Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2001, n. 9069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9069 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
9069 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALE O E T N E A CORTE S PRED L Oggetto E RICORSO AVVERSO SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA GIUDICE DI PACE SECONDO EQUITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6512/99 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 20880 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere - Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere - Ud. 06/03/2001 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OT FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 4, presso l'avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINI ALDO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
SOCIETA' S.TE.G. Sas intimato avverso la sentenza n. 5/98 del Giudice di pace di 2001 NORCIA, depositata il 30/03/98; 599 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 انکرا udienza del 06/03/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo La Società S.TE. G. in a.s. convenne in giudizio di- nanzi al Giudice di Pace del Comune di Norcia Francesco Ottaviani per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.477.000, oltre interessi dalla domanda al saldo. Costituitosi in giudizio, il convenuto contrastò nel merito la pretesa dell'attrice e propose domanda riconvenzionale per la somma di lire 2.000.000 a titolo di risarcimento del danno. Con sentenza emessa il 30.03.1998 il Giudice sud- detto accolse la domanda principale con la motivazione che "il credito vantato dalla società STEG era docu- cessione di credito datatomentato dall'atto di 9.1.1996 sottoscritto dall'Ottaviani che in tal modo aveva implicitamente riconosciuto di essere debitore verso la STEG della somma precisata nel documento" e rigettò per infondatezza la domanda riconvenzionale osservando che "l'affermazione dell'Ottaviani di aver dovuto far ricorso alle prestazioni di altro commercia- 2 Ни lista per redigere il libro giornale del 1996 che la società STEG non aveva regolarmente stampato "era rima- sta sfornita di prova e per di più contraddetta da un documento-quietanza dal quale risultava che "tutta la documentazione contabile-fiscale della ditta Ottaviani, impresa edile, era stata ritirata“. Avverso tale sentenza l'Ottaviani ha proposto ri- corso per cassazione. La società S.TE.G. in a.s. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso denuncia la sentenza impugnata come "errata ed ingiusta". Le censure si compendiano, relativamente alla do- manda principale della società, accolta dal Giudice di pace, nell'affermazione che "la fondatezza di tale do- manda era stata ritenuta esclusivamente sulla base del- la cessione di credito datata 9.1.1996 nel quale, inve- ce, la sottoscrizione di esso Ottaviani non aveva altro valore se non quello di presa di cognizione e non certo quello di riconoscimento del debito, sicché esso non rivestiva le caratteristiche e le prerogative di cui all'art. 1988 c.c., mentre circa i pagamenti dimostrati la sentenza non aveva speso una sola parola". Quanto alla riconvenzionale, il ricorrente deduce 3 che il rigetto della stessa sia stato "erroneo“ perché erronea era stata la valutazione dell'indicato documen- - la ricevuta di ritiro della documentazione conta- to bile-fiscale presso la ditta S.TE.G.. Queste erronea valutazione delle risultanze di essendo le censure proposte avverso una senten- prova za del Giudice di Pace pronunciata secondo equità, ai sensi del comma secondo dell'art. 113 c.p.c., il ricor- so è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno infatti puntualizzato, con la sentenza n. 716 del 1999, dalla quale il Collegio non ha motivo di disco- starsi, che "il ricorso per cassazione avverso le sen- tenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità è ammissibile soltanto a) per violazione di norme proces- suali, b) per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie in relazione alla decisione di meri- to, c) per inesistenza della motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., d) ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, in quanto at- tinente ad un punto decisivo della controversia, si ri- solva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 4 مارا 8512/99 Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso addì 6 marzo 2001 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Melo Gree Il Presidente Il Consigliere estensore Walter Celentano Angelo 16 SUFNEMA DI CASSAZIONE IL CANCEL LA Prima Sezione Civile Luisa Passineth Depositato in Cancelleria - 5 LUG. 2001 IL CANCELLIERE 4 7 1.3 1 1 1 2 A 9 D 3 E E T 6 EN 4 . S T E T R A S