Articolo 10 del Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512
Articolo 9Articolo 11
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1 ottobre 1983
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1 dicembre 1983
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1 gennaio 2026
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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