Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15650 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE 1 565 070 r azamento Composta dagli janni Magistrati: Dott. Vincenzow Presidente R.G.N. 5039/00 Cron. 31831 Dott. Michele VARRONE er Rep. 4107 Consiglier Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere Ud. 28/04/03 DURANTE - Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' CASTLE SRL, in persona dell'amministratore legale rappresentante signor. Giovanni unico Alessandro Feraudi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato RICCARDO LUDOGOROFF, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI RIVOLI, in persona del Sindaco pro-tempore 4 2003 Dott. Antonio Boeti, elettivamente domiciliato in ROMA 977 VIA SABOTINO 45, presso l'Avvocato ARTURO MARZANO che -1- } all'Avvocato UMBERTO GIARDINI, lo difendeunitamente giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso fa sentenza n. 1322/99 della Corte d'Appello di TORINO, sezione III sezione civile emessa il 2/7/1999, depositata il 30/09/99; RG.1022/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GUSTAVO ROMANELLI ( per delega Avv. Guido Francesco Romanelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE s.r.l. conveniva innanzi al La società tribunale di Torino il comune di Rivoli. www a seguito dell'incorporazione per Esponeva: fusione della società Monte Siri era divenuta proprietaria di complesso immobiliare (terreni, fabbricati civili ed industriali, impianto idroelettrico) in Alpigiano e Rivoli;
l'atto di fusione alla clausola 5 recava: "Il legale rappresentante della società incorporata dichiara e garantisce che i terreni di Вдиганет proprietà sociale sopra descritti hanno tutte le caratteristiche risultanti dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal sindaco del comune di Rivoli ai sensi dell'art. 18 della legge 28.2.1985, n. 47"; il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal sindaco del comune di Rivoli nella data del 27.10.1989 era del seguente tenore: "Il sindaco attesta e certifica che i terreni distinti in - 2 5- 6- 13 122 3 110 catasto al fg. 18 nn. 1 - 113 sono ubicati TTI 111 123 - 10 8 7 - 112 4 - - 109 in zona Ic 13 del P.R.G.C. con la seguente destinazione di impianti produttivi d'uso: area di pertinenza mc./mq. 0,50. Altezza confermati;
indice fondiario: massima mt. 16,00. In particolare è ammessa l'attività commerciale"; dal certificato rilasciato dal sindaco il 1 26.1.1993 risultava, invece, che i terreni erano ubicati in zona Ic3 del P.R.G.C. con la destinazione di "aree di 1 pertinenza di impianti produttivi confermati" senza cenno all'ammissione di attività commerciale e con l'indicazione di un indice territoriale di mc./mq. 0,60 e di un'altezza massima di mt. 16 senza indicazione alla richiesta di chiarimenti il dell'indice fondiario;
"Si comunica che la differenza comune aveva risposto: certificati consiste nell'avere riscontrata tra i due errore di attribuito ai terreni in questione, per un mero lettura della norma del piano regolatore, la destinazione dell'area Ic13 invece della corretta destinazione Вдиний dell'area Ic3"; l'avere il sindaco rilasciato erronei certificati di destinazione urbanistica concretava violazione del precetto del "neminem laedere"; - a causa delle erronee indicazioni dei certificati aveva ritenuto che attraverso l'atto di fusione sarebbe divenuta proprietaria di terreni nei quali era ammessa l'attività commerciale, determinandosi a stipulare l'atto anzidetto che non avrebbe altrimenti stipulato con lesione del diritto all'integrità del patrimonio e di quello di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale;
- il danno consisteva nel minore valore che avevano i terreni e si estendeva al mancato guadagno derivante dal non avere potuto sfruttare i terreni medesimi per attività commerciali. Chiedeva la condanna del comune al risarcimento dei danni in lire 1.909.000.000. 2 Nella contumacia del comune il tribunale, espletata c.t.u., disattendeva la domanda. Il gravame proposto dalla LE era rigettato dalla corte di appello di Torino con sentenza resa il 2.7.1999, - che, mentre - interessaper quanto ancora considerando in primo grado la LE ha dedotto di essersi indotta a stipulare la fusione a causa dell'erronea indicazione dei certificati di destinazione urbanistica, con l'atto di appello ha, viceversa, sostenuto che la fusione ha rappresentato lo strumento per formalizzare l'acquisto del complesso immobiliare della società Monte Siri già avvenuto mediante l'acquisto della totalità delle azioni вонший della detta società al prezzo risultante dai foglietti bollati 39, 40, 41, 42, 43 di lire 1.747.856.250 determinato sulla base delle erronee indicazioni dei certificati, sicché ha introdotto in sede di appello nuove deduzioni in fatto con radicale mutamento della "causa petendi", dando vita ad una domanda nuova preclusa a norma dell'art. 345 c.p.c.; che tale nuova domanda è, comunque, infondata, mancando la prova che il prezzo di acquisto delle azioni sia stato determinato in base al certificato di destinazione urbanistica;
che, peraltro, l'erroneità del certificato non solo non produce lesioni di diritto soggettivo, ma neppure di interesse legittimo, atteso che a norma dell'art. 18 L. 47/1985 il certificato di destinazione urbanistica ha l'unica finalità di rendere edotta la p.a. di eventuali lottizzazioni abusive 3 e non pure di fornire indicazioni sulle condizioni giuridiche dei beni suscettibili di influenzare la determinazione del loro valore commerciale. Avverso tale sentenza la LE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
il comune ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente, violazione degli artt. 345 e 360, n. 3, denunciando c.p.c., censura la corte di merito per avere ritenuto che la domanda sia stata mutata in secondo grado. In particolare, secondo la corte di merito con l'atto di appello sono state introdotte nuove deduzioni Bonami in fatto che hanno comportato mutamento della causa 11 petendi" tradottasi in mutamento della domanda. Viceversa, fin dall'atto introduttivo del giudizio è stato dedotto che la fusione ha rappresentato 10 strumento formale attraverso il quale la LE ha acquistato la proprietà del complesso immobiliare, di cui già disponeva per essere titolare della totalità delle azioni della precedente proprietaria società Monte Siri;
nella prospettazione del menzionato atto introduttivo la fusione si pone quindi come il completamento di un'operazione che mirava all'acquisizione della proprietà del complesso immobiliare medesimo e lo svolgimento del processo ha ribadito tale prospettazione, tant'è che al c.t.u. è stato chiesto di stabilire il valore dei terreni certificato di destinazione urbanistica, indicati nel con il prezzo corrisposto dalla società; raffrontandolo la LE ha acquistato la totalità delle in definitiva, società Monte Siri, versando un azioni della corrispettivo equivalente al valore del complesso immobiliare, allo scopo di acquistare la proprietà del complesso medesimo e fondersi successivamente con la detta società, di tal che in realtà non vi è mutamento della 'causa petendi". Il motivo è privo di fondamento. Per giurisprudenza di questa Corte si ha mutamento della 'causa petendi", che determina mutamento tale della ший domanda da renderla improponibile come domanda nuova in Вон grado di appello, quando in questo grado si deduca una "'causa petendi" che, essendo impostata su presupposti di fatto e conseguenti situazioni giuridiche non prospettati in precedenza, importi 1'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, così da porre in essere una pretesa nuova e diversa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado (ex plurimis Cass. 6.4.2001, n. 5120; Cass. 28.1.2000, n. 978; Cass. 6.12.1999, n. 13630). Nella specie, la società ricorrente ha dedotto in determinata alla stipula della primo grado che si è 5 fusione a causa dell'erronea certificazione del comune ed in secondo grado che l'erronea certificazione l'ha indotta ancor prima all'acquisto delle azioni della società con la quale si è fusa, prospettando un collegamento tra i due atti;
in questa situazione la corte di merito ha correttamente individuato un tale mutamento della "causa petendi" da comportare novità della domanda;
in proposito si considera che nell'atto di appello la "causa petendi” è fondata Տ Ա presupposti di fatto (acquisto delle azioni) totalmente differenti (fusione della società) i quali, oltre ad introdurre temi nuovi di indagine e di decisione (accertamento Boumший delle relative condizioni;
dell'acquisto delle azioni e collegamento tra i due atti), alterano così profondamente la pretesa (danni derivanti dalla fusione) da renderla completamente diversa (danni derivanti prima ancora dall'acquisto delle azioni). I rimanenti motivi sono indirizzati contro la di merito "ad motivazione esposta dalla corte sono inammissibili per carenza di abundantiam" e interesse, non potendo la loro fondatezza portare in nessun caso all'annullamento della sentenza impugnata. si In conclusione, il ricorso va rigettato;
tuttavia, giusti motivi per compensare le ravvisano, spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del 2 J giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 28.4.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Вино диний IL CANCELLIERE 01 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 OTT 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7