Sentenza 30 settembre 2004
Massime • 1
Deve ritenersi valida la spedizione dell'atto d'impugnazione effettuata, anzichè con raccomandata, come espressamente previsto dall'art. 583, comma primo, cod. proc. pen., con lettera assicurata, atteso che tale mezzo è potenzialmente ancor più idoneo dell'altro al conseguimento dello scopo voluto dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2004, n. 43167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43167 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/09/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 01533
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 013918/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAGNABOSCO VITO, N. IL 13/03/1958;
avverso l'ORDINANZA del 27/01/2004 del TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMANO FRANCESCO. Sentite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI V. per il rigetto. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 27 gennaio 2004 il Tribunale di Venezia applicava, decidendo sull'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Vicenza avverso l'ordinanza 9/12/2003 con cui il G.I.P. di quest'ultimo Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare, a Magnabosco Vito la misura di due mesi di sospensione dall'ufficio, limitatamente alle contestazioni di cui al capo b) (art. 326 c.p.) al capo c) (art. 317 e 317 bis c.p.) e al capo e) (art. 328 c.p.). Avverso detta ordinanza il Magnabosco proponeva ricorso per Cassazione.
Col primo motivo deduce l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero di Vicenza, essendo stato l'atto trasmesso non a mezzo raccomandata come richiesto dall'art. 583 comma 1 c.p.p., ma a mezzo assicurata ordinaria.
Col secondo motivo deduce: violazione dell'art. 292 comma 2 lettera c) bis, avendo il Tribunale del Riesame omesso di valutare tutti gli elementi addotti dall'indagato e dalla difesa di esso;
che, in mancanza di parte del verbale del ricorrente, non erano state dallo stesso acquisite ulteriori dichiarazione ai sensi dell'art. 289 comma secondo c.p.p..
Col terzo motivo deduce che il giudice dell'appello aveva valorizzato per la decisione alcuni atti acquisiti dal P.M. successivamente all'emissione del provvedimento cautelare.
Col quarto motivo deduce che il giudice dell'appello ha presunto il di lui diretto coinvolgimento nel rilascio di copie degli atti sulla base dell'espressione intercettata dalla P.G. "all'Oliviero non do più niente", facendo consistere in detta espressione la gravità degli indizi.
Con il quinto motivo deduce che il Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa sulla base di argomentazioni correlate alla gravità del fatto, senza alcun riferimento alla personalità del ricorrente alla sua capacità criminale ed inclinazione a delinquere.
Osserva il Collegio che i motivi del ricorso sono infondati e che pertanto esso deve essere rigettato.
Quanto al primo deve rilevarsi che non solo la corrispondenza "assicurata" equivale a quella "raccomandata", ma che, anzi, la prima conferisce al contenuto spedito, mediante il pagamento di determinate tariffe in caso di smarrimento, una maggiore garanzia. Pertanto, poiché è stato impiegato per l'impugnazione un mezzo potenzialmente più idoneo di quello menzionato dall'art. 583 1 comma c.p.p., non può ritenersi inutilizzabile per il solo fatto che esso non è indicato in detta disposizione.
Quanto al secondo motivo deve osservarsi che l'indirizzo della S.C. è ormai consolidato (vedi, tra le altre, SS.UU. 27/3/2002, Basile P.) nel senso che, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto (o comunque qualsiasi argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza) debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura o con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente.
Nè appare violata la norma di cui all'art. 289 comma 2 c.p.p. per la mancanza dell'integrazione dell'interrogatorio non essendo stati indicati nella generica deduzione la potenzialità di tali elementi di contrastare e rendere inattendibili quelli di accusa. In ordine al terzo motivo deve osservarsi che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. 6^ 12/3/98, Schiavone), "in considerazione della ratio sottesa all'art. 299 c.p., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura cautelare, si deve riconoscere al giudice dell'appello avverso l'ordinanza de libertate il potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, dell'ossequio del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603 commi 2 e 3 c.p.p.". Sul quarto motivo deve osservarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata ha sostenuto con coerenti argomentazioni la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in primo luogo sulla base di intercettazioni telefoniche (n. 513 del 29/1/2003). Quanto, infine, al quinto motivo deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere (ex plurimis Sez. 6^ 2/10/98, Mocci, in Cass. Pen. 1999, m. 2584) che "le 'specifiche modalità e circostanze del fattò di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., in base alle quali il giudice, fra gli altri elementi, deve valutare le esigenze cautelari nel singolo caso concreto, ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente. Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano, cioè, della gravità del fatto, ma anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere".
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 regolamento per l'esecuzione del c.p.p..
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004