Articolo 19 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 18Articolo 19 bis
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22 giugno 2017
Art. 19. (( (Criteri per la differenziazione delle valutazioni). )) (( 1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell' articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 e' applicato con riferimento alla retribuzione di risultato. )) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3 , e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall' articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ".
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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