Sentenza 22 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A TA ce 62351 4 N R - ICA T 2 S I B . . G .R L E .P L R R A D A . L A T B E D U D A B T I I E S 1 T R N RTE SU T 2 E N 1 S E REMA DI CASSAZIONE S I Oggetto R E E N T IV. nie.u...u.21096/98 A M SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21095/98 Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Cron. 1777 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 25/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE URAGE CONS ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal $15. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 600 sul ricorso proposto da: 11 23 GEN 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIC E CIVILE
contro
LL MARIA;
62351 N. - intimata avverso la sentenza n. 345/97 della Commissione CANCELLERIA tributaria regionale di ROMA, depositata il 09/10/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1775 udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI i CG575530 1 j CORTE SUPREMA DI CASSAZION Al Sig. Avv. Gen. Spai " PALMA;
rilasciata ✓ copia lega udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato en. per n ic Carta bolata L. 60.000 Dir. Copia " 14.000 GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
... Totale L. 74.000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Roma, 20 FEB. 2001 IL CANCELLIERÊ Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rieti, con avviso notificato il 12 ottobre 1994, ac- certò, nei confronti di AR AM, relativamente al periodo d'imposta 1988, un maggior reddito ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. di £.133.333.333, a fronte di quello dichiarato pari a £.18.074.000; che l'accertamento era fondato sul rilievo che la AM aveva acquistato, nel 1991, immobili al prezzo di £.800.000.000; sicché, tale indice di capaci- tà di spesa per incremento patrimoniale, superiore ri- spetto al reddito dichiarato, legittimava ONE l'applicazione del criterio dell'accertamento sinteti- CO, ai sensi dell'art.38 commi 4 e 5 del d.P.R. n.600 del 1973 (come sostituiti dall'art.1 comma 1 lett.b della legge n.413 del 1991), e fondava la presunzione che la spesa per incremento patrimoniale fosse stata sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, precedentinel 1991 e nei cinque anni 2 (£.133.333.333=1/6 di £.800.000.000); che la AM impugnò tale avviso dinanzi al- la Commissione tributaria di 1° grado di Rieti con ri- corso del 7. dicembre 1994, chiedendone l'annullamento per carenza di motivazione ed in ragione dell'inapplicabilità all'accertamento relativo all'anno 1988, ratione temporis, dell'art.38 comma 5 del d. P.R. n. 600 del 1973, nel testo sostituito dall'art.1 comma 1 lett.b della legge n.413 del 1991; e deducendo, in par- ticolare, che la spesa di £.800.000.000 era stata so- stenuta, quanto a £.364.988.000, in contanti, quanto a £.135.012.000, mediante accollo di mutui presso la Cre- dito Fondiario S.p.a, e, quanto a £.300.000.000, me- diante finanziamento della Abbey National Mutui S.p.a.; - il quale che, in contraddittorio con l'Ufficio instò per la reiezione del ricorso la Commissione adita, con decisione n.21/4/96 del 31 maggio 1996, ac- colse il ricorso;
- che l'Ufficio propose appello avverso tale deci- sione dinanzi alla Commissione tributaria regionale di NE Roma, chiedendone la riforma, con conseguente conferma dell'originario accertamento;
che, costituitasi, la AM dedusse, in par- ticolare, che il prezzo della compravendita era stato pagato, parte in contanti, per £.664.988.000, e, per il 3 residuo di £.135.012.000, mediante accollo di quattro rate di mutuo presso il Credito Fondiario;
precisò, inoltre, che l'operazione era stata finanziata, quanto a £.168.750.000, dalla Credito Romagnolo S.p.a. median- te emissione di tredici cambiali, e, quanto a £.300.000.000, mediante contrazione di quattro mutui con la Abbey National Mutui S.p.a., sicché la parte di prezzo corrisposta in contanti doveva ritenersi ridotta - £.468.750.000 = a £.196.238.000 (£.664.988.000 £.196.238.000); ed aggiunse, sia di non aver versato alcunché per la vendita in questione (il relativo movi- mento finanziario essendo stato regolato dalla Manitoba S.r.l.), sia che Credito Romagnolo ed Abbey National avevano proceduto a pignoramenti immobiliari per il suo inadempimento dei contratti di mutuo conclusi con i due istituti;
adita, con sentenza che la Commissione n. 345/27/97 del 9 ottobre 1997, accolse in parte l'appello dell'Ufficio e determinò il reddito in £.32.706.000; - che, in particolare, la Commissione ha così moti- vato: "Per quanto attiene la quantificazione del reddi- to l'Ufficio ha ritenuto che le somme investite fossero pari a £.800.000.000, mentre la ricorrente ha documen- talmente dimostrato che l'effettivo impiego di contanti fu limitato a £.196.230.000, in quanto il resto del prezzo pattuito era coperto tramite mutui e prestiti i quali non hanno dato luogo ad esborsi ulteriori non es- sendo stati successivamente onorati ed avendo dato luo- go a procedure esecutive sugli immobili acquistati. An- cor di più essa sostiene che la provvista di tali somme fu opera di terzi ed allega in proposito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che però non può formare prova nel giudizio tributario nel quale non ammessa la prova testimoniale. Pertanto l'unico dato certo è che l'investimento operato dalla ricorrente e posto dall'Ufficio a base dell'accertamento deve essere ridotto a £.196.238.000, di conseguenza la quota CO- stante di esso riferita all'anno di cui è causa è pari a £.32.706.000 [1/6 di £.196.238.000]"; che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che AR AM, benché ritualmente intima- ta, non si è costituita, né ha svolto attività difensi- va. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 276 c.2 e 345 c.p.c., 15, 16, 19-bis, 23 dpr 26.10.72 n.636, in 5 relazione all'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici d'appello avrebbero posto a fondamento della decisione - riduzione del reddito imponibile, rispetto a quello accertato un fatto "nuovo", dedotto inammissibilmente dalla contribuente per la prima volta in grado d'appello, e cioè la conclusione del mutuo con la Cre- dito Romagnolo S.p.a.; e che, invece, la Commissione avrebbe dovuto decidere il merito della controversia sulla base delle circostanze dedotte dalla AM in primo grado, e cioè l'accollo del mutuo del Credito con la Abbey Na- Fondiario e la conclusione del mutuo tional;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: dell'art.38 comma 4 Dpr 600/73 e "Violazione C.C., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 dell'art.2697 c.p.c. Omesso esame e omessa motivazione circa un punto di fatto decisivo prospettato dalle parti in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c."), il ricorrente lamenta che i Giudici d'appello avrebbero violato la regola posta dall'art.38 comma 5 del d. P.R. n. 600 del 1973 che onera il ricorrente della prova contraria alla ricostruzione reddituale operata dall'Ufficio; e critica, comunque, la motivazione della sentenza impugnata, per l'omessa considerazione di punti decisivi afferenti alla prove- 6 nienza delle risorse finanziarie, con le quali era sta- to pagato il prezzo della compravendita (inesistenza della prova dell'inadempimento del mutuo contratto con il Credito Fondiario;
oggetto ed entità dei pignoramen- ti immobiliari effettuati dalla Abbey National); che il primo motivo è fondato;
che è pacifico che la pretesa fatta valere dall'Amministrazione finanziaria con l'avviso di accer- tamento de quo si fonda su determinazione induttiva- sintetica del reddito dell'intimata, in misura maggiore di quella dalla stessa dichiarata (cfr., supra, Ritenu- to in fatto), sulla base dell'acquisto, da parte di quest'ultima, di immobili al prezzo di £.800.000.000; che è noto che, in fattispecie del tipo di quella in questione determinazione sintetica del reddito in relazione a spesa per incremento patrimoniale l'art.38 comma 5 del d. P.R. n. 600 del 1973 (nel testo sostituito dall'art.1 comma 1 lett.b della legge n.413 del 1991) pone la presunzione, secondo cui la spesa stessa si considera sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti, abilitando, però, il