Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 1
Non è impugnabile autonomamente l'ordinanza di restituzione in termini, per proporre opposizione a decreto penale di condanna, spettando al giudice dell'opposizione la valutazione della tempestività della proposizione della relativa istanza.
Commentario • 1
- 1. Difensore sbaglia PEC, restituzione nel termine? (Cass. 26465/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2022
Il fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, può essere integrato anche da erronee o fuorvianti informazioni ricevute dalla cancelleria, da dimostrare secondo gli ordinari oneri di allegazione: è quindi irragionevole escludere l'incolpevole affidamento del difensore per il deposito dell'impugnazione ad un indirizzo PEC in precedenza comunicato dalla cancelleria. Nel segnare il passaggio all'esclusiva modalità di deposito telematico delle impugnazioni, in concomitanza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'evoluzione del quadro normativo di riferimento impone un approccio ermeneutico ispirato ad agevolare nella massima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2017, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
05771-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 19 Dott. Silvio AMORESANO Presidente luglio 2017 Dott. Vito DI NICOLA Consigliere SENTENZA N.999 Dott. Donatella GALTERIO Consigliere Dott. Claudio CERRONI Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI REGISTRO GENERALE n. 2712 del 2017 ha pronunciato la seguente: SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- 7 FEB 2018 nei confronti di: IL CANCELERE AL EL, nato a [...] il [...]; Luana avverso l'ordinanza Mod. 32 n. 493/16 del Tribunale di Taranto del 9 novembre 2016; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Mirilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza resa in data 9 novembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in accoglimento della istanza presentata in tal senso dal difensore di CA EL, ha disposto la rimessione in termini del medesimo al fine di consentirgli la proposizione della opposizione avverso il decreto penale n. 1949 del 2008, che contestualmente ha revocato. Con ricorso del 7 dicembre 2016 il Procuratore della Repubblica di Taranto ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza osservando che la stessa sarebbe stata emessa in violazione di legge in quanto la relativa istanza sarebbe stata presentata dal ricorrente oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui era stata presa effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare. Il ricorrente ha, altresì, lamentato il fatto che la ordinanza di rimessione in termini sia stata pronunziata da organo giudiziario incompetente, posto che, secondo la espressa previsione contenuta nell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui la istanza abbia ad oggetto la rimessione in termini per impugnare una sentenza od un decreto di condanna, su di essa è competente il giudice che sarebbe competente per la impugnazione. Il CA, tramite il proprio difensore di fiducia, ha presentato una memoria con la quale si è opposto all'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO L Il ricorso è inammissibile. Esso, invero, è stato proposto in relazione ad un provvedimento, nella specie la ordinanza con la quale il CA è stato rimesso in termini per la proposizione di opposizione a decreto penale emesso nei suoi confronti, che è espressamente dichiarato non impugnabile ex se dal legislatore. Come, infatti, chiarisce l'art. 175, comma 5, cod. proc. pen.: "l'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione". Tale principio era stato, d'altra parte, già testualmente applicato da questa Corte, con indicazione cui è opportuno dare continuità adattandolo, peraltro, al caso ora in esame, laddove era stato affermato che non è, 2 autonomamente impugnabile l'ordinanza che concede la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. Spetta, infatti, alla Corte di cassazione, in sede di controllo ex art. 591 cod. proc. pen. sull'ammissibilità dell'impugnazione, la verifica della tempestività del ricorso introduttivo del giudizio, e quindi, anche della eventuale nullità dell'ordinanza di restituzione nel termine che lo ha consentito, anche sotto il profilo dell'incompetenza funzionale del giudice che la ha emessa (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 ottobre 1993, n. 1599). Applicando, stante la evidente identità di ratio, il medesimo principio anche alla ordinanza con la qualè stata disposta la rimessione in termini per proporre opposizione a decreto penale, dovrà concludersi nel senso che competerà al giudice della opposizione, cioè del processo, celebrato nelle forme del giudizio immediato, scaturito a seguito della presentazione di essa, la valutazione, sotto il profilo della tempestività della proposizione della relativa istanza nonché sotto quello della competenza a provvedere nel senso della rimessione, aspetto anch'esso censurato dalla ricorrente Procura della Repubblica, della eventuale nullità della ordinanza di rimessione in termini. Va, anzi, a tale proposito ricordato come questa Corte, sostanzialmente confermando il principio dianzi esposto, ha ritenuto che sarebbe viziato da abnormità il provvedimento con il quale il giudice che, ancorché carente di competenza a decidere su di essa, abbia dapprima emesso ordinanza di rimessione in termini e, successivamente, adito a tal fine dall'organo della A pubblica accusa, abbia revocato tale provvedimento, posto che vizio della ordinanza adottata in occasione della rimessione in termini sono suscettibili di essere rilevati soltanto dal giudice ad quem (Corte di cassazione, Sezione I penale, 10 gennaio 2013, n. 1202), in occasione del giudizio introdotto attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione. Conclusivamente il ricorso del Pm deve essere dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente AND (Silvio AMORESANO) (Andrea GENTILI) funda millis 3 IL CAND ZILVER Luana Marfani