servitù di veduta si trasforma in servitù di passaggioAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11938 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
1 魚 M 1 1938/02 Reg. gen. N° 18755 99 Oggetto: aggravamen servit di veduta. CRON. 89547 REPUBBLICA ITALIANA Пер.3178 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE UFFICIO COPIE copia studio Composta dai Sigg.ri Magistrati: Richiesta oll dal Sig. Presidente rel. Dott. UGO RIGGIO per diritti € 155 il 0.8 AGO.2002. Consigliere Dott. CARLO CIOFFI IL CANCELLIERE Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio SENTENZA DNN dal Sig. % 155 per diritti € sul ricorso proposto da: 08 AGO. 2002 il IL CANCELLIERF MARGHERITA. RT TR PA, RT RT AN, RT HE, elettivamente domiciliati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in Roma, via Tasso n.
4. presso l'avv. Umberto Mariotti Bianchi, che li difende in Richiesta copia studio dal Sig. forza di mandato in atti: per diritti € 155 08 AGO. 2002
- ricorrenti -
il IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEBADELLINO MA SOFIA, elettivamente domiciliata in Roma. Via Padova n. 90, presso l'avv. Giuseppe Lauro - Grotto, che la difende in forza di mandato Richiesta copia studio GE dal Sig. diritti € 1,55 per atti;
il 08 AGO.2002 IL CANCELLIERE 203/02 18755/1999 TO DE. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 2 controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 27 marzo 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 febbraio 2002 dal Relatore Presidente Riggio;
Udito l'avv. Umberto Mariotti Bianchi e l'avv. Giuseppe Lauro - Grotto. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28 ottobre 1987 ET PA TO conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Maria Sofia LL, esponendo che costei aveva eseguito una sopraelevazione abusiva sul lastrico solare sovrastante l'appartamento di esso attore sito in Roma in via Condotti 91, e chiedendo la demolizione dell'opera, o almeno il risarcimento del danno ed il pagamento della indennità di cui all'art. 1127 c.c. Con altra citazione del 29 ottobre 1991 il TO chiedeva che fosse accertato l'aggravamento della servitù di veduta a carico dei suoi appartamenti, interni 5 e 7, operato dalla LL trasformando l'affaccio occasionale dal parapetto del lastrico solare in quello quotidiano dalle tre finestre aperte in altrettanti vani di abitazione di nuova realizzazione, e quindi che tali vedute fossero eliminate. La convenuta, costituitasi. resisteva alle domande, e quindi intervenivano nel giudizio TA, DR e IC TO, comproprietari di uno degli appartamenti. All'esito il tribunale, con sentenza del 13 novembre 1995. condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di £. 2 18755/1999 TO DE. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 3 10.085.000 a titolo di indennità di sopraelevazione. respingendo ogni altra domanda. A seguito di impugnazione principale dei TO ed incidentale della LL, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 marzo 1998 confermava la decisione di primo grado. disponendo tuttavia che la cifra di £. 10.085.000, indicata nel dispositivo della sentenza, fosse corretta in £.
7.045.500. La corte, per quanto qui ancora interessa, rilevava in ordine al prospettato aggravamento della servitù di veduta esercitata sugli immobili dei TO che le doglianze da questi prospettate risultavano smentite dalle risultanze peritali. dalle quali si desumeva che l'originario e più gravoso affaccio esercitato dal lungo parapetto del terrazzo della LL verso quello a livello dell'attore era stato in realtà contenuto o ristretto dalla costruzione abitativa. ed era attualmente praticato dalle tre finestre della facciata, peraltro dotate di grata protettiva apribile, che consentivano l'inspicere ed il prospicere solo al momento della loro apertura. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza i TO in base ad un unico motivo di ricorso, illustrato anche con memoria, al quale resiste la LL con controricorso, con il quale viene, tra l'altro, eccepita l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla LL per essere la descrizione dei fatti di causa ivi contenuta una personale e soggettiva ricostruzione degli stessi, in qualche punto anche inesatta. L'eccezione è infondata poiché la esposizione dei fatti della causa che leggesi nella prima parte del ricorso, pur non riproducendo alla lettera quella 18755/1999 TO DE. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. riportata nella sentenza impugnata, è sufficientemente oggettiva, come risulta del resto dal fatto che la controricorrente non ha saputo indicare quali sarebbero le inesattezze in cui sarebbe incorsa. Denunziando la violazione dell'art. 1067 c.c. e l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza i ricorrenti lamentano che la corte di appello non abbia tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale un uso più costante ed indiscriminato della servitù di veduta, come si ha ad esempio allorché numerose finestre a prospetto vengano sostituite ad un unico balcone con ringhiera sporgente da un muso senza altre aperture, costituisce aggravamento и della servitù. л Nel caso di specie la possibilità di prospicere ed inspicere dalle varie finestre aperte nei vani di nuova costruzione aveva aggravato la servitù di veduta prima esercitata dal parapetto di una terrazza scoperta, alla quale si accedeva molto più saltuariamente e con minore comodità, a nulla rilevando la presenza di inferriate. in quanto le stesse erano apribili, come attestato anche dalla sentenza impugnata. La corte, inoltre, aveva superato tutte le contrarie argomentazioni esposte in grado di appello con una motivazione apodittica e quindi quasi inesistente. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, più che essere attestata sui principi illustrati dai ricorrenti. pone piuttosto l'accento su quello che è il contenuto essenziale della servitù, allorché si tratti di stabilire se dalle modifiche apportate ai luoghi dai quali la stessa venga esercitata possa esserne derivato un aggravamento. Così, per esempio, in fattispecie aventi indubbia analogia con 18755/1999 TO DE. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. -- 0 5 1 quella in esame è stato osservato che non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura. pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati i limiti della inspectio e della prospectio sul fondo vicino (Cass. sez. II. 21 febbraio 1995 n. 1899; sez. II. 15 aprile 1982 n. 2278). sicuramenteAlla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale, condivisibile, non può che rilevarsi l'esattezza della valutazione operata dal giudice di appello, posto che nel caso in esame, se l'esercizio della veduta dalle finestre aperte nel corpo di fabbrica costruito dalla LL consente ora di esercitare la veduta stando al coperto e senza bisogno di uscire sul terrazzo, come prima avveniva, tuttavia la veduta stessa risulta certamente meno ampia e panoramica rispetto a quella che era possibile esercitare dal parapetto del terrazzo preesistente, ed inoltre la presenza di inferriate. sia pure mobili. costringe ad effettuare ogni volta l'apertura delle stesse allorché, oltre a guardare in avanti, si voglia anche spingere lo sguardo lateralmente. Il ricorso deve quindi essere disatteso, con conseguente condanna dei ricorrenti in via solidale alle spese di questo giudizio, liquidate come nel dispositivo. P. M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione. in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in €. 138,00 - oltre a €. 1.000,00 per onorari. 18755/1999 TO DE. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra, relatore Riggio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2002. Il Pursente est. Идо Айдай IL CANCELLIERE C1 PA Talarico Lelazco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 58 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C1 Lalazico 109T129,11 456T 20,66 TOT. 14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 30,00 Regiato inRegistrato in gate ....GHU: $2005 F Y F 900 versate €versate € (euro s (77 p. Dirigente Arga Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI RICRPO) Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) CIN 6 0 9 18755 1999 TO DE. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio.