Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/1998, n. 10216
CASS
Sentenza 23 aprile 1998

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Massime1

In tema di obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti a ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Commette pertanto il reato di cui all'art. 570 c.p. il genitore che non adempie a tale obbligo; ne' lo stato di bisogno può ritenersi soddisfatto se al mantenimento provveda in via sussidiaria l'altro genitore, specialmente se quest'ultimo non abbia risorse ordinarie e per tale motivo non possa compiutamente provvedervi, incontrando difficoltà nel mantenimento del minore.

Commentario1

  • 1Ai figli ci pensa il coniuge? E' comunque reato non dare assistenza (Cass. 27175/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/1998, n. 10216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10216
Data del deposito : 23 aprile 1998

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