Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9378 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
9378 /01 ес REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A FALLIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3074/99 Dott. Pellegrino Presidente SENOFONTE Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 21533 Cron. CELENTANO Rel. Consigliere - 3245 Rep.Dott. Walt er Ud. 20/02/2001 SALVAGO Consigliere - Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MA NU, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso l'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MELLARO M., rappresentata e difesa dall'avvocato UFFICIO COPIE OCCHIPINTI MARIO, giusta mandato a margine del ricorso;
Richiesta copia studic dal Sig. Sole ricorrente - per diritti L. 6000 BLUG 2001 contro il IL CANCELLIER FALLIMENTO ROVANDA di LO DI ER & C. Snc, in €1 55 L3000 persona del Curatore, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA ROMA VIA BARBERINI 11, presso l'avvocato MARCHIO ANNA MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a DF022488 2001 margine del controricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 462 controricorrente DF022489 CAMPIONE CIVILE N. 75811 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MELLARO dal Sig. tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, per diritti L. 6000 11 SET. 2001 IL CANCELLIERS presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
13000 CANCELLERIA controricorrente
contro
LO DI GA, NZ VA, LO DI IO, ROVANDA di LO DI ER & C. Snc, BARBIERI DE346238 MARCELLA, SPINELLI GIORGIO, ENEL SpA COMPARTIMENTO DI ROMA, LO DI ROBERTO, LO DI GIANLUCA;
intimati - Ө avversO la sentenza n. 271/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Mellaro, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Fallimento Rovanda, l'Avvocato Marchio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Cenni sulla vicenda processuale 2 Istanti 1'Amministrazione delle Finanze, l'Enel nonché un creditore privato (Giorgio Spinelli), il Tri- bunale di Roma, con sentenza del 10.02.1987, dichiarò il fallimento della S.n.c. Rovanda, di GE Lo Di- CO, LL ER, AE Lo CO, OV VE zio, LV Lo CO e MA RI, nonché il falli- mento personale dei singoli soci illimitatamente re- sponsabili. Tutti proposero opposizione richiedendo la revoca del fallimento. Con sentenza del 28.02.1990 il Tribunale rigettò le opposizioni. Proposero gravame, separatamente, la società fal- lita ed i soci e la Corte di Appello di Roma, con sen- tenza emessa il 2.2.1998, rigettò le impugnazioni. Relativamente ai motivi di opposizione proposti dai soci VE, LV e AE Lo CO e RI i quali avevano censurato la dichiarazione del loro fallimento personale deducendo di aver ceduto le loro partecipazione alla società con atto delquote di 18.12.1984, reso certo attraverso la registrazione, in dataeseguita il 7.1.1985, e il successivo, 18.01.1985, deposito per l'iscrizione presso la cancel- leria del tribunale di Roma - a Corte di merito, dopo aver ribadito il principio di diritto secondo il quale 3 non si sottraggono al fallimento soci receduti se l'insolvenza della società riguardi obbligazioni con- tratte prima del recesso, osservò che tale condizione si era verificata nel caso di specie, risalendo l'insolvenza della società nei confronti dei creditori agli anni dal 1982 in avanti. La Corte riaffermò anche che per la società falli- ta non di temporanea mancanza di liquidità si era trat- tato, bensì di vera e propria insolvenza, secondo quan- to il curatore aveva posto in rilievo analizzando lo svolgimento nel tempo delle vicende economico- finanziarie della società stessa. Avverso tale sentenza, la socia MA RI ha proposto ricorso per cassazione. Resiste all'impugnazione la curatela fallimentare, costituitasi con controricorso. Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione delle Finanze, non ha svolto difese, depositando la so- la procura. La ricorrente e la curatela hanno depositato me- morie. Motivi della decisione Va detto preliminarmente che la sopravvenuta pro- nuncia della Corte Costituzionale nel senso della "illegittimità costituzionale dell'art. 147 primo comma 4 della legge fallimentare nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perduto, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata", alla quale la ricorrente si è richiamata con la memoria, (sentenza n. 319 del 2000) non trova modo di spiegare effetti nel presente giudizio. Ed invero, come questa Corte ha già, per altre analoghe fattispecie, ritenuto (v. la sentenza n. 6541 del 2000), i principi generali dell'ordinamento proces- segnatamente quello che condiziona il concretosuale, esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità alla formulazione di specifiche censure espresse attra- verso motivi di ricorso, e soltanto attraverso questi, si pongono ad ostacolo al rilievo d'ufficio da parte della Corte di Cassazione ove anche sollecitata da una memoria difensiva della parte, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. di regole di giudizio determina- te dallo jus superveniens (norme di legge con efficacia retroattiva e sentenze della Corte Costituzionale) al- lorché le regole stesse concernano un profilo della di- sposizione di legge applicata che non sia stato inve- stito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e, quindi, una questione non sottoposta al giudice di 5 legittimità. Il principio di diritto è applicabile al caso di specie. Ed invero, se pur nel giudizio di gravame, la sen- dichiarativa di fallimento era stata censurata tenza proprio per violazione dell'art. 147 1.f. e attraverso la censura che "era stato esteso il fallimento ai pre- detti impugnanti nonostante che, all'atto della dichia- razione di fallimento (sentenza n. 44349 del 10.2.1987) costoro non fossero più soci della società avendo cedu- to la loro quota con atto del 18.12.1984, registrato il (v. a pag. 8 della sentenza ora impugnata)7.1.1985 "1 un motivo di ricorso in tal senso, che investa la le- gittimità della dichiarazione