Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 1
In tema di locazione, la legittimazione attiva alla creazione di un vincolo di pertinenzialità tra le cose locate (nella specie, tra un'appartamento ed alcuni locali adibiti ad autorimessa e cantina) spetta a chi abbia la disponibilità giuridica dei beni, ancorché non ne sia proprietario, restando affidata all'autonomia contrattuale delle parti (salvo il diverso effetto delle leggi urbanistiche) l'individuazione dell'entità dell'oggetto del contratto di locazione, se esso includa, cioè, oltre all'abitazione o all'immobile principale, anche altri accessori, dipendenze o pertinenze, sempre nell'ambito di un unico ed unitario rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11699 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Vincolo pertinenziale-1 1699/02 Oggetto Locazione. Posto auto. Composta dagli Ill.mi Sig convenzionale 1882/00 FIDUCCIADott. Gaetano Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.29398 Dott. Antonio ConsigliereLIMONGELLI Rep. 3074 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 29/01/02 ConsigliereDURANTE Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S EN TENZA 56dal Sig. per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: F5 AGO 2002 il NA IU, ET TE, elettivamente YL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA VLE CARSO 71, presso 10 studio UFFICIO COPIE che li difende dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, Richiesta copia studio GE dal Sig. unitamente all'avvocato per diritti € 1,55 LUDOVICO SZEGO, giusta delega AGO 2002 - CANCEil in atti;
ricorrenti - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio DNNFRANCO GI CA, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. per diritti € 1.55 5 AGO VLE GIULIO CESARE 14, presso 10 studio dell'avvocato il 2002 IL CANCELLIERE DA RO, che lo difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONA UFFICIO COPIE 2002 DARIO CASALINI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio controricorrente - dal Sig. per diritti €1.55 5AGO 2002 1 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avversO la sentenza n. 467/99 del Tribunale di Richiesta copia studio dal Sig. LA TRIBuna VERCELLI, emessa il 15/10/99 depositata il 28/10/99; per diritti 1,55 rg.551/97; || 13 NOV 2002.. IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo. Con due autonomi atti di intimazione e contestuale citazione per la convalida della finita locazione (not.30 luglio 1993) i locatori AL SE e TT ES intimavano al conduttore FR MO Carlo, di rilasciare sia l'abitazione locata (in Ver- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE celli, via Campora 13) sia i locali autorimessa e canti- Richiesta copia studio dal Sig.ARIETA na. for diritti € 1.55. Resisteva in entrambi giudizi il FR, in partico- 14.11.02. IL CANCELLIERE lare sostenendo che l'autorimessa e la cantina erano legate all'alloggio da un vincolo di pertinenzialità. Tanto determinava anche l'unificazione del termine di rilascio. Riunite le cause, il Pretore, con sentenza del 14 maggio 1997, ritenuto il vincolo di pertinenzialità tra l'alloggio ed i suddetti locali, dichiarava la cessa- 2 4. zione del rapporto alla data del 31 ottobre 1996, ordi- nava il rilascio, compensava le spese. La decisione era impugnata dai locatori sul nesso di pertinenzialità tra i beni locati. Il FR chiede- va il rigetto del gravame. Con sentenza del 28 ottobre 1999 il Tribunale di Vercelli rigettava l'appello e condannava gli appellan- ti alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorrono i locatori deducendo unico articolato motivo di gravame, illustrato da memo- ria resiste la controparte con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le seguenti considerazioni. Nell'unico articolato motivo il ricorrente de- duce l'error iuris, per la violazione degli articoli 817 ed 818 CC, in relazione agli articoli 1574 n.1 cc e 1,3,13 della legge 1978 n.392. La tesi è che il vincolo di "pertinenzialità" non può essere costituito dal locatore non proprietario e tanto meno dal conduttore. Pertanto i giudici del meri- to non potevano considerare l'unitarietà del rapporto locatizio, ma dovevano considerare due distinti rappor- ti con due distinte scadenze contrattuali. In senso contrario si Osserva come i giudici del 3 merito, con una valutazione in fatto, incensurabile in questa sede, in quanto esprime un prudente apprezzamento delle prove, abbiano indicato (ff. 4 della motivaz.) ben quattro elementi oggettivi da cui trarre il convinci- mento circa la costituzione di un rapporto di locazione unitario, anche se composto da un immobile principale con destinazione abitativa, e da altri locali accessori e pertinenziali (il box e la cantina) con unico canone. La legittimazione attiva alla costituzione del rap- porto unitario compete a chi ha la disponibilità giuri- dica dei locali, ancorché non ne sia proprietario, men- tre nel caso di specie, il locatore, proprietario del- l'abitazione, aveva il diritto di disporre dei locali accessori e quindi ne ha acquistato la proprietà iure hereditatis. Non sussiste dunque alcuna violazione delle norme sostanziali richiamate, né per quelle relative alla costituzione delle pertinenze, né per quelle relative alla legge di equo canone. Il vincolo pertinenziale, nella locazione, ha in- fatti ad oggetto il godimento della res verso corri- spettivo, e dunque diritti di natura non reale, ma ine- renti alla utilizzazione della res locata;
onde le nor- me codificate non appaiono suscettibili di applicazione 4 neppure analogica. Resta invece affidata all'autonomia contrattuale delle parti (salvo il diverso effetto del- le leggi urbanistiche, che nella specie non sono state invocate) lo stabilire l'entità dell'oggetto del con- tratto di locazione e se esso includa, oltre all'abita- zione о all'immobile principale, anche altri accessori, dipendenze o "pertinenze" ma nell'ambito di un unico ed unitario rapporto. In tal caso, appartiene alla autonomia negoziale, il configurare un rapporto unico ed il giudice di meri- to può accertare tale accordo sulla base di elementi di valutazione che desumerà dal contratto scritto (se esi- ste) o dalla condotta delle parti o da quant'altro uti- le per la valutazione. (Cfr. Cass.2 marzo 1994 n.2041; Cass. 4 settembre 1990 n.9115). Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricor- renti alla rifusione delle spese e degli onorari di questo giudizio di cassazione liquidati come in dispo- sitivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna AL SE e TT ES, in solido, alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, in favore di 94,40 per FR MO Carlo, che liquida in € spese ed in € 1200,00 per onorari. 5 Roma 29 gennaio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE, Bethah PK fum * DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero St 05 AGO. 2002 oggi, ILDIREITORE DI CANCELLERIA UPREMA ne 109T129,11 4567 20.66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2.7 SET 2002 4 40603 149.77 al n. (euro CENTE __/E/77_) vizi FILIPFO) (Dotssa Maria Resperabil Oludiziari (Dr. M. CHINI