CASS
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 6523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6523 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. JO AL nato in [...] il [...] 2. LI HA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d'appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere IA LE EL;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni dall’avv. Francesca Frusteri, difensore di HA LI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12 marzo 2025 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, che aveva ritenuto LA JO e HA LI responsabili del reato di minaccia grave, condannandoli rispettivamente alla pena di mesi tre di reclusione, quanto a JO, e mesi due di reclusione quanto a LI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6523 Anno 2026 Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 20/11/2025 2 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione HA LI, il quale prospetta un’unica articolata censura con cui denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 116 e 612 cod. pen. Secondo il ricorrente, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ravvisato nella condotta dal medesimo posta in essere gli estremi del delitto di minaccia, dovendo piuttosto ritenersi integrato il reato di danneggiamento, il quale non potrebbe automaticamente tradursi in una condotta minatoria, difettando la prospettazione di un futuro male ingiusto. Inoltre, avrebbe dovuto trovare applicazione la previsione di cui all’art. 116 cod. pen., posto che la condotta del mimare di avere in tasca qualcosa e della volontà di utilizzarla contro la persona offesa sarebbe stata posta in essere unicamente dal coimputato LA JO in modo estemporaneo e improvviso, sicché non sussisterebbe alcun collegamento con il proposito criminale del LI. 3. Il ricorso proposto da LA JO denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non sussisterebbero elementi per attribuire con certezza all'imputato la condotta contestata. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. 5. Il difensore di HA LI, avv. Francesca Frusteri, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto da HA LI è inammissibile. Il primo profilo di censura è inammissibile per mancanza di interesse e, in ogni caso, per manifesta infondatezza. Il ricorrente sostiene che la condotta dal medesimo posta in essere integrerebbe il reato di danneggiamento, non avendo egli preso parte o posto in essere alcuna minaccia. Difetta nella specie un interesse del ricorrente ad impugnare la decisione della Corte territoriale. Nel sistema processuale penale, invero, la nozione di interesse a impugnare deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, 3 positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01). Nel caso in esame il delitto di minaccia aggravata, per il quale LI è stato ritenuto responsabile dai giudici del merito, è meno grave di quello di danneggiamento, atteso che mentre il primo è punito con la pena fino ad un anno di reclusione (art. 612, comma 2, cod. pen.), il secondo è sanzionato più gravemente sia nel minimo che nel massimo edittale, essendo prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 635 cod. pen.). Pertanto, nessuna utilità, intesa quale decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, potrebbe derivare per l’imputato dall’accoglimento della censura. In ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la condotta violenta posta in essere dal ricorrente unitamente al coimputato, consistita nel profferire frasi ingiuriose, lanciando sgabelli e bottiglie di vetro, nonché nel mimare il possesso di un’arma con l’intenzione di utilizzarla contro la persona offesa aveva nel suo complesso valenza intimidatoria, prospettando un male ingiusto, ed era perciò idonea ad ingenerare uno stato di paura ed ansia nella vittima. Del pari manifestamente infondato è il profilo di censura con cui si deduce la violazione dell’art. 116 cod. pen., posto che la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto comprovato che le condotte minacciose erano state poste in essere da entrambi gli imputati, essendosi in tal senso espressa la persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute attendibili e comunque riscontrate dalle videoriprese delle telecamere di sicurezza. In ogni caso, deve rilevarsi che essendo il reato di minaccia aggravata, per il quale è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente, meno grave di quello di danneggiamento dal medesimo invocato quale reato effettivamente commesso, non può venire in rilievo la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell’art. 116 cod. pen., la quale opera nell’ipotesi – che non ricorre nella specie – in cui il reato commesso dal concorrente sia più grave di quello voluto dal reo. 3. Il ricorso proposto da JO è inammissibile. L’unica censura prospettata, con la quale si deduce l’assenza di certezza in ordine alla attribuzione al ricorrente della condotta incriminata, è generica e aspecifica. Essa, invero, risulta indeterminata e del tutto priva di correlazione rispetto alle ragioni sviluppate dalla decisione impugnata, con le quali l’imputato ha omesso di confrontarsi. La Corte territoriale ha dato conto degli elementi da cui era possibile desumere che anche JO aveva partecipato alla condotta 4 minatoria, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile, la quale aveva effettuato il riconoscimento fotografico degli imputati, riferendo ad entrambi gli atteggiamenti minatori denunciati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE EL IS IA NI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni dall’avv. Francesca Frusteri, difensore di HA LI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12 marzo 2025 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, che aveva ritenuto LA JO e HA LI responsabili del reato di minaccia grave, condannandoli rispettivamente alla pena di mesi tre di reclusione, quanto a JO, e mesi due di reclusione quanto a LI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6523 Anno 2026 Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 20/11/2025 2 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione HA LI, il quale prospetta un’unica articolata censura con cui denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 116 e 612 cod. pen. Secondo il ricorrente, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ravvisato nella condotta dal medesimo posta in essere gli estremi del delitto di minaccia, dovendo piuttosto ritenersi integrato il reato di danneggiamento, il quale non potrebbe automaticamente tradursi in una condotta minatoria, difettando la prospettazione di un futuro male ingiusto. Inoltre, avrebbe dovuto trovare applicazione la previsione di cui all’art. 116 cod. pen., posto che la condotta del mimare di avere in tasca qualcosa e della volontà di utilizzarla contro la persona offesa sarebbe stata posta in essere unicamente dal coimputato LA JO in modo estemporaneo e improvviso, sicché non sussisterebbe alcun collegamento con il proposito criminale del LI. 3. Il ricorso proposto da LA JO denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non sussisterebbero elementi per attribuire con certezza all'imputato la condotta contestata. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. 5. Il difensore di HA LI, avv. Francesca Frusteri, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto da HA LI è inammissibile. Il primo profilo di censura è inammissibile per mancanza di interesse e, in ogni caso, per manifesta infondatezza. Il ricorrente sostiene che la condotta dal medesimo posta in essere integrerebbe il reato di danneggiamento, non avendo egli preso parte o posto in essere alcuna minaccia. Difetta nella specie un interesse del ricorrente ad impugnare la decisione della Corte territoriale. Nel sistema processuale penale, invero, la nozione di interesse a impugnare deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, 3 positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01). Nel caso in esame il delitto di minaccia aggravata, per il quale LI è stato ritenuto responsabile dai giudici del merito, è meno grave di quello di danneggiamento, atteso che mentre il primo è punito con la pena fino ad un anno di reclusione (art. 612, comma 2, cod. pen.), il secondo è sanzionato più gravemente sia nel minimo che nel massimo edittale, essendo prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 635 cod. pen.). Pertanto, nessuna utilità, intesa quale decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, potrebbe derivare per l’imputato dall’accoglimento della censura. In ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la condotta violenta posta in essere dal ricorrente unitamente al coimputato, consistita nel profferire frasi ingiuriose, lanciando sgabelli e bottiglie di vetro, nonché nel mimare il possesso di un’arma con l’intenzione di utilizzarla contro la persona offesa aveva nel suo complesso valenza intimidatoria, prospettando un male ingiusto, ed era perciò idonea ad ingenerare uno stato di paura ed ansia nella vittima. Del pari manifestamente infondato è il profilo di censura con cui si deduce la violazione dell’art. 116 cod. pen., posto che la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto comprovato che le condotte minacciose erano state poste in essere da entrambi gli imputati, essendosi in tal senso espressa la persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute attendibili e comunque riscontrate dalle videoriprese delle telecamere di sicurezza. In ogni caso, deve rilevarsi che essendo il reato di minaccia aggravata, per il quale è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente, meno grave di quello di danneggiamento dal medesimo invocato quale reato effettivamente commesso, non può venire in rilievo la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell’art. 116 cod. pen., la quale opera nell’ipotesi – che non ricorre nella specie – in cui il reato commesso dal concorrente sia più grave di quello voluto dal reo. 3. Il ricorso proposto da JO è inammissibile. L’unica censura prospettata, con la quale si deduce l’assenza di certezza in ordine alla attribuzione al ricorrente della condotta incriminata, è generica e aspecifica. Essa, invero, risulta indeterminata e del tutto priva di correlazione rispetto alle ragioni sviluppate dalla decisione impugnata, con le quali l’imputato ha omesso di confrontarsi. La Corte territoriale ha dato conto degli elementi da cui era possibile desumere che anche JO aveva partecipato alla condotta 4 minatoria, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile, la quale aveva effettuato il riconoscimento fotografico degli imputati, riferendo ad entrambi gli atteggiamenti minatori denunciati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE EL IS IA NI