Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 3 comma quarto del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, conv. in legge 29 febbraio 1988 n. 48, ha esteso incondizionatamente a tutte le cooperative di produzione e lavoro operanti nel mezzogiorno il diritto agli sgravi contributivi (di cui all'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 conv. in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 ). Viceversa il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali (di cui al D.L. 7 febbraio 1977 n. 15, conv. in legge 7 aprile 1977 n. 102 e successive modifiche) compete a dette cooperative alle medesime condizioni che sono prescritte (ad opera di varie norme succedutesi nel tempo) per gli altri datori di lavoro , ossia qualora vengano assicurati trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. La diversità di regime si giustifica per la diversità di funzione, essendo lo sgravio finalizzato all'aumento dell'occupazione nel mezzogiorno, mentre la fiscalizzazione (essendo finalizzata a ridurre il costo del lavoro attraverso la diminuzione dei contributi di malattia) non ha ragion d'essere per una cooperativa il cui costo del lavoro sia già ridotto mediante la corresponsione di compensi inferiori ai livelli contrattuali collettivi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6055 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP TASSISTI CHIUSI CTC COOP SRL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G.CESARE 51, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, che lo rappresenta e giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 73/95 del Tribunale di SIENA, depositata il 06/10/95 r.g.n.30/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato Antonina SGROI per delega Avv. Fabrizio CORRERA;
udito in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 19 aprile 1994 il Pretore di Siena ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'Inps nei confronti della Cooperativa Tassisti di Chiusi C.T.C. Soc. Coop. a r.l. (di seguito Coop) per contributi omessi (dedotti dalla Coop con il sistema del conguaglio) relativi al periodo 1.1.1986/31.7.1990, pretesi dall'Istituto previdenziale sul presupposto che la Coop non avesse diritto al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto erogava utili inferiori alle retribuzioni contrattuali di origine collettiva.
L'appello dell'Inps è stato respinto con sentenza 22 marzo/6 ottobre 1995 n. 73 del Tribunale di Siena, il quale, premesso che la parificazione delle cooperative di produzione e lavoro ai comuni datori di lavoro è parziale, e limitata al Piano previdenziale ed assistenziale, ritiene che gli aspetti contributivi siano disciplinati unitariamente dalla legge speciale (DPR 602/1970), sicché è sufficiente, perché la cooperativa di produzione e lavoro possa ottenere il beneficio dello sgravio contributivo, che questa effettui i versamenti contributivi disposti dalla legge speciale, e cioè calcolati sulla base di salari convenzionali, come operato dalla appellata Coop.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico complesso motivo, illustrato da memoria.
La Coop si è costituita, resistendo con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo di ricorso l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle Leggi 440/86, 48/88, 338/89, e del DPR 602/70, nonché vizio di motivazione. Il ricorrente rileva che la tesi del Tribunale, secondo cui per le cooperative di produzione e lavoro, sarebbe sufficiente, anche ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali, calcolare e versare i contributi all'INPS sulla base dei salari convenzionali, non trova alcun addentellato in alcuna delle disposizioni di legge che disciplinano la complessa materia della fiscalizzazione.
Con argomento "ubi voluit, dixit", il ricorrente Istituto rileva che la legge 48/88 ha esteso alle cooperative il beneficio degli sgravi degli oneri sociali - che sotto il profilo dell'onere de quo in nulla si diversificano dalla fiscalizzazione - senza tuttavia apportare alcuna modifica alla disciplina precedente (L.440/86), confermando in tal modo l'obbligo delle imprese tutte all'assolvimento della condizione di cui si discute.
Rileva inoltre che il ragionamento del Tribunale fa perno esclusivo sull'art. 4 del D.P.R 602/1970, a termine del quale il calcolo della retribuzione imponibile va effettuato sui minimali giornalieri, senza tener conto che siffatto calcolo se è valido ai fini del versamento dei contributi, si rivela tuttavia inadeguato per ottenere il beneficio della fiscalizzazione, che richiede come "contropartita" il rispetto della contrattazione collettiva.