contri- buente a provare il contrario: e cioè, che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o sog- getti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero non esiste o esiste in misura inferiore (cfr., in tal senso, da ultima, Cass. n.11300 del 2000); - la AM ha articola- - che tanto premesso la predetta prova contraria nella formulazione di to uno dei motivi del ricorso introduttivo del presente giudizio, fondato sulla deduzione, secondo cui - ri- spetto al prezzo complessivo della compravendita del 1991, pari a £.800.000.000 e considerato dall'Ufficio reddito interamente imponibile, sia pure pro quota nel la spesa effettivamente sostenuta, mediante sessennio - pagamento in contanti, era stata pari a sole £.364.000.000, il residuo essendo imputabile, parte ad accollo di mutui concessi dal Credito Fondiario, e par- te a mutuo concessole dalla Abbey National Mutui;
- che soltanto nel giudizio d'appello - instaurato dall'Ufficio, soccombente in primo grado l'attuale intimata ha (contro) dedotto, non solo a differenza di quanto originariamente esposto - che il pagamento in contanti era ammontato a £.664.988.000, ma anche la circostanza che (oltre al mutuo concessole dalla Abbey National) le era stato concesso un'ulteriore finanzia- mento dal Credito Romagnolo, con la conseguenza che la spesa da lei effettivamente sostenuta era costituita (non già, come dedotto in primo grado, dalla somma di £.364.988.000, bensì) dalla somma di £.196.238.000 8 (cfr., supra, Ritenuto in fatto); che non v'è dubbio che siffatta deduzione (finan- ziamento del Credito Romagnolo) nella misura in cui amplia gli originari motivi d'impugnazione dell'avviso di accertamento (e, quindi, l'oggetto del giudizio) ed introduce una circostanza non allegata in primo grado (nonostante l'integrabilità dei motivi del ricorso in- troduttivo, consentita dall'art. 19-bis comma 3 del d.P.R. n. 636 del 1972, applicabile al relativo processo ratione temporis), la quale richiede distinti accerta- menti di fatto (tanto è vero che la AM l'ha supportata con prova documentale) deve esser qualifi- cata siccome "nuova" e, come tale, inammissibilmente proposta, per la prima volta, nel giudizio d'appello in violazione dell'art.57 del d.lgs. n.546 del 1992: in- - applicabile alla specie ra-fatti, tale disposizione tione temporis, in ragione del fatto che il processo d'appello è stato sicuramente instaurato successivamen- te al 1° aprile 1996 (la sentenza di primo grado è sta- ta pubblicata il 31 maggio 1996), e, quindi, nella pie- ZIONE na efficacia delle disposizioni del decreto sul nuovo rito tributario (cfr. art.80 comma 2) - con formulazio- ne sostanzialmente identica a quella dell'art.345 commi 1 e 2 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art.52 della legge n.353 del 1990), stabilisce, tra l'altro, 9 che "nel giudizio d'appello non possono proporsi doman- de nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio" (comma 1), e che "non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio" (comma 2); che, pertanto, il vizio che inficia la sentenza impugnata - e che ne determina la nullità - consiste (anche)nell'aver posto a fondamento della pronuncia una deduzione "nuova", la quale avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile d'ufficio; - che è evidente che all'annullamento della senten- za impugnata in ragione dell'accertato error in proce- dendo, in cui sono incorsi i Giudici a quibus, consegue l'assorbimento del secondo motivo del ricorso, il quale attiene al merito del giudizio, ei quindi, il rinvio della relativa causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as- sorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in re- lazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- 10 f la Sezione Tributaria, il 25 chailtag Il atore ed estensore Salvatore IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 11 ottobre 2000 Il Presidente Vincenzo a bone DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 GEN. 2001. IL CANCELLIERE C1 CORTE Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZICI AI SENSI DEL D.P.R. 16' N. 131 TAB. ALL MATERIA