Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 settembre 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 settembre 1972 |
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 23/06/2004, n. 355Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA sent. 355/2004 FATTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai signori magistrati: Dott. Gaetano PELLEGRINO Presidente Dott. Giorgio CAPONE Consigliere Dott. Enzo ROTOLO Consigliere Dott. Eugenio SCHLITZER Consigliere Dott. Amedeo ROZERA Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al n.xx del registro di segreteria proposto dall'INPDAP avverso la sentenza n. xxx pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione xx nei confronti di B.A.; Visto l'atto d'appello Vista l'ordinanza n. 43/2004; Esaminati tutti gli altri documenti di causa; Uditi, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, le vigenti misure mensili lorde delle indennita' di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previste per il personale ispettivo, direttivo e docente, della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, sono aumentate, a decorrere dal 1 luglio 1972, degli importi secondo le tabelle allegate A) e B). - Art. 2.
Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche ai sensi dell' articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 ; gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell' articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , nonche' il personale amministrativo degli uffici scolastici periferici sono autorizzati, a decorrere dal 1 luglio 1972, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per 30 ore mensili per ciascuna unita', in deroga al limite di spesa mensile previsto dall' articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 .
Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: le note a), e b) in calce rispettivamente alle tabelle F e G, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165; l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727; il settimo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831 . - Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1972 in lire 59.697 milioni, si provvedera' mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.