Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
Le disposizioni di cui all'art. 348 cod. proc. civ., applicabili nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui la costituzione dell'appellato avviene mediante deposito del ricorso, sono dirette esclusivamente ad evitare che l'appello venga dichiarato improcedibile senza che l'appellante sia posto in grado di comparire all'udienza successiva a quella disertata, ma non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, ma per motivi diversi dalla sua mancata comparizione; pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata decisa, anche in senso a lui sfavorevole, lo stesso non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dalla sopraindicate disposizioni, quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame (nella specie, l'appello era stato dichiarato inammissibile - senza che il relativo capo fosse impugnato con ricorso per cassazione - perché, avendo la controparte impugnato per prima, non era stato proposto appello incidentale così consumando il diritto di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: NUOVA TIGNAMICA s.r.l., in persona dell'amministratore unico, IA BR, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Deledda, n. 53, presso l'avv. Roberto Carducci, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Dante Galletti del Foro di Prato;
- ricorrente -
contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente, Prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo, Clementina Pulli, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Prato 25 marzo-25 maggio 1998, n. 294, RGAC 2614 del 1996, cron. 1686;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Alba Giordano per delega avv. Galletti, e l'avv. Antonietta Coretti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25 marzo - 25 maggio 1998, il Tribunale di Prato dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla s.r.l. Ristorante La Nuova Tignamica avverso la decisione del locale pretore del 26 ottobre 1995, che aveva rigettato le due opposizioni della società proposte contro i due decreti ingiuntivi emessi su ricorso dell'INPS, riguardanti omissioni contributivi per alcuni lavoratori ritenuti dipendenti (accogliendo l'opposizione solo per la posizione relativa a IN NA, per la quale revocava i decreti ingiuntivi, relativi a due periodi diversi: febbraio-giugno 1993 e aprile 1987 - agosto 1993).
I giudici di appello osservavano che avverso la medesima sentenza del Pretore l'INPS aveva già proposto appello in data 11 dicembre 1995 e che la società, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del ricorso in data 15 gennaio 1996, non aveva ritenuto di proporre appello incidentale.
L'art. 333 codice di procedura civile - ricordava il Tribunale - stabilisce che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste agli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
Secondo l'art. 343 codice di procedura civile, poi, l'appello incidentale deve essere proposto con la comparsa di risposta. Il mancato deposito di comparsa contenente gravame da parte della società appellata, nel giudizio d'appello iniziato dall'INPS, aveva determinato la consumazione del diritto di impugnazione. Avverso tale decisione la società Ristorante La nuova Tignamica srl propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia nullità del procedimento per mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 348, I comma, codice di procedura civile.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell'adottare la propria decisione senza osservare la disposizione di cui all'art. 348, primo comma, codice di procedura civile, che prevede - in caso di mancata comparizione dell'appellante (nel caso del presente giudizio, la società Ristorante La Nuova Tignamica) - che la causa debba essere rinviata ad una udienza successiva.
Nel caso di specie, osserva la ricorrente, la parte appellante non era comparsa alla udienza del 25 marzo 1998, e, tuttavia, il Tribunale - preso atto della regolarità della notifica avvenuta in data 16 gennaio 1996 - aveva deciso la causa, su richiesta del difensore dell'Istituto appellato. Donde la nullità del procedimento per mancata osservanza dell'art. 348, primo comma, codice di procedura civile. Il ricorso è infondato.
Appare opportuno premettere che erroneamente la società ricorrente deduce la violazione di cui al comma primo dell'art. 348 codice di procedura civile, anziché quella di cui al secondo comma, nella sua nuova formulazione, riguardante la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza.
È di questa che si discute, infatti, nel caso di specie, poiché nel rito del lavoro la costituzione dell'appellante avviene mediante il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, quando ancora manca il decreto di fissazione dell'udienza e la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento del giudice alla controparte. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Sezioni Unite n. 5839 del 1993; Cass. nn. 2366 del 1991 e 22354 del 1997; in precedenza, però, cfr. Cass. S.U. n. 1884 del 1982), la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, ne' i principi cui essa si ispira.
Consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma secondo, del codice di procedura civile, nella sua nuova formulazione, anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante o di entrambe le parti impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
La categoricità di tale affermazione, tuttavia, deve essere corretta alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza n. 2973 del 1996, riconoscendosi che le disposizioni di cui all'art. 348, secondo comma, sono destinate unicamente ad evitare che l'appello sia dichiarato improcedibile senza che l'appellante sia posto in grado di comparire ad una udienza successiva a quella originariamente disertata e non anche a fondare un diritto dell'appellante medesimo di impedire, con il proprio comportamento omissivo, la decisione del gravame, nel merito o soltanto nel rito, ma per motivi diversi da tale comportamento in sè considerato.
Così circoscritta la funzione della norma, deve riconoscersi, conformemente, del resto, ad un orientamento già in altre occasioni manifestato da questa Corte (Cass. nn. 1814 del 1995, 917 del 1989, 2651 del 1988, 1649 del 1987, 3984 del 1984, 6914 del 1982, 2543 del 1980), che qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest'ultimo, l'appellante medesimo non ha alcun interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dalla norma in questione, quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame a motivo della inattività di codesta parte.
Nella specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla s.r.l. Ristorante La nuova Tignamica per una ragione diversa da quella della mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza.
Infatti, come già precisato, nello svolgimento del processo, i giudici di appello hanno osservato che la società aveva ricevuto regolare notifica, in data 15 gennaio 1996, di un primo appello proposto dall'INPS, che la stessa avrebbe avuto l'onere di proporre appello incidentale, avverso quella parte della decisione che aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con RE BR.
Dopo aver ricordato che nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume il carattere di impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, perché siano decise simultaneamente, tutte le successive impugnazioni della stessa sentenza, i giudici di appello hanno ricordato che queste ultime assumono, a loro volta, natura e veste di impugnazione incidentale e debbono essere introdotte con le forme e nei termini prescritti per tale tipo di impugnazione. L'art. 333 codice di procedura - sottolinea ancora la sentenza impugnata - prevede che: "Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste agli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo" che, a norma dell'art. 343 codice di procedura civile, devono essere proposte nella comparsa di risposta.
Sulla base di tali premesse, i giudici di appello hanno concluso che, poiché nel caso di specie l'INPS aveva impugnato per primo la sentenza del Tribunale di Prato, la società avrebbe dovuto proporre nei confronti della stessa appello incidentale (e non autonoma impugnazione fuori termine, avendo già ricevuto la notifica dell'appello interposto dall'INPS). Doveva, pertanto, ritenersi verificata la decadenza prevista dall'art. 333 codice di procedura civile, dal momento che il deposito della comparsa di risposta, senza contenuto di gravame, in quel giudizio da parte della società, aveva determinato la consumazione in capo a quest'ultima del diritto di impugnazione.
Avverso queste conclusioni non è stata formulata alcuna censura dalla ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Il difensore dell'INPS ha partecipato alla discussione odierna, ma non è stato depositato controricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 20.000, oltre a lire 1.500.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2001