Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8090
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva

    Il ricorso è inammissibile poiché i vizi dedotti non sono consentiti o sono manifestamente infondati. Non risulta che il ricorrente abbia sollevato censure in ordine alla mancata esclusione della recidiva in grado di appello, limitandosi a contestare la quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Pertanto, il motivo è indeducibile in sede di Cassazione. Le doglianze relative all'aumento di pena per la recidiva sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito correttamente ridotto l'aumento applicato dal primo giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8090
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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