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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19871 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19871 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma - per quanto ora di interesse - ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato NI, in qualità di amministratore unico da Dicembre 2010 a Novembre 2011 ed in seguito liquidatore fino alla data del fallimento di Atsnet Nord srl, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione di parte delle scritture contabili e per la irregolare tenute di altra parte della documentazione. Sentenza dichiarativa del fallimento di Maggio 2012. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando due motivi. 1.Col primo si duole della violazione di legge processuale in relazione agli artt 521 e 522 cpp e delle norme incriminatrici speciali, poiché a fronte di una imputazione di bancarotta fraudolenta per sottrazione ed irregolare tenuta delle scritture contabili, la Corte di appello avrebbe ritenuto il diverso delitto di bancarotta impropria da reato societario,ritenendo la falsità del bilancio 2010 e non la sottrazione delle scritture contabili di cui al capo a) di imputazione. 2.Tramite il secondo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità di motivazione. Sostiene la difesa - reiterando la doglianza proposta in appello - che a causa del breve periodo in cui NI aveva assunto la carica di amministratore e poi di liquidatore della fallita mancherebbe l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli. Si aggiunge che dalla motivazione resa in appello, riferita alla presenza di due poste anomale nei bilanci della fallita, secondo la Corte romana funzionali al mantenimento dell'equilibrio di bilancio, relative a voci di credito in realtà inesistenti e che il ricorrente avrebbe fatto sparire nel bilancio del 2010, si evincerebbe che quest'ultima è la condotta addebitata ad NI. 2.1. Per altro verso si prospetta che se, come opinato dal Giudice di secondo grado, le poste cui si riferivano le voci di bilancio erano inesistenti, l'operato dell'imputato sarebbe stato corretto, poiché esse non dovevano comparire nel bilancio. Infine, la difesa sottolinea che il bilancio del 2010 era il primo presentato da NI, nominato amministratore a Dicembre di quell'anno ed obbligato per legge alla presentazione del bilancio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica alle richieste scritte del PG, con la quale ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.In via preliminare deve rilevarsi che il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Sinopoli, ha depositato tempestiva e documentata richiesta di rinvio per legittimo impedimento a causa delle condizioni di salute. Tuttavia essa non può essere accolta, poiché la difesa non ha avanzato istanza per la trattazione orale del processo, essendo, quindi, il contraddittorio assicurato con le modalità del rito cartolare previste dal comma 2 dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore. 2.11 primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché ha inteso attribuire alla sentenza impugnata un significato che non è dato trarre da essa quanto all'imputazione. Invero, la difesa lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sanzionato a pena di nullità ex art 521-522 cpp, assumendo che il Giudice di appello abbia condannato l'imputato per una condotta di bancarotta impropria da falso in bilancio a lui non contestata. In proposito non può non rilevarsi il carattere del tutto generico della doglianza, priva di argomentazioni specifiche a sostegno mentre corretta ed adeguatamente giustificata appare la decisione della Corte di appello. Una attenta lettura della motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, pone in luce che il Giudice di appello ha fatto riferimento alle anomalie di bilancio individuate in voci di credito per fatture da emettere ritenute fittizie e restituzioni riferite a finanziamenti soci , strumentali a fatti distrattivi, meglio descritte in sentenza e che la difesa ha riportato nell'atto di ricorso, se pure nel secondo motivo. Tuttavia la sentenza impugnata ha concluso evidenziando come le gravi carenze della documentazione contabile, dettagliatamente indicate nell'imputazione e riepilogate nella sentenza di primo grado hanno precluso la possibilità di individuare l'effettiva consistenza e destinazione di entrambe le voci di bilancio. 2.1. I Giudici del merito dunque, hanno risposto in pieno al capo di imputazione, che si riferisce alla bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili e per la loro irregolare tenuta risultando, pertanto, manifestamente infondato il motivo di ricorso, che ha ipotizzato - come ribadito anche nella memoria di replica alle conclusioni del PG - la inesistente violazione dell'art 521 cpp. In proposito per rispondere in pieno alla doglianza difensiva può aggiungersi che i passaggi argomentativi nei quali la Corte romana si è riferita alle citate anomalie di bilancio a loro volta funzionali a fatti distrattivi oppure ad occultamento di ricavi,pur non essendo contestati addebiti in proposito, nel percorso argomentativo al vaglio sono finalizzati a meglio spiegare la ritenuta e contestata bancarotta documentale e non a ritenere - come ora vorrebbe il ricorrente - una fattispecie di reato diversa da quella descritta nell'imputazione. Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916. 3.11 secondo motivo è del pari inammissibile. Se - come sembra di comprendere dalla non perspicua articolazione della censura - la doglianza è diretta al ritenuto elemento del dolo del delitto, deve osservarsi quanto segue. La Corte romana ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto ascritto sia sotto forma di bancarotta documentale specifica per sottrazione delle scritture che per la condotta di bancarotta per irregolare tenuta delle scritture. 