Sentenza 3 luglio 1998
Massime • 2
Poiché l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è limitato alla fase delle indagini preliminari, l'efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 1997 - la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 294, primo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, anch'esso dichiarato incostituzionale - presuppone che al momento della pubblicazione della sentenza gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia iniziata la fase del giudizio. In caso contrario, tale fase, caratterizzata dalla pienezza del contraddittorio e dalla presenza della parte privata, produce effetti assorbenti delle esigenze che avrebbero potuto soddisfarsi con l'interrogatorio di garanzia.
Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, primo comma, cod. pen., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto, e cioè sia le qualità primarie, quali sono quelle concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. Tra le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, individuandola nella comunità sociale, rientra la qualità di allevatore di ovini che un soggetto si attribuisca, contrariamente al vero, in una dichiarazione rilasciata ad un funzionario incaricato dal sindaco.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/1998, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 24/02/98
1. Dott. Nicola MARVULLI Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso MALINCONICO " N. 385
3. " Carlo COGNETTI " REGISTRO GENERALE
4. " Renato L. CALABRESE " N. 3204/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 1.7.1996;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Veneziani che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9.3.1993, il Pretore di Termini Imerese, sezione distaccata di Polizzi Generosa, dichiarava RI AR colpevole del reato di cui all'art. 495, primo comma, c.p.p. per avere falsamente dichiarato al funzionario incaricato dal Sindaco di essere allevatore n. 320 pecore e 120 capre, condannandolo alla pena di mesi uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
A seguito di appello dell'imputato, che chiedeva di essere assolto dal reato ascrittogli perché la dichiarazione rilasciata non concerneva ne' lo stato, ne' l'identità, ne' la qualità della persona, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 1.7.1996, confermava l'impugnata decisione sul rilievo che la dichiarazione fatta dall'imputato concerneva una qualità della persona e cioè quella di allevatore di ovini, di talché il fatto doveva essere punito ai sensi degli artt. 3 e 26 legge 4.1.1968 n. 15 con la pene previste dall'art. 495, primo comma, c.p. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RI, il quale deduce violazione di legge e mancanza di motivazione, assumendo che non è stata fornita alcuna dimostrazione che l'essere allevatore di ovini costituisca una qualità della persona e che neppure è stata fornita spiegazione in ordine all'erroneo richiamo agli artt. 3 e 26 della legge 4.1.1968 n. 15, che non richiama affatto, come affermato dal giudice di appello, l'art. 495, primo comma, c.p., rilevando tra l'altro che la contestazione ex art. 495, primo comma, c.p., è stata fatta senza alcun richiamo a norme diverse, le quali sono state richiamate unicamente in motivazione per fornire una giustificazione ed una formale veste giuridica all'erronea contestazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Perché si realizzi la condotta delittuosa prevista dall'art.495, primo comma, c.p., occorre che il soggetto agente si attribuisca espressamente in un dichiarazione rilasciata al pubblico ufficiale, una qualità di cui non è in possesso. Nella nozione di qualità personali rientrano quegli attributi e modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto. In proposito si suole distinguere tra qualità primarie, quali sono certamente quelle concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, ed altre qualità, che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili.
Nella fattispecie in esame l'imputato si è attribuito, contrariamente al vero, in una dichiarazione rilasciata ad un funzionario incaricato dal Sindaco e quindi a un pubblico ufficiale, la qualità di allevatore di ovini. orbene, detta qualità rientra senza dubbio tra le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona in quanto consente di individuarla nella comunità sociale, di talché, a prescindere dal richiamo fatto nell'impugnata sentenza alle norme di cui alla legge 4.1.1968 n. 15, che non appare pertinente anche perché non espressamente richiamate nel capo d'imputazione, non appare dubitabile che la condotta dell'imputato integri il contestato reato di cui all'art. 495, primo comma, c.p. Ciò posto, le censure di violazione di legge e di mancanza di motivazione sono destituite di fondamento, dovendosi rilevare, a proposito di quest'ultima censura, che l'impugnata sentenza, sia pur con motivazione estremamente succinta, ha evidenziato come la qualità di allevatore di ovini rientri tra le qualità della persona e come l'attribuirsi falsamente detta qualità in una dichiarazione a pubblico ufficiale integri il contestato reato di cui all'art. 495, primo comma, c.p. Il ricorso, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al Pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1998