Sentenza 24 settembre 2012
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Giudice di Pace, rilevato che il decreto di presentazione immediata a giudizio di un imputato di nazionalità straniera non è stato tradotto, restituisce gli atti al pubblico ministero affinché provveda alla traduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2012, n. 41099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41099 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/09/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2486
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 43419/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA;
nei confronti di:
1) DI HA N. IL 10/01/1976;
avverso l'ordinanza n. 231/2009 GIUDICE DI PACE di MODENA, del 26/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 ottobre 2009 il Giudice di pace di Modena, rilevato che non era stato tradotto nella lingua marocchina il decreto di presentazione immediata a giudizio di DI IB, di nazionalità marocchina, imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, ha restituito gli atti al P.M. in sede, affinché provvedesse all'incombente anzidetto.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Modena, lamentando l'erroneità in fatto e diritto del provvedimento, per avere esso dato luogo ad un'indebita regressione del processo. La traduzione del decreto di presentazione immediata a giudizio, di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 bis, nella lingua nazionale dell'imputato non era dovuta nella specie, in quanto nessun elemento era emerso dal quale potersi desumere che l'imputato non conoscesse la lingua italiana;
in ogni caso il Giudice di pace avrebbe potuto direttamente rinnovare la vocatio in ius dell'imputato, senza far luogo ad alcuna regressione del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.M. di Modena è inammissibile siccome manifestamente infondato.
2. La più recente giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che sono impugnabili solo gli atti processuali caratterizzati da un'assoluta eccentricità rispetto al sistema legale del processo, ovvero tali da impedire il normale sviluppo processuale;
pertanto alla categoria degli atti giurisdizionali impugnabili va attribuito carattere di particolare eccezionalità, in relazione alla deroga che, con essa, viene attuata ai principi della tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) e dei mezzi d'impugnazione (art. 568 c.p.p.). Non è invero conforme al sistema dilatare il concetto di impugnabilità, fino ad utilizzarlo per intervenire in situazioni di illegittimità, ritenute non altrimenti inquadrabili o fronteggiabili (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 25957 del 26/3/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590).
3. L'applicazione di detti principi processuali ai rapporti fra Giudice di pace e P.M. impone a quest'ultimo di limitare le ipotesi d'impugnabilità alle sole ipotesi di esercizio, da parte del Giudice di pace, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, ovvero di esercizio di un potere che, sebbene previsto dall'ordinamento, lo è con riferimento ad una situazione processuale radicalmente diversa da quella per cui la legge lo prevede e quindi tale da collocarsi completamente al di fuori di ogni ragionevole esercizio di detto potere. L'impugnabilità dev'essere quindi limitata alle ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al P.M. di compiere un atto nullo, rilevabile nel corso del futuro processo, atteso che solo in siffatta ipotesi potrà riconoscersi al P.M. il potere di ricorrere per cassazione, essendo richiesto che, con esso, il P.M. lamenti che il conformarsi al provvedimento adottato dal giudice sarebbe idoneo a minare la stessa regolarità del processo.
In tutti i restanti casi il P.M. è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice;
il che appare fra l'altro conforme alla qualità di parte, sia pure pubblica, che il P.M. ha assunto nel contesto del vigente processo penale.
4.Nella specie il provvedimento adottato dal Giudice di pace di Modena, sia pur fondato su di un'errata declaratoria di nullità del decreto di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 bis, non è impugnabile, trattandosi di atto il cui contenuto non è eccentrico rispetto al sistema ed i cui effetti non sono idonei a pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo.
5. La restituzione degli atti al P.M., effettuata dal Giudice di pace, non costituisce pertanto un'abnorme regressione del processo, ma è un atto che, pur se non condivisibile, siccome attuato in un contesto errato, appartiene pur sempre al novero di quelli astrattamente adottabili dal Giudice di pace, con la conseguenza che esso non è ricorribile innanzi a questa Corte dal P.M., che è pertanto tenuto a prestarvi ossequio.
6. Da quanto sopra consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. di Modena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2012