2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 e' applicato con riferimento alla retribuzione di risultato. )) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3 , e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall' articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ".