Sentenza 30 novembre 2004
Massime • 1
Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al P.M. con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/11/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 2126
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 010208/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI S'ANTANGELO DEI LOMBARDI;
nei confronti di:
1) FORGIONE PASQUALE, N. IL 12/01/1956;
avverso ORDINANZA del 30/10/2003 GIUDICE DI PACE di FRIGENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO S. che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Frigento.
OSSERVA
All'udienza del 30/10/2003 il giudice di pace di Frigento, nell'ambito nel procedimento a carico di Forgione Pasquale, rilevato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni di cui all'art. 20 co. 3 D.L.vo 28/8/2000 n. 274, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti del detto imputato e, per l'effetto, disponeva la trasmissione degli atti al P.M.. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di S. Angelo dei Lombardi il quale deduceva erronea applicazione della legge in quanto il giudice di pace avrebbe dovuto provvedere direttamente alla rinnovazione della citazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in caso di inosservanza del termine fissato dall'art. 552 co. 3 C.P.P., che deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione e la data dell'udienza di comparizione, il giudice del dibattimento non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero ma deve provvedere al rinnovo della notifica (cfr Sent. 28807 del 26/7/2002, Manca). Tale principio di diritto vale anche per la fattispecie in esame in cui, contrariamente a quanto previsto dall'art. 20, co. 3, D.L.vo menzionato, la citazione non era stata notificata all'imputato almeno trenta giorni prima dell'udienza. La notifica della citazione, quindi, doveva essere rinnovata dallo stesso giudice di pace, in conformità, peraltro, al disposto dell'art. 143 D.L.vo 28/7/1989, n. 271. Il giudicante conseguentemente, non poteva ordinare la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'averlo fatto ha determinato una indebita regressione del procedimento sicché il relativo provvedimento è da qualificare abnorme. (cfr. sent. Sez. Un.). Ne deriva che esso deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di pace di Frigento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Frigento per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005