Articolo 56 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
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26 ottobre 1935
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22 novembre 1935
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20 giugno 1975
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15 novembre 1996
Art. 56.

Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:

a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:

1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purche' complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;

2° I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermita', purche' complessivamente non eccedano i dodici mesi; ((41))

3° i periodi di interruzione obbligatori, e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal decreto-legge 22 marzo 1931, n. 654 , convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347 ;

b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;

c) agli effetti del diritto all'indennita' di disoccupazione e della misura, e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.

Per detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computera' come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.

--------------- AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 , come modificato dal D.Lgs 29 giugno 1998, n. 278 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all' art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi".
Entrata in vigore il 15 novembre 1996
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