Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2003, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
04 0 01 /0 3 REPU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO DI SERVIZIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 8568/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 9084 .1135 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.12/11/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO VIA DEI BUCCHERI 21 VITERBO, in persona pro tempore EF NC, dell'Amm.re domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, elettivamente presso 10 studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che lo difende unitamente all'avvocato GIULIANO PERUGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CIAM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato 2002 1 avverso la sentenza n. 456/99 del Tribunale di TERNI 1459 -1- depositata il 04/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Gianfranco GRAZIANI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Mai SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 aprile 1998 il Giudice di pace di Terni - dallaadito s.r.l. CIAM nei confronti del condominio dell'edificio sito a -Viterbo in via dei Buccheri n. 21/A respinse le domande formulate dall'attrice, dirette ad otte- nere la risoluzione per inadempimento del con- tratto di manutenzione degli elevatori del fab- bricato, concluso il 12 maggio 1993 con il conve- nuto, nonché la condanna di quest'ultimo al pagamento dei relativi canoni per l'intero perio- do residuo, nella misura di lire 1.176.434, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Impugnata dalla s.r.l. CIAM, la pronuncia è stata riformata dal Tribunale di Terni, che con sentenza del 4 maggio 1999 ha accolto le domande proposte dall'attrice. A taleoriginariamente decisione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: il condominio ingiustificatamente ha preteso di recedere dal contratto, per il fatto che la CIAM non aveva provveduto all'adeguamento dell'impianto, secondo quanto era stato prescrit- to dall'ISPESL; per tali lavori, come in gener e per quelli di straordinaria manutenzione, infat- tir era stato pattuito che sarebbero stati ese- 8568/2000 3 guiti su richiesta del condominio e alle condi- zioni di volta in volta concordate tra le parti;
non è stata data alcuna prova di eventuali accor- di in tal senso. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condominio di via dei Buccheri, in base a due motivi. La società CIAM non ha preso parte al giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione il condo- minio ricorrente sostiene che la sentenza di primo grado non era soggetta ad appello, poiché la causa ha valore inferiore a lire 2.000.000, essendo stata chiesta dall'attrice la risoluzione del contratto come accertamento non autonomo, ma «del tutto presupposto e pregiudiziale» rispetto alla domanda di condanna del convenuto al paga- mento della somma di lire 1.176.434. La tesi non è fondata. Risulta dall'atto in- troduttivo del giudizio che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura del vizio denunciato che la risoluzione del contratto per inadempimento aveva specificamente formato oggetto della principale domanda proposta dalla società CIAM, come indispensabile premessa 8568/2000 4 Min dell'ulteriore e conseguenziale richiesta di condanna del condominio di via dei Buccheri al pagamento dei canoni, oltre che della rivaluta- zione monetaria e degli interessi. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, pertanto, come valore della controversia deve essere assunto quello totale del rapporto, che era venuto per intero in contestazione (v., per tutte, Cass. 10 settembre 1998 n. 14287). Con il secondo motivo il condominio lamenta che il Tribunale ha ritenuto «apoditticamente la piena validità ed efficacia del contratto inter partes», non avvedendosi della sua nullità, dovuta alla mancanza di oggetto: in difetto del prescritto collaudo, che la stessa società CIAM doveva richiedere e ottenere in quanto installa- trice dell'impianto, questo non avrebbe potuto legittimamente essere messo in funzione, né quindi abbisognava di manutenzione. Neppure questa doglianza può essere accolta, per l'assorbente ragione che il ricorrente non deduce di aver sollevato la questione nel giudi- zio a quo, mentre d'altra parte il principio della rilevabilità di ufficio delle nullità va sicché il coordinato con quello dispositivo, 8568/2000 Min. giudice non può esercitare il relativo potere quando si verte, come nella specie, sulla risolu- zione del contratto, anziché sulla sua esecuzione (v., tra le altre, Cass. 8 gennaio 2000 n. 123). Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudi- zio di cassazione, nel quale la società CIAM non ha svolto attività difensiva. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso. Roma, 12 novembre 2002 P or t Pus. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico, DEPOSITATO IN CANCELLERIA 118 MAR. 2003 Roma CANCELLIERS OF Color.co 8568/2000 160