2 Si tratta di una forma di contestazione alternativa già giudicata corretta (Sez. 5 - , Sentenza n. 8902 del 19/01/2021 Ud. dep. 04/03/2021 Rv. 280572) e questa Corte regolatrice ritiene, con orientamento costante, che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Ex nnultis :Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020 ) Rv. 279838. Quanto alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., occorre la dimostrazione del dolo, generico, che può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. (Sez. 5 , Sentenza n. 33575 del 08/04/2022 Ud. (dep. 13/09/2022 ) Rv. 283659. 3.1. Ribadite le suindicate coordinate ermeneutiche in tema di elemento psicologico del reato va osservato che nella fattispecie in esame si è fatto riferimento a gravi carenze nella contabilità, descritte in imputazione e già rilevate nella sentenza di primo grado, che hanno precluso la possibilità di individuare l'effettiva consistenza e destinazione delle voci di bilancio definite anomale, cioè voci di credito per fatture da emettere ritenute fittizie e restituzioni riferite a finanziamenti soci, considerate strumentali a fatti distrattivi, non essendo state reperite dagli organi fallimentari e dal Ct del PM giustificazioni contabili, né fatture, né contratti. Le suddette carenze ed irregolarità contabili sono state correttamente attribuite anche all'attuale ricorrente, che è stato amministratore della fallita e poi liquidatore a partire da Dicembre 2010 fino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento emessa a Maggio 2012, considerato che una consistente parte delle carenze ed omissioni documentali si sono verificate o sono state reiterate negli anni in cui egli ha avuto la gestione della società, come emerge chiaramente fin dall'imputazione e come già opinato dal Tribunale. Inoltre l'attuale ricorrente ha certamente approvato il bilancio 2010 ed il bilancio di liquidazione - acquisizioni che la difesa esplicitamente riconosce anche nella memoria di replica - senza avere la disponibilità delle necessarie scritture contabili. La motivazione della Corte territoriale riesce a dar conto in tal modo della presenza del dolo richiesto sia sotto forma del dolo generico, sia sotto forma del dolo specifico, dovendosi sul punto osservare che la lamentela formulata dalla difesa con l'atto di ricorso - come del resto quella avanzata nel giudizio di merito - per la sua genericità non appare idonea a mettere in crisi la tenuta logico-argomentativa e la correttezza della motivazione che ha inteso censurare. 3 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il Presidente Dr. G4- do abeone 4 i Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore di cassa ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 31.1.2023 Il consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19871 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma - per quanto ora di interesse - ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato NI, in qualità di amministratore unico da Dicembre 2010 a Novembre 2011 ed in seguito liquidatore fino alla data del fallimento di Atsnet Nord srl, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione di parte delle scritture contabili e per la irregolare tenute di altra parte della documentazione. Sentenza dichiarativa del fallimento di Maggio 2012. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando due motivi. 1.Col primo si duole della violazione di legge processuale in relazione agli artt 521 e 522 cpp e delle norme incriminatrici speciali, poiché a fronte di una imputazione di bancarotta fraudolenta per sottrazione ed irregolare tenuta delle scritture contabili, la Corte di appello avrebbe ritenuto il diverso delitto di bancarotta impropria da reato societario,ritenendo la falsità del bilancio 2010 e non la sottrazione delle scritture contabili di cui al capo a) di imputazione. 2.Tramite il secondo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità di motivazione. Sostiene la difesa - reiterando la doglianza proposta in appello - che a causa del breve periodo in cui NI aveva assunto la carica di amministratore e poi di liquidatore della fallita mancherebbe l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli. Si aggiunge che dalla motivazione resa in appello, riferita alla presenza di due poste anomale nei bilanci della fallita, secondo la Corte romana funzionali al mantenimento dell'equilibrio di bilancio, relative a voci di credito in realtà inesistenti e che il ricorrente avrebbe fatto sparire nel bilancio del 2010, si evincerebbe che quest'ultima è la condotta addebitata ad NI. 2.1. Per altro verso si prospetta che se, come opinato dal Giudice di secondo grado, le poste cui si riferivano le voci di bilancio erano inesistenti, l'operato dell'imputato sarebbe stato corretto, poiché esse non dovevano comparire nel bilancio. Infine, la difesa sottolinea che il bilancio del 2010 era il primo presentato da NI, nominato amministratore a Dicembre di quell'anno ed obbligato per legge alla presentazione del bilancio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica alle richieste scritte del PG, con la quale ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.In via preliminare deve rilevarsi che il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Sinopoli, ha depositato tempestiva e documentata richiesta di rinvio per legittimo impedimento a causa delle condizioni di salute. Tuttavia essa non può essere accolta, poiché la difesa non ha avanzato istanza per la trattazione orale del processo, essendo, quindi, il contraddittorio assicurato con le modalità del rito cartolare previste