CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2023, n. 25530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25530 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU AB EL IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi rigettarsi il ricorso;
udito l'avvocato GIULIA LIBERTI, nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza il 26 maggio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale genovese, che aveva accertato la responsabilità penale di BD LI LI KE, condannandolo ala pena di anni due di reclusione ed euro 640,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., in relazione al delitto di furto in abitazione, commesso in concorso con AN CI altrimenti giudicato, in danno di LU NT NA ZO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25530 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 17/03/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di BD EL LI KE consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. aitt. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe valutato i motivi di appello in tema di attendibilità della persona offesa — per età, incertezza nel narrato anche quanto alla ubicazione del danaro sottratto, al ricovero successivo e alla impossibilità a testimoniare due anni dopo i fatti — limitandosi a una elencazione acritica degli elementi di prova, non dando rilievo all'omesso recupero della refurtiva e della parrucca indossata — a detta della persona offesa — da uno degli autori del reato, come pure sottovalutando che lo scooter utilizzato risultava intestato a Houckech, il che avrebbe dovuto costituire prova della sua estraneità rispetto alla iniziativa estemporanea e non concordata con il CI. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. non avendo la Corte territoriale valutato le censure in merito, omettendo ogni argomentazione a riguardo. 5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito della tempestiva istanza del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 A ben vedere la valutazione di attendibilità della persona offesa viene compiuta da parte della Corte territoriale, in risposta allo specifico motivo di appello. La Corte di merito evidenzia, per un verso, come sia indice di credibilità la circostanza che la persona offesa si sia detta non certa, quanto alla identificazione di uno dei due imputati, il che ne esprime la prudenza nell'attribuzione delle responsabilità; per altro verso, evidenzia come non sia contraddittorio ritenere la testimone credibile, pur riconoscendo la sussistenza della aggravante della minorata difesa, ben potendo essere attendibile un soggetto che sia per condizioni fisiche o psicologiche più fragile della media delle persone. D'altro canto, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), che nel caso in esame non si rinvengono. Quindi, la motivazione non è mancante, come anche risulta immune dai vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, poiché la Corte territoriale fa buon governo, in relazione all'accertamento della responsabilità del ricorrente, del principio consolidato per cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214: in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni cori altri elementi). La sentenza impugnata dava per altro conto che, pur non essendosi costituita parte civile, le dichiarazioni della persona offesa risultavano riscontrate dai testi Casciglia, RR e Cerulli, tanto più che la presenza dell'imputato nell'abitazione non viene negata neanche dallo stesso ricorrente. La tesi difensiva, che l'attuale ricorrente si fosse limitato a promuovere la stipula di nuovi contratti per la società One Shot, subendo l'iniziativa predatoria estemporanea del collega, viene analizzata ed esclusa dalla Corte territoriale. La Corte di merito, infatti, ricostruisce la dinamica del delitto come segue: mentre l'imputato si faceva accompagnare dalla anziana donna fuori al balcone per visionare il contatore del gas, attività in vero non necessaria per la stipula di nuovi contratti di fornitura, CI girava per l'abitazione, tanto da attirare l'attenzione della ZO che lo invitava a smettere. 3 Si tratta di una congrua e motivata analisi delle risultanze probatorie, non smentita dalla circostanza che non fossero stati rinvenuti né la refurtiva né la parrucca, in quanto l'individuazione dei due imputati avvenne il giorno seguente, allorché i due furono identificati a bordo del medesimo scooter. E d'altro canto l'argomento logico che sia stato utilizzato per il furto lo scooter intestato a uno dei due indagati — il che manifesterebbe una irragionevole imprudenza e dunque attesterebbe l'estraneità del ricorrente — non è in grado di disarticolare, come vorrebbe il ricorrente, il solido quadro pi -obatorio ricostruito dalla Corte territoriale, fondato su prove dirette. Ne consegue l'infondatezza manifesta del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo è anche manifestamente infondato. In vero, la Corte territoriale replica al motivo di appello che lamentava la contraddittorietà fra valutazione di attendibilità e minoral:a difesa per età, rappresentando come, quanto a questa seconda, la ZO dovesse ritenersi per condizioni fisiche o psicologiche più fragile della media delle persone, in ragione dell'età, dei problemi di vista e di deambulazione, della minor prontezza di riflessi, della debolezza fisica e per la circostanza di trovarsi da sola in casa senza la presenza di altri soggetti che potessero supportarla. E dunque, tale motivazione è adeguata in quanto in linea con il principio condiviso da questo Collegio, espressivo del più rigoroso orientamento implicante una motivazione specifica ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., in quanto la sola età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotino la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02). La Corte territoriale, quindi, non si è limitata a prendere atto dell'età della persona offesa, ma ha analizzato le ragioni ulteriori della difesa minorata. 4. Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
