Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 6523
CASS
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione della condotta come danneggiamento

    La Corte ha ritenuto che la condotta violenta complessivamente posta in essere, inclusi i gesti intimidatori, avesse valenza intimidatoria e prospettasse un male ingiusto, ingenerando paura nella vittima. Inoltre, ha rilevato che il reato di minaccia aggravata è meno grave di quello di danneggiamento, escludendo l'interesse del ricorrente a impugnare per questo aspetto.

  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 116 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto comprovato che le condotte minacciose erano state poste in essere da entrambi gli imputati, basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate da videoriprese. Ha inoltre precisato che la circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. non è applicabile quando il reato commesso dal concorrente non sia più grave di quello voluto dal reo.

  • Rigettato
    Assenza di certezza nell'attribuzione della condotta

    La Corte ha ritenuto la censura generica e aspecifica, priva di correlazione con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva basato la sua decisione sugli elementi che comprovavano la partecipazione di JO AL alla condotta minatoria, richiamando le dichiarazioni attendibili della persona offesa, che aveva effettuato il riconoscimento fotografico e riferito degli atteggiamenti minatori di entrambi gli imputati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 6523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6523
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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