Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati a fini cautelari nei confronti del soggetto indagato del reato di favoreggiamento personale nei confronti del latitante e, con riferimento ad essi, non operano i divieti di utilizzazione previsti dall'art. 271 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2009, n. 44522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44522 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
M
445 22 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI SESTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 15/10/2009
SENTENZA
N. 1700 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI DE ROBERTO Presidente Dott. REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere . N. 24061/2009 Dott. FRANCESCO SERPICO
FRANCESCO IPPOLITO
- Consigliere - Dott.
Dott. LINA MATERA
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) UL LO N. IL 11/06/1986
avverso l'ordinanza n. 522/2009 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 24/02/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A.GALASSO intese al rigetto del ricorso;
Udit i difensor Avv.;
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O S S E R V A
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di UL LO avver- so l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribuna-
le di Roma in data 30-01-2009 in ordine al reato di cui all'art.378 cp. aggr.to ex art.7 L.203/91,il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 24-02-2009, confermava il provvedimento impugnato, ribadendo la comprovata sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, ferma restando l'infondatezza dell'eccezione difensiva in tema di asserita inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite a supporto dell'accusa,
per contro ritualmente espletate.:
Avverso tale ordinanza il UL ha proposto ricorso per cassazione, dedu- cendo, a motivi del gravame, la violazione di legge ed il difetto di motiva- zione in punto di utilizzabilità delle intercettazioni accusatorie e di sussistenza della necessaria gravità indiziaria ex art.273 cpp. ,diffusamen. te rappresentando le ragioni già dedotte innanzi al Tribunale del riesame dell'asserita inutilizzabilità di dette intercettazioni e ricostruendo in non fatto la posizione dell'indagato agli effetti della sussumibilità di questa in relazione alla gravità indiziaria per il contestato reato di favoreggia- mento personale aggravato della latitanza di tal Di BO CE , facente parte del clan dei casalesi, riferibile anche a tal ET Giuseppe, imputato,
tra l'altro,di plurimo omicidio.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.I^
ter disp.att.cpp.
Ed invero,quanto alla riproposta eccezione di inutilizzabilità delle inter- cettazioni (segnatamente riferite a quelle ambientali sulla vettura in uso al Barbato), il Tribunale decidente ha fatto corretto, motivato e logico buon governo delle ragioni di piena correttezza, nella specie,di dette inter- cettazioni , avuto riguardo che queste erano finalizzate alla cattura di un soggetto latitante (cfr. foll 2 e 3 ordinanza impugnata)., in tal caso non operando le limitazioni di cui all'art.271 cpp. in combinato disposto con l'art.295 cpp.,come, peraltro, già ribadito da questa Corte di legittimi-
B -3-
tà, secondo il puntuale richiamo operato nel provvedimento impugnato.
Di qui la conseguente incensurabile prospettazione del ribadito quadro di gravità indiziaria,a frante del pur abile tentativo difensivo di "spo- stare" i termini della vicenda in relazione al ruolo dell'indagato nei noti fatti di favoreggiamento di soggetti implicati nel contesto anche omicidia- rio del c.d. clan dei casalesi, segnatamente riferentisi al Di BO ed al
ET.
Sul punto non sfugge che il Tribunale del riésame ha fatto una motivata e logica ricostruzione dell'intera vicenda in rapporto alla posizione ed al ruolo dell'indagato (cfr. foll.4 e 5), non trascurando di motivatamente rappresentare la corretta lettura delle dichiarazioni del ET,nè trascu- rando di richiamare le oggettive risultanze emergenti dall'intervento del- la p.g. nell'abitazione della Comparelli, ove si trovava. l'indagato e dove aveva certamente trovato rifugio il ET, grazie all'opera del ricor- rente, segnatamente sottolineando l'intuibile, quanto conseguenzialmente accertato grado di inserimento fiduciario dell'indagato nella rete di col- laborazione fatta dall'organizzazione ro gere un suo capo, il tuttoanche
a conferma del grado di fedeltà del ricorrente con il predetto.Tanto a pre- scindere dalla pur significativa circostanza attinente il rinvenimento di armi nell'abitazione ove si trovava il ricorrente e lo stesso ET, poi fuggito all'atto dell'intervento delle forze di polizia.
Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive e la conseguente ragione del rigetto del ricorso, avendo l'ordinanza impugnata dato esauriente, cor-
retta e motivata risposta a tutte dette doglianze. ;
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.I^ ter disp.att.cpp.
Così deciso in Roma, il 15-10-2009
ееё не PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.thikey Depositato in Cancelleria
19 NOV 2009 oggi, IL CANCELLIERE SUPER C1 IL CANCELLIERE Lidia Scalia Seel