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24 novembre 2010
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7 luglio 2019
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22 giugno 2023
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Art. 18. (Aspettativa) 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un periodo massimo ((di trentasei mesi)) e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attivita' professionali e imprenditoriali.
L'aspettativa e' concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. 3. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.
L'aspettativa e' concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. 3. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.
Commentari • 14
- 1. Estesa l’aspettativa dei dipendenti pubbliciGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 1 luglio 2023 · 25.368029
[…] Come rileva il Servizio Studi del Senato, l'articolo 1, comma 12-quater, intervenendo a modificare l'articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 2010, eleva da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici - periodo rinnovabile per una sola volta - anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Si ricorda che l'aspettativa per i dipendenti pubblici è disciplinata dal richiamato articolo 18 della legge n. 183 del 2010. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 75
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza breve 15/11/2022, n. 2947Provvedimento: […] Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 10 agosto 2022 l'interessato ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/2010, un periodo di aspettativa non retribuita - dall'1 settembre 2022 al 31 maggio 2023 - per avviare l'attività libero-professionale di medico; […] b) il riferimento all'articolo 18 della legge n. 183/2010 deve intendersi effettuato esclusivamente alle ipotesi previste dall'art. 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e non ad un divieto generalizzato che non tenga conto delle espresse deroghe contemplate dall'ordinamento; […]Leggi di più...
- art. 23-bis decreto legislativo n. 165/2001·
- regime di aspettativa·
- ermeneutica giuridica·
- personale militare e forze di polizia·
- dipendenti pubblici·
- interpretazione delle norme giuridiche·
- attività libero-professionale·
- aspettativa non retribuita·
- incompatibilità con il pubblico impiego·
- art. 18 legge n. 183/2010