Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 37881
CASS
Sentenza 22 giugno 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, chi utilizza per l'esercizio della caccia un furetto senza munirlo di museruola, come previsto anche dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 della Regione Sicilia. (La Corte ha osservato che la leicità di utilizzo di mezzi ausiliari, ossia impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna, non esclude il divieto di uso di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della selvaggina; in particolare, è vietato dalla legge n. 157 del 1992, l'impiego nell'esercizio venatorio del furetto, carnivoro dei mustelidi, in quanto lo stesso è animale predatore che può stanare la preda solo a seguito di addestramento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 37881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37881
    Data del deposito : 22 giugno 2004

    Testo completo