Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 gennaio 1991
Art. 3. Clausola penale 1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1991
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