Art. 2. Attribuzione a province, comuni e comunita' montane
Ai comuni, alle province, alle comunita' montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle gia' loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Ai comuni, alle province, alle comunita' montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle gia' loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.