Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 dicembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 dicembre 1986 |
Commentario • 1
- 1. Parlamento: Notizie del 03/05/2013 (fonte: parlamento.openpolis.it, Open ParlamentoAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 17
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 673Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione Lavoro composta dai Signori Magistrati: Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di appello n. 694/2024 R.g.l., riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 22923/2024, pronunciata in data 28.2.2024 e depositata in Cancelleria in data 19.8.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 488 del 9.11.2016; avente ad oggetto: accertamento negativo del credito contributivo; promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lupoli ed …Leggi di più...
- accertamento credito contributivo·
- par condicio creditorum·
- esenzione contributiva·
- contributo unificato·
- improcedibilità ricorso·
- improponibilità azione ordinaria·
- liquidazione coatta amministrativa·
- onere della prova·
- art. 51 d.P.R. n. 917/1986
- 2. Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2023, n. 4603Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di LI - Sezione Lavoro - composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente rel. dr. ssa Maria Chiodi Consigliere dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 02.12.2022 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.382/2017 R.G.L., vertente TRA , nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Graziella De Marco, presso Parte_1 lo studio della quale in Avellino alla via Moccia nr. 90 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti, APPELLANTE E , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 domiciliato per la …Leggi di più...
- elementi retributivi esclusi da contribuzione·
- art. 12 legge 153/1969·
- circolarità allegazioni e prova·
- consulenza contabile d'ufficio·
- art. 3 comma 4 bis legge 223/1991·
- mobilità·
- retribuzione imponibile·
- ricostituzione pensione·
- compensazione spese di lite·
- contrattazione collettiva
- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2005, n. 16062Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente - Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere - Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere - Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo Studio …Leggi di più...
- nozione·
- fattispecie·
- incremento del valore di scambio del bene tra l'acquisto e il trasferimento·
- sussistenza di una plusvalenza·
- presupposto per l'imposizione·
- somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi·
- plusvalenze ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- tributi erariali diretti·
- redditi diversi
- 4. Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. VI, sentenza 16/03/2005, n. 7Provvedimento: FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO Con sentenza 7/16/03 pronunciata il 6/02/2003 e depositata in Segreteria il 20/02/2003 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sez. n. 16 - ha accolto il ricorso presentato dai Sigg.ri L.P. e D.F.A. avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate- Ufficio Bari 1, rettificando la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 1996 nei confronti del dichiarante, aveva accertato - ai fini IRPEF, IVA e C.S.S.N. - un maggior reddito per lavoro autonomo di L. 52.876.000 a fronte di quello dichiarato pari a L. 22.725.000, recuperando cosi a tassazione maggiori compensi presunti per L. 30.151.000, determinati ai sensi …Leggi di più...
- induttivo·
- studi di settore·
- accertamento imposte sui redditi·
- analitico·
- applicabilita'·
- d.p.r. n. 600/1973, art. 39·
- legge n 549/1995, art. 3, comma 181
- 5. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 19/08/2024, n. 22920Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso 3457-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro M.IN.T.O.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso lo studio dell'avvocato PAOLA …Leggi di più...
- indennità di trasferta·
- interpretazione autentica·
- art. 51 T.U.I.R.·
- esenzione contributiva·
- limiti di esenzione·
- contributi previdenziali·
- art. 7 quinquies d.l. n. 193/2016·
- giurisdizione previdenziale·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari".
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell' art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692 , recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennita' di anzianita';
4) di indennita' di cassa;
5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;
7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi da calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate"".
Si precisa che con l' art. 1, comma 4, del D.L. 1 marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, l'art. 12 della legge n. 153/1969 e' stato interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime. - Art. 2. 1. Nei casi disciplinati dall' articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252 , le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell' articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al precedente articolo 1.
Note all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 252/1974 (Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione), e' il seguente:
"Art. 7. - I soggetti di cui al primo comma del precedente art. 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti di tutto il personale e sull'intero territorio nazionale.
L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo da versare e' fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , nella misura prevista per le aziende esercenti attivita' di natura commerciale e i professionisti e artisti.
Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari, dovuti e non prescritti".
- Il testo dell' art. 41 della legge n. 153/1969 e' il seguente:
"Art. 41. - Il termine di prescrizione di cui all' art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' elevato a dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". - Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Integrazione dell' articolo 12 della legge n. 153 del 1969 , sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3, comma 1:
Per il testo dell' art. 12 della legge n. 153/1969 come modificato dall'art. 1 della presente legge, si veda nota all'art. 1, comma 1.