Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 31396
CASS
Sentenza 27 giugno 2006

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Le acque di sentina rientrano nella nozione di rifiuto ai sensi degli art. 183 e 232 del D.Lgs. n. 152 del 2006, e vanno considerate tali fino alla ultimazione della procedura di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma terzo lett. h) del citato decreto n. 152, può portare a generare combustibili. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che le acque di sentina non possono essere considerate "medio tempore" quali prodotti, in quanto il combustibile in esse contenuto non è suscettibile di destinazione diretta al consumo, e che pertanto non può essere soggetto ad accisa se non dopo l'ultimazione della procedura di recupero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 31396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31396
    Data del deposito : 27 giugno 2006

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