di fallimento della ricorrente RI sotto il profilo del ecorso dell'anno dal suo recesso dalla società Rovanda, non è ripropo- sto con il ricorso in esame, cui motivi, riguardano la circostanza del recesso per il solo e diverso aspet- to dell'asserita non riferibilità dell'insolvenza, ad obbligazioni contratte dalla società in tempo anteriore al recesso medesimo. Con la conseguenza che la legitti- mità della dichiarazione del fallimento personale di essa RI non può più essere posta in discussione in questa sede di legittimità con riferimento al decorso del termine annuale (art. 10 della legge fallimentare), 6 applicabile al socio illimitatamente responsabile dopo la sentenza n. 319/2000 della Corte Costituzionale. I primi due motivi di ricorso denunciano entrambi la violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 147 1.f. sotto diversi profili. Sostiene la ricorrente con -il primo motivo e la censura attiene al procedimento camerale all'esito del quale fu emessa la sentenza dichiarativa del fallimento che tale dichiarazione di fallimento, relativamente ai soci illimitatamente responsabili, non avrebbe potu- to essere contestuale a quella che riguardava la socie- tà, ma che soltanto in tempo successivo, e con separato procedimento, aperto ad istanza del curatore e nel qua- le avrebbe dovuto essere assicurata ai soci la garanzia del contraddittorio, il fallimento della società avrebbe potuto essere esteso ai soci. Con il secondo motivo la ricorrente, senza contra- stare il principio di diritto (i soci receduti sono as- soggettati al fallimento se l'insolvenza della società riguarda obbligazioni contratte prima del recesso) del quale la Corte di merito ha fatto applicazione, deduce che l'insolvenza della società non sussisteva al tempo del suo recesso. Sul punto, il motivo di ricorso è svolto attraverso una ricostruzione dell'andamento eco- nomico-finanziario della società. 7 Il terzo motivo, con denuncia di violazione degli artt. 5 e 147 1.f., censura l'accertamento dello stato di insolvenza della società. La censura svolta con il primo motivo di ricorso, che trova spiegazione verosimilmente, in una erronea lettura della norma dell'art. 147 1.f., è infondata. In conformità del disposto del comma primo della suddetta norma, il fallimento della società collettiva VA e dei soci illimitatamente responsabili fu dichiarato contestualmente e con l'unica sentenza emes- sa il 10.02.1987, essendo evidentemente noti i soci stessi. Non si richiedeva dunque quella duplicità di procedimento camerale che la ricorrente prospetta inve- ce come necessario e al quale dà luogo la diversa ipo- tesi (comma secondo dell'art. 147 1. f.) che dopo la dichiarazione di fallimento della società risulti l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabi- li. Pertanto la denunciata violazione di legge non sus- siste. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. L'infondatezza di alcune delle censure pro- poste risiede e trova ragione in ciò che esse - con- tro la regola di diritto consolidata, secondo la quale “l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordi- ne ai presupposti richiesti dalla legge per la dichia- 8 razione di fallimento (sussistenza dello stato di in- solvenza) è sottratto al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, purché immune da vizi logici e giuridici" pongono in discussione proprio i suddetti accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sul tema dell'insolvenza. La ricorrente infatti deduce che l'insolvenza ri- guardava "obbligazioni (verso l'Enel, verso un credito- re privato e nei confronti dell'Amministrazione finan- ziaria) sorte in tempo successivo (nel 1984 e nel 1986) al suo recesso dalla società" e che "l'insolvenza della società non sussisteva alla data della dichiarazione di fallimento". Sennonché, l'analisi dei giudici di merito, qual'è resa manifesta attraverso la motivazione della senten- za, resiste a tali censure. Alle prime, per l'accertamento, svolto attraverso l'esame diretto (v. pag. 9 della sentenza) degli atti del fascicolo del procedimento fallimentare, nemmeno specificamente contestato dalla ricorrente, che la SO- cietà era gravata da debiti verso l'amministrazione fi- nanziaria per imposta sul valore aggiunto in relazione ad operazioni di vendite immobiliari risalenti agli anni 1982 e 1983 ed altresì conseguenti a liquidazioni d'imposta per debiti sorti nel 1983. Per le seconde, 9 attraverso l'ulteriore accertamento (pag. 10 della sen- tenza) che "alla data del novembre 1987 sussisteva una esposizione debitoria della società per circa lire 987.000.000 che, sommato al passivo dei soci, raggiun- geva l'importo di 8.000.000.000 circa e che nel marzo 1991 l'esposizione complessiva era pari ad undici miliardi". Relativamente alle altre censure, attinenti l'una all'oggetto dell'indagine circa l'insolvenza e l'altra alla valutazione del patrimonio immobiliare sempre sot- U. to l'aspetto dell'insolvenza, può osservarsi che ad onta del richiamo fatto dai giudici dell'appello anche al "passivo dei soci", l'accertamento dello stato di insolvenza risulta correttamente compiuto in rela- zione al solo patrimonio sociale, e che l'esistenza di cespiti immobiliari facenti capo alla medesima società è stato ritenuto, con un apprezzamento di fatto incen- surabile, ma in realtà nemmeno specificamente censurato "insufficiente a coprire il passi-dalla ricorrente, vo". Nessun errore di diritto può dunque addebitarsi ai giudici dell'appello nella valutazione dello stato d'insolvenza. Il ricorso Va dunque rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio. 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazio- liquidate in lire 1.072.700- oltre lire 3.500.000ne, per onorario. Così deciso addi 20 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Presidente Il Consigliere estensore Walter Celentano Pellegrino senofonteسلسل اللهم 301 Flare Drбито DEPOSITATA IN CANC E Oggi, $1. 60000 310000. REGISTRATO 1 20.7.01 Je088 YP. AL: 4088 tremite die civise Il Respon (Dr. M. R. 11