Sentenza 23 aprile 1998
Massime • 1
In tema di obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti a ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Commette pertanto il reato di cui all'art. 570 c.p. il genitore che non adempie a tale obbligo; ne' lo stato di bisogno può ritenersi soddisfatto se al mantenimento provveda in via sussidiaria l'altro genitore, specialmente se quest'ultimo non abbia risorse ordinarie e per tale motivo non possa compiutamente provvedervi, incontrando difficoltà nel mantenimento del minore.
Commentario • 1
- 1. Ai figli ci pensa il coniuge? E' comunque reato non dare assistenza (Cass. 27175/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/1998, n. 10216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10216 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 23.4.1998
1 - Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 612
3 - Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 31914/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, contro la sentenza emessa in data 18 marzo 1997 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale
contro
RR ET, nato a [...] il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
O S S E R V A
Con sentenza in data 18 marzo 1997 il Pretore di Cosenza assolse perché il fatto non sussiste ET RR dal reato di cui all'art.570,2^ comma C.P., per non avere lo stesso dall'aprile 1994 al giugno
1995 versato ai propri due figli minori, affidati alla madre FA NA, l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale omologata, facendo in tal modo mancare agli stessi i mezzi di sussistenza.
IL Pretore ritenne che si trattava di un mero illecito civile, dato che allo stato di bisogno dei minori aveva provveduto la madre, "anche se con difficoltà" con i proventi del proprio lavoro dipendente.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato (art. 569 c.p.p.) per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d'appello di Catanzaro.
Il P. G. ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale (art. 570 cov.n.2 c.p.), ricorrendo il delitto, nel caso in cui il genitore fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, anche quando a detta sussistenza sopperisca in via sussidiaria l'altro genitore col proprio reddito.
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno di un minore il quale, appunto perché tale, non è in grado di procacciarsi un reddito proprio, è un dato incontrovertibile, per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi. Ne consegue che il genitore il quale non adempie a tale obbligo, commette il reato di cui all'art. 570, ne' lo stato di bisogno dell'avente diritto (il minore) può dirsi soddisfatto se al suo mantenimento provveda in via sussidiaria l'altro genitore, specialmente se, come nel caso di specie, quest'ultimo non abbia "ordinarie" risorse, e quindi incontri difficoltà, come ritenuto dal giudice del merito, al mantenimento stesso dei minori, segno che non vi ha potuto provvedere compiutamente.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio, ai sensi del 4^ comma dell'art. 569 c.p.p.-
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998