Sentenza 9 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula A 0.0 12 9 /03 RE P UBBL ICA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. 13270/00 Dott. Giovanni Prestipino Putaturo Donati V. Consigliere Rel It Mario - Rep. TI " Bruno " Cron.207 11 Antonio Lamorgese " Ud.25/5/2002 De Renzis " Alessandro ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IA TO, elett.dom.in Roma,via Romano Calò n. 84, presso GR (abitazione della sign. Lucia Frosoni) che, l'avv. Armando unitamente all'avv.IA Antonia Voci,la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 4199
CONTRO
- I.N.P.S.,in NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ISTITUTO del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in persona Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv.Vincenzo Cerioni e Antonino Todaro che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
1 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 21 settembre 1999,n.1041 (R.G.N.2828/1996); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/10/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA ES conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catanzaro l'INPS esponendo che:iscritta sin dal 1976 nell'elenco braccianti agricoli, dal 1980 aveva svolto attività lavorativa dei subordinata alle dipendenze di PI AL, titolare di azienda agricola in agro di Gagliato;
il 19 ottobre 1990,essendo in stato di gravidanza ed causa di gravi complicazioni nella a gestazione, aveva inoltrato all'Ispettorato del Lavoro richiesta di interdizione anticipata presentando successivamente all'INPS istanza diretta ad ottenere le indennità di maternità previste dalla legge n.1204 del 1971, in relazione al parto avvenuto 1'11 febbraio 1991; a seguito di comunicazione della cancellazione dagli anagrafici dell'agricoltura per gli anni dal 1980 al elenchi favorevole, alla 1990, aveva localeproposto ricorso, con esito Provinciale per la Manodopera Agricola, maCommissione l'INPS, nonostante la reiscrizione negli elenchi dei braccianti 2 R agricoli, non aveva provveduto alla corresponsione delle prestazioni previdenziali. Tanto premesso, ne chiedeva la condanna al pagamento delle indennità di interdizione, di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, oltre accessori. L'Istituto, nel costituirsi in giudizio, rilevava l'inammissibilità della domanda, perché proposta oltre il termine annuale di decadenza previsto dalla legge. Nel merito eccepiva la prescrizione annuale del diritto alle indennità di maternità e comunque l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Spiegava, infine, domanda riconvenzionale volta ad ottenere cancellazione della ES dagli elenchi anagrafici dei la lavoratori agricoli del Comune di Gagliato per gli anni dal 1980 al 1990. Con sentenza del 15 ottobre 1996 il Pretore, respinta l'eccezione di decadenza formulata dall'INPS, accoglieva il ricorso condannando l'Istituto al pagamento in favore della ricorrente delle richieste indennità, ma la decisione, su gravame dell'INPS veniva riformata dal Tribunale locale che,con sentenza del 21 settembre 1999, rigettava la domanda della ES e, in riconvenzionale, dichiarava che la stessa nonaccoglimento della aveva diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Gagliato per gli anni dal 1980 al 1990. La ES ha ricorsoproposto per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito 1'INPS con controricorso. 3 风 MOTIVI DELLA DECISIONE motivo, denunciandosi violazione e falsa Con il primo applicazione della legge 30 dicembre DPR 251971, n.1204,del novembre 1976, n. 1026, dell'art. 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946,n.212,e del DL. 3 febbraio 1970, n.
7.convertito nella legge 11 marzo 1970,n. .83, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere rigettato la domanda della negli elenchi dei ricorrente sul rilievo che l'iscrizione agricoli non aveva attribuito necessariamente alla lavoratori bracciante agricola il diritto a percepire le prestazioni e che, dall'altro,il provvedimento di iscrizione ° cancellazione dagli elenchi non aveva efficacia costitutiva ma poteva essere disapplicato in assenza dei presupposti di legge. avrebbe dovuto considerare, anche Al contrario, il Tribunale affermati dalla giurisprudenza sulla base dei principi Suprema, che:ai sensi del citato maggioritaria della Corte art.3, quarto comma, del D.Legsl.Luog. n.212 del 1946, hanno titolo iscrizione negli elenchi soltanto quei lavoratori che alla dedicano allo svolgimento delle relative attività non meno di 51 all'anno; ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 giornate 1996, n.608, costituiscono titolo alle prestazioni novembre previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la della commissione circoscrizionale per l'agricoltura decisione art.3,quarto D.Legsl.Luog. comma, del n.212 del citato 1946;l'iscrizione negli elenchi nominativi è un atto amministrativo per cui il rigetto della domanda dell'assicurata presuppone la disapplicazione dell'atto stesso la quale è possibile soltanto ove questo sia manifestamente illegittimo. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova, in particolare dell'art.2697 c.c., nonché dell'art.421 c.p.c. e vizio di motivazione ed illogicità su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che era onere della ricorrente provare l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro e che in tale profilo erano irrilevanti i documenti prodotti. 1 Eppure tali documenti erano costituiti dal modello C/2, attestante l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti dal Comune di Soverato dal 1976;dalla decisione della Commissione Provinciale della Manodopera Agricola del 15 ottobre 1992 di riconoscimento del diritto della bracciante all'iscrizione negli elenchi del Comune di Gagliato;
dalla nota dell'Ispettorato del Lavoro del 13 marzo 1993;dal provvedimento dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro del 6 aprile 1993 con cui era stata disposta l'interdizione dal lavoro per il periodo dal 17 ottobre 1990 al 10 febbraio 1991. In altri termini,la ES, a seguito iscrizione, aveva titolo per la costituzione del rapporto della giuridico di previdenza sociale e quindi diritto alle prestazioni rifiutare legittimamente la richieste. Al contrario, l'INPS, per prestazione assicurativa, avrebbe dovuto dimostrare la 5 cancellazione della lavoratrice da detti elenchi o che, sulla base degli accertamenti ispettivi, la prestazione denunciata era in realtà inesistente. Né il Tribunale avrebbe potuto attribuire al verbale ispettivo un valore probatorio, senza procedere ad alcun raffronto con le altre risultanze istruttorie. In ogni caso detti verbali non avevano alcuna validità essendo superati dalla decisione dall'intervento della dell'Ispettorato del Lavoro,e prima ancora Commissione Provinciale della Manodopera Agricola che aveva ritenuto che gli accertamenti acquisiti in sede istruttoria erano generici ed insufficienti per escludere lo svolgimento da parte della Sestino di attività subordinata negli anni in contestazione. Tanto più che nella specie non vigeva la presunzione semplice di gratuità della prestazione lavorativa, e di conseguenza il rapporto di lavoro non poteva essere ricondotto allo schema della mera collaborazione familiare,essendo i soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma dimoranti in unità autonome e distinte. congiuntamente, vanno rigettati I due motivi, da esaminarsi perché infondati. Con sentenza del 26 ottobre 2000,n.1133,i cui principi vanno in questa sede ribaditi in quanto si condividono le ragioni poste a Suprema, a Sezioni Unite, componendo ilCortesostegno, questa di giurisprudenza sul punto, ha affermatocontrasto che "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni protetto, è previdenziali,al momento del verificarsi dell'evento ch 6 condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di subordinato a titolo oneroso per un numero minimo dilavoro giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n.1949 e successive modificazioni ed integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946,n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale,colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la iscrizione negli elenchi nominativi 0 il possesso del suddetta certificato sostitutivo (ed eventualmente in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi,non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica di amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto del pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti,ma non del contenuto di tali accertamenti,qualora questi siano basati su dichiarazioni AR rese da terzi o, addirittura,dall'interessato), ma deve pervenire ilalla decisione della controversia mediante la comparazione e prudente appprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa" Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha ritenuto che:l'iscrizione negli elenchi non aveva attribuito necessariamente alla bracciante agricola il diritto di percepire le prestazioni;
la stessa, a fronte di specifiche contestazioni dell'Istituto in ordine alla reale portata del rapporto di lavoro intercorso con il cognato, non aveva fornito alcuna prova sulla sussistenza degli elementi essenziali,quali la retribuzione e l'assoggettamento al potere disciplinare;
il presunto datore di lavoro aveva addirittura riconosciuto la fittizietà del rapporto dichiarando agli ispettori del lavoro di Catanzaro, in data 24 novembre 1990, di avere denunciato in favore della cognata n.102 giornate lavorative corrisponsione di alcuna all'anno, senza ed assunzione, a titolo di favore, dell'onere retribuzione contributivo. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione del DL n.7 del 1970, convertito con modificazioni in legge n.83 del 1970 e del DLGS.VO n.375 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 deduce che il Tribunale avrebbe dovuto considerare c.p.c.,si inammissibile la domanda riconvenzionale dell'INPS poiché contenzioso amministrativo l'Istituto non aveva esperito il 8 avversO la decisione della Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola, a conclusione del quale avrebbe dovuto proporre,contro gli atti definitivi, tempestiva ed autonoma azione giudiziaria. Sennonchè il Tribunale ha omesso completamente ogni motivazione sul punto che sarebbe stato decisivo nella definizione della controversia de qua. Il motivo va accolto perché fondato. Il primo comma dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970,n.
7 - che detta norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli ,convertito in legge,con modificazioni, con - L. 11 marzo 1970, n.83, stabilisce che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica ° dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza". Ora il Tribunale, nell'accogliere la domanda riconvenzionale con cui l'INPS aveva chiesto la cancellazione della ES dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Gagliato per gli anni dal 1980 al 1990, non ha accertato, nel profilo della dell'azione giudiziaria tempestività proposta dall'Istituto, ai sensi della (cfr. Cass., 21 aprile su indicato art.22 5942 2001,n.5938,sulla natura sostanziale del termine),quale fosse lo stato del procedimento amministrativo della cui esistenza pur aveva dato atto. 9 هر Il ricorso va perciò accolto, in relazione al terzo motivo, rigettati i primi due,e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i primi due;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Roma, 25 ottobre 2002 I Presidente Il Consigliere est. Re ache Nount лене ILC. CELLIERE Depositato in Concelleria oggi. 9 GEN. 2003 (✓ CANCIL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 10