Condizione quest'ultima che deve ritenersi imprescindibile perché finalizzata a garantire parità di condizioni in termini di costo di lavoro fra imprenditori che operano in regime di concorrenza, ma che tuttavia secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione rappresenta un semplice onere. Con la conseguenza che anche la cooperativa può liberamente decidere se ottenere o meno il beneficio in questione alle condizioni stabilite dalle disposizioni applicabili jure temporis. Nel caso di specie per il periodo 1986 /1988 (L. 440/86 e L.48/88) il versamento dei contributi andava calcolato e versato sulle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva all'epoca vigente, mentre dal 1989 la condizione andava realizzata mediante il pagamento delle retribuzioni contrattuali (art.6 L.338/89). Il motivo è fondato.
La fattispecie oggetto della presente causa, come rilevasi dalla narrativa della sentenza impugnata, riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali, istituto distinto da quello degli sgravi contributivi. Questi ultimi, detti anche sgravi di oneri sociali (come denominati dalla legge 1089/68) espressioni con cui si designano promiscuamente le riduzioni degli oneri contributivi dovuti alle varie gestioni INPS dalle aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno - furono introdotte per la prima volta dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nell'intento di favorire lo sviluppo delle attività
produttive e l'incremento nel numero dei posti di lavoro nell'Italia meridionale;
determinati (art. 18 2^ comma) nella misura del 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che lavorano nei territori indicati dal testo unico delle Legge per gli interventi nel Mezzogiorno (ora D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218); calcolati e dedotti dallo stesso datore di lavoro beneficiario dal complesso dei contributi dovuti all'Inps, con il sistema del conguaglio (art. 18 co. 8).
Venuto meno, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 comma secondo L. 1089/1968 (ad opera di Corte Cost. 3/12 giugno 1991 n. 261), il criterio di identificazione degli aventi diritto costituito dall'assoggettamento alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (Cass. sez. un. 14 ottobre 1988, n. 5570), è venuta meno conseguentemente la ragione di esclusione delle cooperative di produzione e lavoro costituita dalla circostanza di non essere assoggettate a tale forma di assicurazione obbligatoria (Cass. 15 dicembre 1990 n. 11926). In ogni caso il beneficio dell'art. 18 L. 1089 è stato legislativamente esteso, a decorrere dal 1^ gennaio 1988, ai soci (come testualmente si esprime la norma appresso citata) delle cooperative di produzione e lavoro operanti nel Mezzogiorno dall'art.3 comma 4 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale dispone:
"A decorrere dal 1^ gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni sono estese ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 operanti nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni".
Come l'analisi testuale evidenzia, il legislatore effettua l'estensione non nei confronti delle cooperative di produzione e lavoro considerate nel loro aspetto di datori di lavoro (i cui lavoratori dipendenti godevano già del beneficio alle condizioni generali), ma nei confronti dei soci, e cioè avuto riguardo alla peculiarità del loro rapporto sociale con la cooperativa. E ciò, nel medesimo testo normativo nel quale (art. 1 comma 11) viene ribadita la limitazione collegata al livello della retribuzione (nozione tecnico-giuridica che non ricorre nella prestazione del socio lavoratore con la cooperativa di cui è socio), mediante la esclusione del beneficio per quei lavoratori che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.
Pertanto, limitatamente agli sgravi contributivi per le cooperative operanti nel Mezzogiorno, si deve ritenere che l'estensione operata dall'art. 3 comma 4 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 febbraio 1988, n. 48 prescinda dalla condizione dell'osservanza del livello di retribuzione di cui all'art. 1 comma 11, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel corso del processo e nella circolare 13.5.1988 n. 103 punto 2.2., secondo la quale le retribuzioni su cui si calcolano gli sgravi sono le stesse su cui la cooperativa effettua il versamento dei contributi, sia che si tratti di retribuzione convenzionale che di fatto.
