Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
048 77 /0 1 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT 48 3L25-4541861, N.374 (IST.NE DICE DLPAGE i REPUBBLICA ITALIANA CRON.10458 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei V signori magistrati : dott. Angelo GIULIANO Presidente;
' dott. Francesco SABATINI rel. Consigliere;
' 11dott. Renato PERCONTE LICATESE dott. Francesco "TRIFONE ' dott. Antonio "ISEGRETO ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal in persona del sindaco p.t. COMUNE DI MILANO ' elett. dom. in Roma , largo Marco Formentini Temistocle Solera n. 7/10 , presso l'avv. prof. Francesco Pirocchi che lo rappresenta e difende agli avv. Maria Rita Surano e Salvatoreunitamente ' in virtù di procura in calce Ammendola al ricorso 1 2045 ricorrente
contro
AL VA elett. dom. in Roma via V. '' Renieri n. 32 presso lo studio dell'avv. Pietro ' e difende AM che la rappresenta ' unitamente all' avv. Maurizio Primi in virtù di ' procura a margine del controricorso controricorrente avverso in data 13-14 maggio 1996 del la sentenza Giudice di Pace di Milano ( r.g. n. 3571/95 ) . Udita nella pubblica udienza del 13 dicembre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . Sentito il P.M. , in persona del sost. procuratore generale dott. Dario Cafiero che ha ' chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 17 settembre 1993 un vigile urbano del Comune di Milano applicò un ceppo bloccaruote all'autovettura trovata in sosta irregolare di proprietà di LE AL : autovettura e ceppo che , all'atto del sopralluogo effettuato dagli а stessi vigili qualche giorno dopo risultarono scomparsi . 2 Con atto di citazione del 10 novembre 1995 il Comune di Milano tanto premesso ' ' convenne dinanzi al Giudice di Pace del luogo la AL e ne chiese la condanna al risarcimento del danno ' 'indicato in lire 628.488 ad esso prodotto dalla anzidetto : domanda allasottrazione del ceppo quale la convenuta oppose di essere rimasta assente dall'Italia dal 5 al 24 settembre 1993 • Con la sentenza ora gravata l'adito giudice ' ' preliminarmente dichiarata improponibile la domanda ex art. 22 legge n. 990/69 1' ha respinta nel ' merito ed ha posto a carico dell'attore le spese del giudizio ' la convenuta aveva Secondo tale pronuncia provato la dedotta assenza dall'Italia al momento del fatto ma non anche come era suo onere ai ' sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c. che la circolazione del veicolo circolazione - ha precisato ricorrente anche nel caso in cui esso - si trovi fermo su area aperta alla circolazione stradale ) fosse avvenuta contro la sua volontà e ' , tuttavia , doveva escludersi la responsabilità di costei in difetto della prova del nesso causale tra circolazione del veicolo ed evento lesivo essendo ' 3 b imprevedibile la sottrazione del ceppo da parte di terzi . Per la cassazione di tale decisione il Comune ha ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui ' ' Entrambe resiste con controricorso la AL • le parti hanno depositato memoria e il Comune ' ' altresì note d'udienza MOTIVI DELLA DECISIONE • La controricorrente ha preliminarmente 1 l'inammissibilità del ricorso che eccepito non impugna specificamente il capo afferma - decisione che ha dichiarato improponibile della l'azione ex art. 22 legge n. 990/69 . L'eccezione è infondata Come infatti , il ricorrente rettamente osserva ' ' con il terzo motivo del ricorso si in memoria sostiene tra l'altro che il richiamo al citato art. 22 , effettuato in sentenza "avvenne a ' e che la norma era palesementesproposito "I inapplicabile al caso di specie : affermazioni dalle quali si evince che anche tale capo forma oggetto di impugnazione . motivi del ricorso il 2 . Con i primi due ' la violazione del principio l deduce , con riferimento all'art. 360 ricorrente n. 3 c.p.c. rispettivamente di causalità materiale ed ' efficiente nonché vizio di motivazione ' e , in contrasto con la sentenza impugnata , afferma che la sottrazione del ceppo bloccaruote apposto a veicolo in sosta irregolare è accadimento tutt'altro che infrequente e pertanto ' ' inidoneo ad interrompere il nesso causale tra la ed il danno sosta irregolare i precisa che ad un terzo 'fatta in sentenza l'attribuzione ignoto della sottrazione del ceppo non valeva ad escludere la responsabilità della AL e ciò sia perché costei non aveva provato e neppure allegato di essere stata spossessata del veicolo contro la propria volontà sia perché la ' responsabilità del proprietario non vien meno conseguente al nemmeno in caso di circolazione furto del veicolo;
