Art. 6. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 428
In presenza di figli minorenni, le procedure di separazione e divorzio giudiziale possono presentare delle difficoltà per la cosiddetta collocazione prevalente del figlio. In questi procedimenti il Giudice, sentite le richieste delle parti in causa, decide, già con i procedimenti provvisori, con quale genitore il minore deve abitare quotidianamente nel suo esclusivo interesse e a prescindere dalla volontà dei genitori. La circostanza che il figlio abiti stabilmente con uno dei due genitori non significa che sia stato a lui affidato in via esclusiva, ma che la sistemazione individuata dal Giudice rappresenta la dimora abituale del minore per la sua collocazione in modo prevalente, fissata …
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