Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10356 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' M 10356 /01 D , O L L O B INN ME POP LOCALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Y Oggetto O T T I SEZIONE LAVORO R Lavoro C Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 13765/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 22972 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 05/06/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALKALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LRE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato RITA DELLA LENA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PALEOLOGO, ANDREA AVOLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2637 rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO -1- ," PONTURO, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar LUPO FRANCO di ROMA in data 20/12/99 Rep. N°32263; resistente con procura avversO la sentenza n. 197/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 17/06/98 R.G.N. 914/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per accoglimento ius superveniens. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 30 maggio 1994 la s.p.a. ITALKALI proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Pretore di Cagliari le aveva ingiunto, su richiesta dell'INPS, il pagamento di lire 94.417.834 a titolo di contributi previdenziali, somme aggiuntive, interessi e spese, a causa della esclusione dei benefici dei cosiddetti sgravi aggiuntivo e supplementare per il periodo dall'1.4.1980 al 31.12.1981. La società opponente assumeva che la s.p.a. Saline di Trapani, società confluita poi nella Mediterranea Sali s.p.a., società incorporata nella EMSAMS s.p.a, a sua volta incorporata nella ITALKALI s.p.a., costituiva, contrariamente a quanto ritenuto dall'INPS, una azienda nuova, pur avendo preso in affitto beni aziendali della SIES s.p.a. L'INPS, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. In corso di causa la società opponente produceva copia della domanda di regolarizzazione contributiva presentata il 28 marzo 1995, “con salvezza di ogni azione o ragione”. Il Pretore, istruita la causa, con sentenza del 23 ottobre/31 dicembre 1997, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'INPS al rimborso delle somme versate per il condono. Su appello dell'INPS, il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 27 maggio/17 giugno 1998, riformava la decisione pretorile e dichiarava cessata la materia del contendere a seguito della intervenuta regolarizzazione contributiva, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto. I giudici di secondo grado ritenevano, sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con 3 sentenza 15 maggio 1998 n. 4918, che il c.d. condono ha come finalità essenziale, analogamente a quanto previsto in materia tributaria, quella di consentire la pronta esazione delle somme dovute e di eliminare il contenzioso con i relativi aggravi economici ed organizzativi;
donde la irrilevanza della riserva apposta alla domanda di regolarizzazione. Ritenevano quindi assorbito il secondo motivo di appello, relativo alla denegata novità della società che aveva gestito le saline nel periodo controverso. Per la cassazione della decisione del Tribunale ricorre, formulando un unico motivo di censura, illustrato con memoria, la ITALKALI s.p.a. L'INPS ha depositato solo procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente invoca l'applicazione dello ius superveniens costituito dall'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Il motivo è fondato. La disposizione invocata statuisce: "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte 4 degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi". Stante la immediata applicabilità di tale disposizione ai giudizi in corso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Cagliari. Al giudice del rinvio, che osserverà la norma sopra riportata, si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 5 giugno 2001. Il PresidentePresidente Il cons. estensore Comments elent 0 1 A I . S D S T , A R T O , L IL CANCELLERE A I Depositate c era B 30 LUG 2001 O A T O S O A IL CANCELLIERE A P D M E O 5 I , T 5 A T D 5 I E D . T U E S N D I T G N E 3 E R 7 S - 8 - 1 1 E G G E L A L L E D 5