Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 giugno 2025 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
Commentari • 60
- 1. La Corte costituzionale riscrive le regole. A colloquio con M.Vittoria BALLESTRERO.Di : Vincenzo Antonio Poso · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 23 febbraio 2026
TESTO INTEGRALE IN PDF L'occasione di questa nostra conversazione è la recente sentenza della Corte Costituzionale 30 ottobre 2025,n. 156, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come è noto la questione di …
Leggi di più… - 2. L’effettiva partecipazione dei lavoratori nell’articolo 46 della CostituzioneDi : Andrea Michieli · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 7 luglio 2025
- 3. Rapporti di lavorohttps://www.dirittobancario.it/
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 2026, la Legge 11 marzo 2026, n. 34, ovvero la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI). La Cassazione con sentenza pubblicata l'11 marzo 2026 n. 5436 (Pres. Pagetta Rel. Michelini) si è di recente pronunciata in merito alla valutazione del danno morale, dinamico-relazionale e biologico. Il Parlamento europeo ha di recente approvato un testo in merito al divario retributivo e pensionistico di genere in UE. La Cassazione si è pronunciata (3263/2026) in merito alla legittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente di una società nei casi di disposizione di bonifici bancari a seguito di email di …
Leggi di più… - 4. La via tributaria alla partecipazione dei lavoratori: i principali incentivi previsti dal legislatoreDi : Nicolò Rossi · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 7 luglio 2025
- 5. Indice del numero 2Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 7 luglio 2025
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Nuoro, sentenza 18/11/2025, n. 157Provvedimento: N° R.A.C.L. 76/2025 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, la seguente: SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 14/2/2025 e distinta al n. 76/2025 R.A.C.L., promossa da: elettivamente domiciliata a Nuoro, presso lo studio del Parte_1 difensore, avv. Luisa Anna Sedda, che la rappresenta a difende, unitamente agli avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, in forza di procura speciale in atti; ricorrente contro nonché …Leggi di più...
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- 2. Corte Cost., sentenza 30/10/2025, n. 156Provvedimento: SENTENZA N. 156 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà …Leggi di più...
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- 3. Trib. Pavia, decreto 08/07/2025Provvedimento: RG 2380/2025 VG TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA Il Giudice tutelare a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.7.2025; vista la proposta motivata di trattamento sanitario obbligatorio riguardante , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 residente a[...], avanzata il 5.7.2025 dal dottor , medico presso il Dipartimento di Salute Mentale e Persona_1 Dipendenze ASST Pavia; vista la relativa convalida firmata in pari data dal dott. Per_2 medico presso Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze [...] ASSTP Pavia, a seguito di riscontro nella paziente di “ideazione paranoidea” ed “isolamento sociale”, nonchè la successiva ordinanza n. 60/25 emessa dal Sindaco del Comune di …Leggi di più...
Versioni del testo
- Capo I : Finalità e attuazione dei princìpi costituzionali
- Art. 1.
Finalita' e oggetto
1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonche' alla proprieta' delle aziende e individua le modalita' di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, in attuazione dell' articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresi' norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilita' delle imprese.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l' articolo 46 della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 46. - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.». - Art. 2. Definizioni 1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:
a) «partecipazione gestionale»: la pluralita' di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;
b) «partecipazione economica e finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;
c) «partecipazione organizzativa»: il complesso delle modalita' di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;
d) «partecipazione consultiva»: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere;
e) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ;
f) «enti bilaterali»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). - 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.».
- Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 09 ottobre 2003:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e giovani; la parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre disposizioni in materia di non discriminazione;
b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro", allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i);
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 ;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita';
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro": organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative.».