La c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali, introdotta dal d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 aprile 1977, n. 102, è una misura che, pur operando con meccanismo analogo a quello degli sgravi contributivi, se ne distingue, senza pretesa di criteri sistematici sufficientemente definiti, per il fatto di costituire uno strumento di politica economica generale, non territorialmente limitata, attraverso la quale una parte dei contributi obbligatori a carico delle imprese (in particolare, quelli per l'assistenza malattia) viene finanziata con risorse provenienti dal bilancio dello Stato.
Pertanto, mentre gli sgravi contributivi sono concessi secondo un criterio di territorialità, e consistono in sgravi soprattutto della contribuzione invalidità, vecchiaia e superstiti, e sono diretti ad ottenere un aumento dell'occupazione, la fiscalizzazione degli oneri sociali opera secondo un criterio di appartenenza a determinati settori di attività economica, è diretta a ridurre il costo del lavoro, e si realizza prevalentemente attraverso una riduzione dei contributi di malattia.
La Legge 8 agosto 1977, n. 573, nell'estendere il campo di applicazione della L. 102/1977 ad ulteriori settori di attività (imprese commerciali, alberghiere, etc.), ha condizionato il beneficio al rispetto dell'obbligo per le imprese di applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa; successivamente l'art. 4 Legge 5 agosto 1978, n. 502 (e art. 1 L. 28 novembre 1980, n. 782) l'ha condizionato al rispetto dell'obbligo di assicurare ai dipendenti stessi "trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL";
infine l'art. 3 d.l. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, nella Legge 31 luglio 1986, n. 440, li ha condizionati al rispetto della condizione che i lavoratori "siano denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali" (con il che sparisce il riferimento alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e si dà spazio alla contrattazione collettiva in sede locale).
E l'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389 (applicabile all'ultima frazione temporale dei contributi richiesti), nel disporre che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, ha inteso rafforzare il regime precedente, e non introdurre una modifica della legislazione specifica della fiscalizzazione degli oneri sociali attraverso il rinvio alla normativa (DPR 602/1 970, artt. 4 e 6) sulla base convenzionale imponibile ai fini contributivi nelle cooperative di produzione e lavoro, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata.
Da questo breve excursus normativo emerge la fondatezza della tesi secondo cui l'incondizionata estensione operata dall'art. 3 comma 4 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella
Legge 29 febbraio 1988, n. 48 ai soci delle cooperative di produzione e lavoro è limitata agli sgravi contributivi oggetto dell'art. 18 L.1089/1968 richiamata;
se ne deduce a contrario che, in mancanza di apposita norma, le cooperative sono ammesse a godere della fiscalizzazione degli oneri sociali quali datori di lavoro dei propri soci alle stesse condizioni cui sono soggetti gli altri datori di lavoro beneficiari.
Tale divaricato regime per gli sgravi contributivi e per la fiscalizzazione degli oneri sociali, desumibile dalla disciplina positiva dei due istituti, appare corrispondente alla loro differente funzione: mentre per le cooperative operanti nel Mezzogiorno si giustifica uno sgravio contributivo incondizionato, in quanto diretto all'aumento dell'occupazione, la fiscalizzazione degli oneri sociali non ha ragion d'essere per una cooperativa il cui costo di lavoro sia già ridotto mediante la corresponsione ai propri soci lavoratori di compensi inferiori ai livelli contrattuali collettivi. Il ricorso dell'Inps va pertanto accolto, e la sentenza impugnata cassata.
Questa Corte può decidere nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dall'1.1.1993, sussistendo i presupposti richiesti dalla norma, dell'accoglimento del ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e della non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, respingendo l'opposizione proposta dalla Cooperativa Tassisti di Chiusi C.T.C. Soc. Coop. a r.l. al decreto ingiuntivo del Pretore di Siena.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla parziale novità della questione, per la compensazione delle spese processuali dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dalla Cooperativa Tassisti di Chiusi C.T.C. Soc. Coop. a r.l. avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Siena opposto. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999