Sentenza 23 ottobre 1997
Massime • 1
In tema di ingiuria, affinché una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa.
Commentario • 1
- 1. "Testa di cazzo": quando è reato? (Cass. 14005/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2020
Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/1997, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 23.10.1997
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 1425
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 26639/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO IO CI ZO n. il 01.12.1931
2) QU ZO C/ N. IL 28.10.1960
avverso sentenza del 09.04.1997 CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. LOSANA CAMILLO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Udito, per la parte civile, che ha chiesto l'annullamento, con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo.
Con sentenza 3.6.93 il RE di Trani dichiarava PO RI RO colpevole del reato di cui all'art.594 c.p. in danno di EV IN e lo condannava alla pena della multa di lire 700.000 oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Proponeva appello l'imputato; la Corte d'appello di Bari, con sentenza 30.01.96, lo assolveva perché il fatto non costituisce reato.
Ricorreva per cassazione il P.M. e questa Corte, con sentenza 12.07.96 annullava la sentenza impugnata e disponeva rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Con sentenza 9.4.97 la Corte d'appello di Bari in sede di giudizio di rinvio, assolveva nuovamente il PO perché il fatto non costituisce reato.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile deducendo due motivi:
a) la Corte d'appello, in sede di rinvio, non si sarebbe attenuta a quanto disposto dalla Corte di cassazione;
b) in ogni caso la motivazione della sentenza era illogica e contraddittoria.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
Il fatto che ha dato luogo a questa serie davvero notevole di sentenze, così come ricostruito dai Giudici di merito, è il seguente.
Il PO era superiore gerarchico del EV;
entrambi prestavano servizio presso l'ufficio postale di Trani. A seguito di un errore del EV (il quale, ricevendo da un cliente una banconota falsa, l'aveva tagliata in due), il PO lo aveva rimproverato davanti a colui (trattavasi di un carabiniere) che aveva presentato la banconota.
Il EV aveva reagito replicando al superiore e cercando di attribuire a lui la responsabilità dell'accaduto, (in quanto, a suo dire, non avrebbe dato adeguate istruzioni al personale). A seguito di questo fatto, il PO aveva inviato al EV una nota di richiamo in cui lo si rimproverava per avere adottato "uno scorretto, arrogante, meschino, vile, diffamatorio e maldestro espediente" al fine di giustificarsi dal rilievo ricevuto da parte del superiore.
Mentre il RE aveva ritenuto di ravvisare nelle espressioni del PO gli estremi del reato di cui all'art.594 c.p., la Corte di appello, pur non escludendo l'offensività di quelle parole, aveva escluso la sussistenza del dolo;
la frase sarebbe stata scritta non per offendere, ma con l'intento di porsi in contrapposizione polemica con le ingiuste accuse del dipendente.
Con la sentenza 12.07.96 questa Corte ravvisava contraddittorietà nella motivazione della sentenza di secondo grado là dove dopo avere affermato che "gli aggettivi usati dal PO hanno un contenuto offensivo se presi singolarmente" e che essi "sono comunque "insultanti", escludeva la sussistenza del dolo. Premesso che per il reato in questione è sufficiente un dolo generico, questa Corte affermava che l'elemento soggettivo del reato doveva ritenersi provato per il fatto stesso dell'avere il PO usato aggettivi insultanti. La "vis" offensiva, che andava al di là della eventuale necessità del rimprovero, scaturiva dalla stessa incalzante progressione degli epiteti spregiativi. Tale "vis" inoltre assumeva un particolare rilievo ai fini del dolo considerando che la sequela di insulti era stata espressa per scritto, e quindi dopo un lasso di tempo che avrebbe dovuto essere sufficiente a frenare naturali reazioni d'ira di un superiore rispetto al comportamento di un sottoposto che egli percepisca come altamente spregevole. Infine questa Corte chiariva che, nella specie, doveva escludersi l'esercizio di un diritto in capo al PO in quanto: "non costituisce indubbiamente esercizio di un dovere gerarchico di rimproverare i dipendenti per le loro mancanze, quello di rivolgere loro espressioni ingiuriose... ".
La Corte aveva pertanto fissato i seguenti principii:
a) nei fatti così come pacificamente ricostruiti dai Giudici di merito non era ravvisabile l'esercizio di un diritto da parte del superiore gerarchico.
b) le espressioni usate dal predetto dovevano considerarsi oggettivamente lesive dell'onore altrui.
c) la motivazione della sentenza dei Giudici di appello, riguardante l'esclusione del dolo, era contraddittoria.
In sede di rinvio la Corte di appello di Bari ha nuovamente dichiarato che il fatto non costituisce reato ma seguendo una via diversa.
I Giudici del rinvio hanno premesso che, avendo la Corte di cassazione annullato la precedente sentenza per difetto di motivazione, era consentito in quella sede riesaminare completamente il fatto.
Tanto premesso hanno ritenuto che i termini usati dall'imputato nella nota di richiamo non si riferivano in sè e per sè al EV, ma al suo comportamento nell'ambito della prestazione di lavoro. Inoltre "nella valutazione del potenziale offensivo delle parole incriminate non è possibile uniformarsi rigidamente al criterio unico del loro significato letterale e semantico, estrapolandole dal contesto in cui sono inserite". Nella specie dunque, e tenuto conto del non contestato comportamento del subordinato (il quale posto di fronte alla falsità di alcune sue dichiarazioni aveva con tono altezzoso intimato al superiore di "istruire i propri dipendenti") i termini incriminati dovevano ritenersi non riferiti alla sfera personale del dipendente, ma ad una sua specifica condotta, ed erano comunque inseriti in una censura, sia pure incalzante e forte, non gratuita nè diretta ad insultare e offendere, ma collegata alla inefficienza del servizio prestato. In sostanza, nella frase incriminata, tenuto conto del contesto, il superiore esprimeva una viva indignazione per la condotta tenuta dal dipendente, più che l'intento di svilirne la figura, l'onore e il decoro personale. Di talché le espressioni in questione non rivestivano, nel loro complesso, un significato insultante.
La parte civile ricorrente ha sostenuto che la sentenza del Giudice di rinvio sarebbe viziata per non avere tenuto conto dello schema logico indicato dalla Corte di cassazione. Ha affermato in vero il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte "il giudice di rinvio è obbligato a giustificare il proprio convincimento di merito secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento". Erroneamente i Giudici della Corte d'appello si erano ritenuti totalmente svincolati dalla pronuncia della Cassazione. E quindi erroneamente avevano ritenuto in qualche modo non ingiuriose le espressioni usate dall'imputato, collocandole in un contesto di rapporti tra superiore e subordinato, già preso in considerazione dalla Suprema Corte;
la quale peraltro aveva escluso che la censura di un superiore ad un inferiore, ancorché determinata dal comportamento di costui, possa avvalersi di espressioni oggettivamente ingiuriose.
In ogni caso, ha sostenuto il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata da errore di diritto avendo ritenuto, con motivazione illogica, che un aggettivo di per sè ,oggettivamente ingiurioso, possa non essere ritenuto tale in quanto riferito al comportamento piuttosto che alla persona in sè della persona raggiunta dalla censura. Affermare che un apprezzamento è rivolto ad un comportamento e non al suo autore non avrebbe alcun senso logico- giuridico.
A questo punto si osserva come, dal punto di vista meramente formale, i Giudici del rinvio non si siano discostati dai principii di diritto fissati da questa Corte.
Nella motivazione della sentenza impugnata infatti non si nega che le espressioni usate dal PO siano, nei loro significato letterale e quindi di per se stesse, ingiuriose;
ne' si afferma che l'imputato abbia agito nell'esercizio di un diritto, e neppure si ripercorre la stesso iter logico che aveva portato i giudici di secondo grado ad escludere (con motivazione censurata da questa Corte) l'elemento soggettivo del reato.
Alla assoluzione i Giudici del rinvio sono giunti attraverso ad una nuova rivalutazione dei fatti, collocando le frasi, astrattamente ingiuriose, usate dal PO, in un contesto ed in un "clima relazionale" che a loro giudizio ne escludeva la portata offensiva nei confronti della persona del EV.
Questa operazione non riproponendo lo schema logico di cui alla sentenza che era stata annullata, e non integrando una precisa inosservanza con i principii enunciati da questa Corte, deve ritenersi consentita e quindi non censurabile.
Può pertanto affermarsi che il primo motivo del ricorso non è fondato.
Senonché tutto il ragionamento della Corte di appello in sede di rinvio è ancora una volta viziato da contraddittorietà. Affermare che le frasi, di per se stesse ingiuriose, perdono questa loro "vis" offensiva in quanto riferite al comportamento del EV e non alla sua persona è per un verso illogico e per altro verso non corrispondente ai fatti così come gli stessi giudici li hanno ricostruiti.
È infatti illogico sostenere che un aggettivo ingiurioso riferito al comportamento di una persona non si rifletta sulla persona stessa. Affinché una doverosa critica ad un errato o colpevole comportamento altrui non sconfini nell'insulto a colui che l'errore ha commesso, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore , sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Chè se, invece, le frasi usate sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa. Nella specie, la distinzione dei Giudici di merito tra censura di un comportamento ed offesa all'autore del comportamento stesso potrebbe, se mai, avere rilievo se il PO si fosse limitato ad usare (a proposito dell'"espediente" difensivo posto in essere dal EV) gli aggettivi "scorretto" e "maldestro". Ma l'uso degli ulteriori aggettivi "meschino, vile, diffamatorio arrogante" travalica la critica della condotta e non può non riverberarsi sul soggetto attribuendo al medesimo, inutilmente, intenzioni e qualità del tutto negative.
Nella comune opinione chi usi un "espediente" difensivo meschino, vile, arrogante e diffamatorio, è da considerarsi egli stesso persona meschina, vile, arrogante, e capace di diffamare il prossimo. in conclusione: la sentenza impugnata, in quanto fondata su una motivazione ancora una volta inadeguata, e contraddittoria , deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 1998