Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2002, n. 14384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14384 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
ee 74662 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14 3 8 4/02 AZIO TRIBUTARIA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.3657/01 Saccucci Dott. Bruno Consigliere Dott. Massimo Oddo Cron. 33399 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Rep. Cons. Rel. Ruggiero Dott. Francesco Ud. 14-5-02 Consigliere Ceccherini Dott. Aldo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74662 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
IA HI, residente ad Assisi, in via Umberto I;
-· intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.293/02/99 del 14-12-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2038 1 udienza del 14/05/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n.293/02/99 del 14-12-99, emessa nella controversia instauratasi tra IA HI e l'Ufficio Imposte di Perugia, a seguito dell'appello dell'Ufficio, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che aveva dichiarato in parte illegittima la cartella di pagamento per IRPEF-ILOR 1985, in quanto in sede di liquidazione non risultavano dedotte dalla base imponibile le somme relative al pagamento delle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984, a norma della L. n.363/84. Avverso tale sentenza il Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.28 L. 13-5-99, n. 133, dell'art.3 co.2°bis co.1° L. 27-12- D.L. 30-12-85, n. 791, dell'art.13 97, n. 449, dell'art.10 L. 28-2-86, n. 46, dell'art.2 2 D.P.R. n.597/73 e del D.L. 29-5-89,n.202, convertito dalla L. n.263/89. Non veniva proposto controricorso. Motivi della decisione L'attento riesame della disciplina normativa della fattispecie offre argomenti esegetici per disattendere la tesi prospettata dall'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, pienamente condividendolo, si deve confermare l'orientamento ormai costante di questa Corte in ordine al problema della corretta interpretazione della norma dell'art.3, comma 2° bis n.791/85, come disposizione introduttiva di D.L. ulteriore agevolazione, consistente una nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi plurimis,cfr. Cass. Sez. Trib.5-4-2001,n.8659;(ex Cass.Sez. Trib. 22-11-2001, n.1470; Cass.Sez.Trib. 22-11-2001, n.14783). In conclusione, il ricorso va rigettato. spese, non Non deve provvedersi in ordine alle essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
3 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 14-5-2002 Il Presidente Il Relatore Dott. Bruno Saccucci Dott. Francesco Ruggiero pauPa ns My бино ассист IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi - 8.0 1 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA