Articolo 10 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 8Articolo 11
Versione
4 gennaio 1991
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Versione
15 gennaio 2000
Art. 10. (( (Responsabilita' solidale del trattario). )) (( 1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, e' obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno. ))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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