dal comma 2 dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore. 2.11 primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché ha inteso attribuire alla sentenza impugnata un significato che non è dato trarre da essa quanto all'imputazione. Invero, la difesa lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sanzionato a pena di nullità ex art 521-522 cpp, assumendo che il Giudice di appello abbia condannato l'imputato per una condotta di bancarotta impropria da falso in bilancio a lui non contestata. In proposito non può non rilevarsi il carattere del tutto generico della doglianza, priva di argomentazioni specifiche a sostegno mentre corretta ed adeguatamente giustificata appare la decisione della Corte di appello. Una attenta lettura della motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, pone in luce che il Giudice di appello ha fatto riferimento alle anomalie di bilancio individuate in voci di credito per fatture da emettere ritenute fittizie e restituzioni riferite a finanziamenti soci , strumentali a fatti distrattivi, meglio descritte in sentenza e che la difesa ha riportato nell'atto di ricorso, se pure nel secondo motivo. Tuttavia la sentenza impugnata ha concluso evidenziando come le gravi carenze della documentazione contabile, dettagliatamente indicate nell'imputazione e riepilogate nella sentenza di primo grado hanno precluso la possibilità di individuare l'effettiva consistenza e destinazione di entrambe le voci di bilancio. 2.1. I Giudici del merito dunque, hanno risposto in pieno al capo di imputazione, che si riferisce alla bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili e per la loro irregolare tenuta risultando, pertanto, manifestamente infondato il motivo di ricorso, che ha ipotizzato - come ribadito anche nella memoria di replica alle conclusioni del PG - la inesistente violazione dell'art 521 cpp. In proposito per rispondere in pieno alla doglianza difensiva può aggiungersi che i passaggi argomentativi nei quali la Corte romana si è riferita alle citate anomalie di bilancio a loro volta funzionali a fatti distrattivi oppure ad occultamento di ricavi,pur non essendo contestati addebiti in proposito, nel percorso argomentativo al vaglio sono finalizzati a meglio spiegare la ritenuta e contestata bancarotta documentale e non a ritenere - come ora vorrebbe il ricorrente - una fattispecie di reato diversa da quella descritta nell'imputazione. Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916. 3.11 secondo motivo è del pari inammissibile. Se - come sembra di comprendere dalla non perspicua articolazione della censura - la doglianza è diretta al ritenuto elemento del dolo del delitto, deve osservarsi quanto segue. La Corte romana ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto ascritto sia sotto forma di bancarotta documentale specifica per sottrazione delle scritture che per la condotta di bancarotta per irregolare tenuta delle scritture. 2 Si tratta di una forma di contestazione alternativa già giudicata corretta (Sez. 5 - , Sentenza n. 8902 del 19/01/2021 Ud. dep. 04/03/2021 Rv. 280572) e questa Corte regolatrice ritiene, con orientamento costante, che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Ex nnultis :Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020 ) Rv. 279838. Quanto alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., occorre la dimostrazione del dolo, generico, che può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. (Sez. 5 , Sentenza n. 33575 del 08/04/2022 Ud. (dep. 13/09/2022 ) Rv. 283659. 3.1. Ribadite le suindicate coordinate ermeneutiche in tema di elemento psicologico del reato va osservato che nella fattispecie in esame si è fatto riferimento a gravi carenze nella contabilità, descritte in imputazione e già rilevate nella sentenza di primo grado, che hanno precluso la possibilità di individuare l'effettiva consistenza e destinazione delle voci di bilancio definite anomale, cioè voci di credito per fatture da emettere ritenute fittizie e restituzioni riferite a finanziamenti soci, considerate strumentali a fatti distrattivi, non essendo state reperite dagli organi fallimentari e dal Ct del PM giustificazioni contabili, né fatture, né contratti. Le suddette carenze ed irregolarità contabili sono state correttamente attribuite anche all'attuale ricorrente, che è stato amministratore della fallita e poi liquidatore a partire da Dicembre 2010 fino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento emessa a Maggio 2012, considerato che una consistente parte delle carenze ed omissioni documentali si sono verificate o sono state reiterate negli anni in cui egli ha avuto la gestione della società, come emerge chiaramente fin dall'imputazione e come già opinato dal Tribunale. Inoltre l'attuale ricorrente ha certamente approvato il bilancio 2010 ed il bilancio di liquidazione - acquisizioni che la difesa esplicitamente riconosce anche nella memoria di replica - senza avere la disponibilità delle necessarie scritture contabili. La motivazione della Corte territoriale riesce a dar conto in tal modo della presenza del dolo richiesto sia sotto forma del dolo generico, sia sotto forma del dolo specifico, dovendosi sul punto osservare che la lamentela formulata dalla difesa con l'atto di ricorso - come del resto quella avanzata nel giudizio di merito - per la sua genericità non appare idonea a mettere in crisi la tenuta logico-argomentativa e la correttezza della motivazione che ha inteso censurare. 3 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il Presidente Dr. G4- do abeone 4 i Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore di cassa ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 31.1.2023 Il consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio