Sentenza 23 aprile 1998
Massime • 1
Il potere delle parti di nominare propri consulenti tecnici e la facoltà di questi ultimi di esporre il proprio parere al giudice, anche mediante memorie, soggiacciono alle disposizioni generali in materia di prove ed in particolare all'art.190 cod. proc. pen. sul diritto alla prova. Ne consegue che anche la consulenza, non essendone prevista la ammissibilità di ufficio, è ammessa solo a richiesta di parte. È pertanto evidente che se una parte, pubblica o privata, non ritiene di avvalersi della facoltà, prevista dall'art.233 cod. proc. pen., di presentare al giudice i propri consulenti o di esibire i pareri da essi redatti, l'altra parte non può pretendere di far acquisire di ufficio dal giudice i detti pareri, invocando le norme degli artt. 234 e segg. relative alla acquisizione dei documenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/1998, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23.04.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N.513
3.Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N.08299/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) TA AL n. il 22.06.1977
avverso sentenza del 14.11.1997 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA GIOIA
VITO.
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunziata il 15/5/1997 il Tribunale di Catania ha dichiarato l'imputato SA SA colpevole del delitto di omicidio tentato (artt.56 e 575 c.p.) in danno di D'MI FA e lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, oltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. La pena è stata cosi determinata per effetto della concessione della attenuante della provocazione e di quelle generiche. Il Tribunale non ha invece riconosciuto il vizio parziale di mente, invocato dall'imputato, e, con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, ha rigettato la richiesta di acquisizione del parere redatto dallo psicologo dott. Arturo Xibilia, ai sensi dell'art.233 c.p.p., ed inserito nel fascicolo del P.M.
Il fatto è avvenuto in data 8/10/1996 presso l'autolavaggio del D'MI in Catania, dove il SA si era recato per la pulizia della propria Vespa. In seguito ad un diverbio, per motivi di precedenza, il D'MI aveva schiaffeggiato il SA e questi aveva reagito colpendo il D'MI alla testa con un attrezzo di ferro trovato sul posto ed usato normalmente per sollevare le autovetture. Con sentenza pronunziata il 14/11/1997 la Corte di Appello di Catania, accogliendo in parte l'appello proposto dall'imputato, ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione ed ha sostituito la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per cinque anni. Ha invece disatteso la richiesta di riconoscimento del vizio parziale di mente e di rinnovazione del dibattimento, nonché l'eccezione di nullità delle ordinanze dibattimentali con le quali il Tribunale aveva rigettato la istanza di acquisizione dell'elaborato peritale dello psicologo dott. Arturo Xibilia. Su quest'ultimo punto la Corte di secondo grado ha osservato che il Tribunale ha correttamente rigettato la istanza difensiva in quanto la relazione di consulenza suddetta costituisce un atto difensivo e non un documento, sicché la difesa dell'imputato avrebbe dovuto chiedere l'esame testimoniale del professionista e non la semplice acquisizione dell'elaborato.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, limitatamente al mancato annullamento delle due ordinanze dibattimentali con le quali è stata rigettata la istanza di acquisizione del parere redatto dallo psicologo dott. Xibilia quale consulente di parte. Ha dedotto la erronea interpretazione ed applicazione delle norme processuali ed ha affermato che l'elaborato peritale è stato presentato come memoria, a sensi degli artt. 233 e 121 c.p.p., ed è perciò assimilabile a un documento.
Motivi della decisione
Il ricorrente si limita a censurare, per violazione di norme processuali, la sentenza di appello nella parte in cui non ha dichiarato la nullità delle due ordinanze, emesse nel dibattimento di primo grado, con le quali è stata rigettata la richiesta di acquisizione del parere redatto dal consulente dott. Arturo Xibilia, esistente nel fascicolo del P.M.
Il ricorrente afferma che detto parere costituisce una consulenza di parte ma è assimilabile, nella sua materialità cartacea, ad un documento di cui è possibile disporre la acquisizione. Avrebbero pertanto errato i giudici di primo e di secondo grado quando hanno ritenuto che, in mancanza di una specifica deduzione probatoria, per esempio una richiesta di audizione testimoniale del consulente, non fosse possibile acquisire il detto parere ed esaminarne il contenuto.
La tesi del ricorrente è in contrasto con la norma dell'art.233 c. p. p. che disciplina la nomina e l'attività dei consulenti tecnici nel caso in cui non sia stata disposta perizia. Appare evidente da tale norma che il potere delle parti di nominare propri consulenti tecnici e la facoltà di questi ultimi di esporre il proprio parere al giudice, anche mediante memorie, soggiacciono alle disposizioni generali in materia di prove ed in particolare all'art.190 c.p.p. sul diritto alla prova. Ne consegue che anche la consulenza, non essendone prevista la ammissibilità di ufficio, è ammessa solo a richiesta di parte. È pertanto evidente che se una parte, pubblica o privata, non ritiene di avvalersi della facoltà, prevista dall'art.233, di presentare al giudice i propri consulenti o di esibire i pareri da essi redatti, l'altra parte non può pretendere di far acquisire di ufficio dal giudice i detti pareri, invocando le norme degli artt.234 e segg. relative alla acquisizione dei documenti.
Nel caso concreto l'imputato pretendeva di trarre elementi di prova, per dimostrare il proprio vizio parziale di mente, da un parere redatto dal consulente del P.M. e che questi non aveva ritenuto opportuno esibire.
Esattamente i giudici di primo grado hanno ritenuto che non fosse consentito acquisire la relazione del consulente contro la volontà della parte (il P.M.) che ne aveva il diritto di disporre e che, pertanto, non fosse possibile aggirare tale divieto disponendo l'acquisizione della relazione intesa come documento cartaceo. Ben avrebbe potuto l'imputato esercitare il proprio diritto alla prova e nominare un proprio consulente o far sentire come testimone il consulente del P.M.
La decisione di appello che ha ritenuto corretta la decisione di primo grado sul punto è a sua volta corretta in quanto ha esattamente interpretato ed applicato la norma processuale dell'art.233 c. p. p. in tema di ammissibilità della consulenza tecnica nel caso in cui non sia stata disposta perizia. Il ricorso deve essere perciò rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998