Sentenza 9 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2001, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
C.C. 60532 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL5303/ OGGETTO posta di registro: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ric sta d'assegnazione di rendita catastale e valutazione automatica SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 13953/98 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 11316 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Ud. 18.1.2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60532 sul ricorso iscritto al n. 13953 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
MB RI AU;
intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 12 febbraio 1998, depositaţa col n. 55/30/98 il 12 maggio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001: 1 £ - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Polizzi per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo IT AU CO impugnò l'avviso di liquidazione della imposta in.v.im. relativa alla vendita di un immobile - registrata il 12 febbraio 1990 -, con cui, a fronte del valore dichiarato in lire 80.000.000, era stato determinato, previa attribuzione della rendita catastale da parte dell'U.T.E., quello maggiore di lire 182.070.000, con determinazione dell'imposta dovuta in lire 9.090.000. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano, sulla resistenza dell'Ufficio del Registro di Legnano, accolse il ricorso - con decisione 145/13/94 -, ritenendo necessario, ai fini della determinazione del maggior valore (finale), l'avviso di accertamento, e quindi inidoneo quello di liquidazione, notificato dall'Ufficio. Il gravame di quest'ultimo è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 12 febbraio 1998 depositata col n. 55/30/98 il 12 maggio seguente. In essa si ribadisce che, essendo mancato l'avviso di accertamento con acritica convalida dell'operato dell'U.T.E., "l'appellante ha omesso di controllare il valore derivante dalla capitalizzazione del reddito catastale e neppure ha portato a conoscenza della contribuente, con la notifica dell'avviso di accertamento, che era stato determinato un valore superiore a quello dichiarato dalla contribuente stessa". 2 Per la cassazione ricorre, con unico complesso motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato il 16 luglio 1998, mentre la contribuente non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Denunzia con l'unico mezzo, l'Amministrazione ricorrente, "violazione e falsa applicazione, 'ex' art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art.
2- quinquies 1. 656/1994 e dell'art. 12 del d.l. 70/1988 convertito in legge dall'art. 1 I. 154/1988, e dell'art. 52 del d.P.R. 131/1986, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ed extrapetizione 'ex' art. 112 c.p.c.". Ribadisce la tesi secondo cui, in caso di richiesta di valutazione automatica previa attribuzione della rendita catastale, non si configura un atto d'imposizione o di irrogazione di sanzioni, ma unicamente il recupero della differenza d'imposta, sulla base di una semplice operazione aritmetica di moltiplicazione per il coefficiente (Corte Cost. 463/1995). Si duole, pertanto, che il giudice 'a quo' abbia addebitato all'ufficio il mancato previo 'controllo', che non era invece dovuto, essendo la contribuente tenuta ad impugnare l'attribuzione della rendita nei confronti dell'U.T.E. Censura ulteriormente la sentenza impugnata che, nel pervenire a tale (erronea) conclusione, ha ignorato il motivo di gravame col quale era stata dedotta l'extrapetizione, ad opera del primo giudice, per non avere la contribuente impugnato l'avviso di liquidazione alla stregua del motivo posto a base della decisione impugnata. Il ricorso va accolto, nei termini che seguono. 3 E " Superate le censure di extrapetizione - poiché la sentenza impugnata risulta incentrata sul medesimo tema della decisione di primo grado, ed, in sede di gravame, l'Ufficio ha formulato doglianza effettiva d'inammissibilità del ricorso introduttivo, "afferente l'assoluta mancanza dei motivi posti a base dell'opposizione”, ora non riprodotta espressamente e di vizio logico della motivazione - il - quale, nel contesto dedotto, non viene ad assumere autonomo rilievo -, rimane configurabile la denunziata complessiva violazione di legge (sostanziale). Come emerge da Cass. 13243/1999, deve infatti affermarsi che, anche prima della modifica apportata al comma 1 dell'art. 52 del d.P.R. 131/1986 dall'art. 3 comma 135 della legge 549/1995 (che ha unificato rettifica e liquidazione), nel caso in cui il contribuente abbia richiesto l'applicazione dell'art. 12 della legge 154/1988, l'ufficio che rilevi un valore - derivante dai criteri automatici previsti dal comma 4 dell'art. 52 cit. - superiore a quello dichiarato, non deve che richiedere la maggiore imposta attraverso l'avviso di liquidazione. La conclusione è imposta dalla evidente alternatività fra il criterio di determinazione automatica del valore del bene, individuato nel ripetuto comma 4, e quello di individuazione del valore venale alla stregua del comma 1. Alternatività confermata, sotto il profilo letterale, da un lato, dal richiamo, nel cit. art. 12, al solo comma 4 dell'art. 52 t.u. registro, e, dall'altro, dalla proposizione conclusiva del comma 1 dello stesso art. 12, là dove, in caso di mancata presentazione nel termine della ricevuta dell'istanza di attribuzione della rendita catastale, abilita l'ufficio a procedere ai sensi del comma 1 dell'art. 52 cit. -potere insussistente, invece, in ipotesi di Alternatività ulteriormenterichiesta di valutazione automatica riscontrata, sotto il profilo della 'ratio', dal collegamento dell'avviso d'accertamento o di rettifica con l'esercizio di una discrezionalità tecnica dell'ufficio, la quale è invece esclusa nel caso in esame, dove è sufficiente l'applicazione di mere operazioni aritmetiche, senza esercizio di poteri valutativi - mentre la tutela del contribuente resta affidata alla impugnativa dell'atto di classamento, ai sensi i dell'art. 2 comma 3 d.lgs. 546/1992 (ed, anteriormente, dell'art. 1 comma 3 del d.P.R. 636/1972: cfr. Corte Cost. 463/1995, richiamata dall'Amministrazione ricorrente) -. Questo consolidato indirizzo (cfr., fra le altre, Cass. 3046, 6789, 14245, 14913, 15091/2000) non può che essere condiviso. Ne deriva la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, che procederà al nuovo esame attenendosi all'enunciato principio, provvedendo all'esito anche in ordine alle spese della fase rescindente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. ULA II Cons. estensore II Presidente C A · Enrico Papa - R Mario Delli Priscoli - M ol. S tuico DEPOSITATO INGANSE IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano Oggi IL CANCELLIERE