richiama gli art. 2051 , 2054 6 legge n. 689/81 e 196 d.lvoterzo comma C.C. n. 285/92 . Con il terzo motivo lo stesso ricorrente con ' riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. allega omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti relativi alla prova contraria alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 5 2054 c.c. ed alla ritenuta applicabilità dell'art. 22 legge n. 990/69 I tre motivi strettamente connessi e - ' da esaminare congiuntamente pertanto - sono inammissibili Con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le sezioni unite di questa C.S. componendo il contrasto determinatosi nelle sezioni semplici novellato art. 113 cpv. sulla interpretazione del hanno infatti affermato che nella c.p.c. ' decisione di controversia di valore non superiore a ' il giudice lire due milioni quale la presente - di pace deve procedere alla previa non $ individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie i ma deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( o sostitutiva ) non correttiva ( o integrativa ) ' fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non ' sillogistico con osservanza ai sensi dell'art. ' ' '311 c.p.c. delle norme processuali nonché di ' quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma senza obbligo di rispetto deisostanziale ' principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento ' ma osservando le norme 'costituzionali nonché quelle comunitarie quando siano di rango superiore a quello ordinario . Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una legge perché norma equitativa ° una norma di ' о sia sia limitato ad rispondente ad equità ed è ammissibile applicare una norma di legge - ' per violazione di norme processuali nel senso ' esposto ( art. 360 comma primo n. 1 2 e 4 c.p.c. ' ) , laddove la censura di violazione di legge , attinente alla decisione di merito , è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. allorché l'enunciazione del criterio di 5 c.p.c. equità adottato sia inficiato da un vizio che ' attenendo ad un punto, decisivo della controversia ' si risolva in un'ipotesi di mera apparenza ° di contraddittorietà insanabileradicale ed della motivazione . 7 Nella specie non vengono denunciati vizi rientranti nel ristretto sindacato di legittimità consentito avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace giacché ' per quanto premesso . non rilevano le dedotte violazioni della legge ' mentre attraverso la censura di sostanziale ' ' in realtà ilcui all'art. 360 n. 5 c.p.c. ricorrente mira ad una diversa ed inammissibile valutazione delle risultanze processuali in ordine ad questione di fatto quale il nesso causale ' come tale tra condotta ed evento dannoso rimessa al giudice del merito com'è In una fattispecie nella quale il danno giudicato era stato cagionato non personalmente ' - qhe si è accertato trovarsi dalla convenuta - ma da terzi ignoti la all'epoca all'estero non ha affatto negato che sentenza impugnata if in quanto proprietaria del nondimeno la stessa essere egualmente chiamata a veicolo ' potesse risponderne ' ma ciò ha in concreto escluso in considerazione della ritenuta imprevedibilità ed autonomia causale del fatto : apprezzamento di fatto sorretto , nel quadro del giudizio equitativo ) , da sufficiente motivazione e non in contrasto l demandato al giudice di pace ( art. 113 cpv. c.p.c. con norme costituzionali o comunitarie e , pertanto ' incensurabile in questa sede . 3 . Il ricorso è dunque infondato Ricorrono . giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' 2000 . della Corte , il 13 dicembre Il Consigliere est. Il Presidente France sobatic. Depositato in Cancelleria APP 2001 IL CANCELLIERE C1 OGGI, Concette Ammendola IL COLLABORATORS DYCANCELLERIA (Concetta Amendola) O L 4 L 7 O .3 B E N , E ) 1 E N 9 O C 9 I 1 Z A - 1 A P 1 R I - T 1 S D I 2 G . E E L IC R 9 3 D A D U E I E 6 T G 4 N . E E T S N T E . R T A IS ( 9