N:L1 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi rigettarsi il ricorso;
udito l'avvocato GIULIA LIBERTI, nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza il 26 maggio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale genovese, che aveva accertato la responsabilità penale di BD LI LI KE, condannandolo ala pena di anni due di reclusione ed euro 640,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., in relazione al delitto di furto in abitazione, commesso in concorso con AN CI altrimenti giudicato, in danno di LU NT NA ZO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25530 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 17/03/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di BD EL LI KE consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. aitt. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe valutato i motivi di appello in tema di attendibilità della persona offesa — per età, incertezza nel narrato anche quanto alla ubicazione del danaro sottratto, al ricovero successivo e alla impossibilità a testimoniare due anni dopo i fatti — limitandosi a una elencazione acritica degli elementi di prova, non dando rilievo all'omesso recupero della refurtiva e della parrucca indossata — a detta della persona offesa — da uno degli autori del reato, come pure sottovalutando che lo scooter utilizzato risultava intestato a Houckech, il che avrebbe dovuto costituire prova della sua estraneità rispetto alla iniziativa estemporanea e non concordata con il CI. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. non avendo la Corte territoriale valutato le censure in merito, omettendo ogni argomentazione a riguardo. 5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito della tempestiva istanza del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 A ben vedere la valutazione di attendibilità della persona offesa viene compiuta da parte della Corte territoriale, in risposta allo specifico motivo di appello. La Corte di merito evidenzia, per un verso, come sia indice di credibilità la circostanza che la persona offesa si sia detta non certa, quanto alla identificazione di uno dei due imputati, il che ne esprime la prudenza nell'attribuzione delle responsabilità; per altro verso, evidenzia come non sia contraddittorio ritenere la testimone credibile, pur riconoscendo la sussistenza della aggravante della minorata difesa, ben potendo essere attendibile un soggetto che sia per condizioni fisiche o psicologiche più fragile della media delle persone. D'altro canto, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), che nel caso in esame non si rinvengono. Quindi, la motivazione non è mancante, come anche risulta immune dai vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, poiché la Corte territoriale fa buon governo, in relazione all'accertamento della responsabilità del ricorrente, del principio consolidato per cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214: in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni cori altri elementi). La sentenza impugnata dava per altro conto che, pur non essendosi costituita parte civile, le dichiarazioni della persona offesa risultavano riscontrate dai testi Casciglia, RR e Cerulli, tanto più che la presenza dell'imputato nell'abitazione non viene negata neanche dallo stesso ricorrente. La tesi difensiva, che l'attuale ricorrente si fosse limitato a promuovere la stipula di nuovi contratti per la società One Shot, subendo l'iniziativa predatoria estemporanea del collega, viene analizzata ed esclusa dalla Corte territoriale. La Corte di merito, infatti, ricostruisce la dinamica del delitto come segue: mentre l'imputato si faceva accompagnare dalla anziana donna fuori al balcone per visionare il contatore del gas, attività in vero non necessaria per la stipula di nuovi contratti di fornitura, CI girava per l'abitazione, tanto da attirare l'attenzione della ZO che lo invitava a smettere. 3 Si tratta di una congrua e motivata analisi delle risultanze probatorie, non smentita dalla circostanza che non fossero stati rinvenuti né la refurtiva né la parrucca, in quanto l'individuazione dei due imputati avvenne il giorno seguente, allorché i due furono identificati a bordo del medesimo scooter. E d'altro canto l'argomento logico che sia stato utilizzato per il furto lo scooter intestato a uno dei due indagati — il che manifesterebbe una irragionevole imprudenza e dunque attesterebbe l'estraneità del ricorrente — non è in grado di disarticolare, come vorrebbe il ricorrente, il solido quadro pi -obatorio ricostruito dalla Corte territoriale, fondato su prove dirette. Ne consegue l'infondatezza manifesta del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo è anche manifestamente infondato. In vero, la Corte territoriale replica al motivo di appello che lamentava la contraddittorietà fra valutazione di attendibilità e minoral:a difesa per età, rappresentando come, quanto a questa seconda, la ZO dovesse ritenersi per condizioni fisiche o psicologiche più fragile della media delle persone, in ragione dell'età, dei problemi di vista e di deambulazione, della minor prontezza di riflessi, della debolezza fisica e per la circostanza di trovarsi da sola in casa senza la presenza di altri soggetti che potessero supportarla. E dunque, tale motivazione è adeguata in quanto in linea con il principio condiviso da questo Collegio, espressivo del più rigoroso orientamento implicante una motivazione specifica ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., in quanto la sola età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotino la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02). La Corte territoriale, quindi, non si è limitata a prendere atto dell'età della persona offesa, ma ha analizzato le ragioni ulteriori della difesa minorata. 4. Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
N:L1 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente