Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
Soggetto attivo del reato di cui all'art. 125 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede l'obbligo della preventiva sottoposizione a visita medica per accertare l'assenza di tossicodipendenza dei lavoratori adibiti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi, è solo il datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e non il titolare di un lavoro autonomo.
Commentario • 1
- 1. Sicurezza del lavoratore autonomo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2016, n. 43796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43796 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
43 79 6-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 01/12/2016 - Presidente - Sent. n. sez. RENATO GRILLO 3593/2016 ANGELO MATTEO SOCCI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANDREA GENTILI N.44163/2014 UBALDA MACRI' ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IV UC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/04/2014 del TRIBUNALE di PAOLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per: «Annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione». RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Paola con sentenza del 24 aprile 2014, condannava LA UC ed LA CE alla pena di € 4.000,00 di ammenda, con la concessione delle generiche relativamente al reato di cui all'art. 125 del d. P. R. 309/1990, perchè quali rappresentanti legali della ditta f.lli LA UC & CE adibivano lo stesso LA CE a condurre automezzi, quindi a svolgere mansioni che comportano rischi per l'incolumità di terzi, senza previa sottoposizione a visita medica per l'accertamento della tossicodipendenza. Accertato in Sangineto il 3 settembre 2009. 2. LA UC ed LA CE hanno proposto appello, trasmesso a questa Corte di Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge. Prescrizione. I due imputati, e non solo LA CE, risultano idonei all'uso degli automezzi perché risulta dal certificato medico rilasciato il 26/07/2008 dal medico dirigente del lavoro ASP di Cosenza. Il certificato è valido per due anni e quindi alla data del 7/08/2008 (data del controllo della Polizia stradale che accertava la guida del camion da parte di LA CE) era valido. La norma consente infatti al medico del lavoro di rilasciare il certificato senza l'obbligo di accertamenti tossicologici, a sua discrezione. Inoltre l'art. 125 del d. P.R. punisce il datore di lavoro che adibisce il dipendente a mansioni che comportano rischi per l'incolumità di terzi, senza la visita preventiva medica, per l'assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio -. I due imputati sono i rappresentanti legali e quindi non sono dipendenti della ditta. Manca quindi il rapporto di lavoro subordinato. GE HE OR 1 Inoltre il reato è prescritto risalendo l'accertamento al 7 agosto 2008 e non al 3 settembre 2009. Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO relativo3. Il motivo alla responsabilità (in quanto legali rappresentanti della ditta e non dipendenti), non risulta manifestamente infondato. L'art. 125. D.P.R. 309/1990 infatti prevede espressamente la sanzione a carico del datore di lavoro, e «l'assunzione», e quindi la norma dovrebbe riferirsi al solo datore di lavoro che assume, e non anche ai lavoratori autonomi. I due ricorrenti sono i legali rappresentanti della ditta f.lli LA;
su questi aspetti nessuna motivazione sussiste nella sentenza impugnata. Il reato risulta, conseguentemente, prescritto per decorso del termine massimo di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 01/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato GRIDS GEo Matteo SOCCI средевшо оры DEPOSITATA IN CANCELLERIA A 22 SET 2017 2 IL CANCELLICANCELLIERE LU Marlant