Legge 20 marzo 2025, n. 31

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  • 1Volontariato: riconoscimento delle competenze
    Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 27 ottobre 2025

  • 2Pagina Diritto Economia
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  • 3indagini
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    Diritto / Intercettazioni: la l. n. 47/2025 pone la durata massima di 45 giorni La legge 31 marzo 2025 n. 47, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2025 n. 83 riforma l'art. 267, c. 3 del Codice di procedura penale Diritto / ​​​​​​​Le indagini penali telematiche e la tutela della privacy dei cittadini Le problematiche che ancora oggi caratterizzano le indagini penali finalizzate all'acquisizione di dati presso i fornitori dei servizi telematici Attualità / Qualità della vita 2022: vincono Aosta, Piacenza e Cagliari Qualità della vita nel 2022: la nuova classifica del Sole 24 Ore premia le Province con il miglior contesto di vita per fasce di età. Diritto / La delimitazione dei …

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  • 4intercettazioni ambientali
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  • 5intercettazioni
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Giurisprudenza5

  • 1Trib. Treviso, sentenza 15/12/2025, n. 1657
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 8148/2021 promosso da: Controparte_1 in proprio e quale erede di Persona_1 [...] in proprio e quale erede di e di Persona_1 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Licini e dall'avv. Elisabetta Frate giusta mandati allegati telematicamente all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisabetta Frate sito in Belluno, piazza Castello n. 24; c.f.: …
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    • estensione automatica della domanda·
    • responsabilità contrattuale·
    • tabelle di Milano·
    • danno catastrofale·
    • prescrizione e decadenza·
    • danno da perdita parentale·
    • responsabilità del produttore·
    • legittimazione attiva·
    • danno biologico terminale·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • responsabilità sanitaria·
    • art. 1226 c.c.·
    • art. 2055 c.c.·
    • giurisprudenza su danno patrimoniale·
    • giurisprudenza su danno non patrimoniale

  • 2Trib. Lanusei, sentenza 27/07/2025, n. 58
    Provvedimento: N. R.A.C.L. 31/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 31/2025 R.A.C.L., promossa da (c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo, ricorrente contro , e Controparte_1 Controparte_2 [...] (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_1 resistente- contumace Oggetto: materia lavoro – …
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    • adempimento in forma specifica·
    • disparità di trattamento·
    • principio di parità di trattamento·
    • art. 1 comma 121 L. 107/2015·
    • risarcimento danni·
    • prescrizione azione·
    • lavoro a tempo determinato·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • diritto al bonus carta docente

  • 3Corte d'Appello Catanzaro, decreto 01/12/2025
    Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Prima Civile Il Consigliere dott.ssa Anna Maria Raschellà ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento di equa riparazione n. 1691/2025 R.V.G. proposto da: , elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Ernesto Fagiani n. 6, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Angelo Canino, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Politano, in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico; RICORRENTE CONTRO , in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 Visto il ricorso tempestivamente presentato dalla ricorrente indicata in epigrafe per ottenere la condanna del al …
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  • 4Corte d'Appello Catanzaro, decreto 02/12/2025
    Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Prima Civile Il Consigliere dott.ssa Anna Maria Raschellà ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento di equa riparazione n. 1578/2025 R.V.G., proposto da: , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...] , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...] , , , CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 , , , , Controparte_15 CP_16 CP_17 Controparte_18 , nonché da E entrambe CP_19 CP_20 Controparte_21 nella qualità di eredi di (deceduto il 6 marzo 2024), tutti Controparte_3 elettivamente domiciliati in Amantea (CS) alla Via Sicilia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Franca Frangione, che li rappresenta e …
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  • 5Trib. Ravenna, decreto 28/03/2025
    Provvedimento: N. R.G. 2025/322 TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE – VG *** Nel procedimento per concessione di provvedimenti cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi (artt. 18 e ss. CCI, 669 e ss. c.p.c.), iscritto al n. RG. 322/2025 promosso da: - avente sede legale in Ravenna (RA), via Aldo Pagani 1 - CP_1 P.IVA_1 loc. Fornace Zarattini, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Fanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Cesena (FC), viale Bovio 48; RICORRENTE Il giudice dott. Paolo Gilotta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Letto il ricorso in data 30.01.2025 con cui ha …
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 , recante misure urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2. Il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5 , recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 5 del 2025 .
    3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Avvertenza:
    Il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2025.
    A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.

  • Allegato della Legge 20 marzo 2025, n. 31
    Allegato

    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2025, N. 3

    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
    « Art. 1-bis (Rapporto di valutazione del danno sanitario - VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale). - 1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22, all' articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    "2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013, e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
    2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
    2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 ".
    Art. 1-ter (Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale). - 1.
    Nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012 , introdotto dall'articolo 1-bis del presente decreto, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).
    2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti d'America (US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.
    3. Per le attivita' di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in suo possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di VIS.
    Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilita' di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo e' sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.
    4. La Commissione di cui all' articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all' articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.
    Art. 1-quater (Disposizioni transitorie). - 1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all' articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006 , in corso alla data del 31 gennaio 2025 e aventi a oggetto impianti di interesse strategico nazionale, gli atti gia' prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 1-ter del presente decreto, il parere dell'ISS e' reso entro il 15 febbraio 2025, la Commissione di cui all' articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 , integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata nei successivi trenta giorni.
    Art. 1-quinquies (Clausola di invarianza finanziaria). - 1.
    All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quater del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Art. 1-sexies (Stanziamento di ulteriori risorse per finalita' ambientali nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.). - 1. Per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. su aree di proprieta' di quest'ultima ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilita' del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge n. 1 del 2015 , e' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028.
    2. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. elabora un cronoprogramma degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, aggiornato trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3. Le somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento su richiesta dell'organo commissariale e rendicontate con periodicita' mensile.
    3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all' articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ». Nel titolo, le parole: « ed occupazionale degli impianti ex ILVA » sono sostituite dalle seguenti: « ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonche' per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale ».