Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 1Articolo 3
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13 settembre 1977
Art. 2. Attribuzione a province, comuni e comunita' montane

Ai comuni, alle province, alle comunita' montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle gia' loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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