Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la procura speciale con la quale viene conferito al procuratore anche il potere di richiedere l'applicazione della pena si caratterizza per la discrezionalità riconosciuta allo stesso procuratore anche in questa materia, giacché l'indicazione di un limite di pena trasformerebbe quest'ultimo in semplice "nuncius".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/1998, n. 6245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6245 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 19.11.1998
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe SICA " N. 6245
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA " N. 18999/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MINISCALCO MARCELLO, n.
4.8.1965 a Rocchetta al Volturno: imputato: a) art. 323.2 c.p.; b) art. 323.2 c.p.; c) art. 646, 61 n. 11 c.p.; d) art. 482, 476 c.p.; e) art. 81 cpv e 323 c.p.; f) art. 478.1. c.p.; g) artt. 81 cpv. e 323.2 c.p.; h) art. 636, 61 n. 11 c.p. avverso la sentenza in data 11.3.98 del Tribunale di Isernia Sentitala relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Sica Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato che, nella specie, trattasi di applicazione della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 cpp.; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, sia in quanto l'imputato, essendogli stato applicato il beneficio della continuazione, è privo di interesse all'impugnazione, sia in quanto il giudice, accettando la proposta delle parti, ha effettuato il controllo sulla configurazione giuridica del fatto, così come richiesto dalla legge;
che il secondo motivo è infondato, in quanto caratteristica della procura speciale è proprio la discrezionalità riconosciuta al procuratore, mentre l'indicazione di un limite di pena lo trasformerebbe in un semplice "unucius", privo del potere di trattare;
che il terzo motivo si risolve in censure in punto di fatto della decisione impugnata, proponendo una diversa riqualificazione dei fatti attraverso una interpretazione alternativa delle risultanze probatorie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999