Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
In materia di stupefacenti, va annullata con rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo d.P.R. n. 309 del 1990 che accerti la finalità di spaccio facendo ricorso al solo dato ponderale della sostanza detenuta, omettendo di valutare modalità comportamentali dell'imputato che ne giustifichino la destinazione ad uso esclusivamente personale.(Fattispecie nella quale l'imputato, trovato in possesso di 97 grammi di marijuana, si era dichiarato praticante della religione rastafariana, i cui adepti fanno uso di tale sostanza come "erba sacra").
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Coltivazione di marijuana e uso personale dopo le Sezioni Unite di Lorenzo Miazzi PARTE SECONDA Le caratteristiche della coltivazione non punibile. Sommario: 7. “Minime dimensioni svolte in forma domestica” - 8. La destinazione in via esclusiva all'uso personale e i suoi indici sintomatici - 9. Le tecniche di coltivazione: cosa vuol dire “rudimentali” - 10. Lo “scarso” numero di piante: sì, ma quante? - 11. Una previsione difficile: il quantitativo ricavabile - 11 a. Il quantitativo “modestissimo” - 11 b. Il prodotto “ricavabile” - 12. La mancanza di indici di inserimento nell'ambito del mercato -13. Il concetto di uso personale e gli indici sintomatici - 14. Uso personale anche se la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2008, n. 28720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28720 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/06/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 923
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N.039531/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GL IU, N. IL 02/06/1964;
avverso SENTENZA del 13/12/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. CALIA C. che ha concluso per: Accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da GL IU avverso la sentenza del Tribunale di Terni in comp.one monocratica in data 23/9/2002 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per illecita detenzione a fine di spaccio di marijuana e, concessegli le attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000, 00, di multa, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 13/12/2004, aveva confermato il giudizio di 1^ grado, ribadendo la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, posto che, a prescindere dalla religione c.d. rastafariana di cui il GL si era dichiarato adepto, e, come tale aduso al consumo dello stupefacente, non era dato ritenere comprovato il possesso della droga per esclusivo uso personale, stante il dato ponderale della sostanza (gr. 97,300, da cui potevano ricavarsi 70 dosi droganti). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per carenza, contraddittorietà ed illogicità
della motivazione in punto di asserita prova della finalità di spaccio, nonostante le dedotte ragioni di appartenenza a tale religione che, come comprovato dalla documentazione prodotta in merito, prevedeva per i suoi adepti l'uso quotidiano dell'"erba sacra" da consumare da soli fino a IO grammi al giorno. Di qui, secondo il ricorrente, la giustificazione del dato ponderale della sostanza da lui detenuta, con l'implicita conferma della destinazione al solo uso perdonale.
Il ricorso è fondato e va accolto relativamente alla censura di non sufficiente motivazione in ordine alla dedotta finalità di detenzione della marijuana per esclusivo uso personale, anche considerando la religione di cui l'imputato si è dichiarato praticante.
Non sfugge infatti che, secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine ebraica, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale ma anche come "erba meditativa", come tale possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che "la erba sacra" sia cresciuta sulla tomba di re Salomone, chiamato il Re saggio e da esso ne tragga la forza, come si evince da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione.
Ciò posto, non sembra che i giudici della Corte territoriale perugina abbiano operato una logica ricostruzione del fatto in relazione propria al comportamento dell'imputato all'atto dell'intervento dei verbalizzanti, pacifico essendo che fu proprio il GL a consegnare spontaneamente ai CC una busta contenente la marijuana non preconfezionata in dosi ma sfusa (cfr. teste Favetta) (precisando subito che il possesso di tale erba, prelevata da dietro il sedile della vettura in cui l'uomo era stato sorpreso a dormire in una piazzola di sosta, era da lui destinato ad esclusivo uso personale, secondo la pratica suggerita dalla religione rastafariana di cui si era detto adepto.
Il semplicistico richiamo al dato ponderale della sostanza e la trascurata valutazione delle circostanze di tempo, luogo e modalità comportamentali dell'imputato, non sembra possano costituire, allo stato, un logico e motivato supporto all'esclusione dell'invocato uso esclusivamente personale di - marijuana (a prescindere dall'errore materiale sul nome della sostanza di cui vi è traccia in sentenza impugnata), di guisa che s'impone una opportuna rivalutazione dell'intera vicenda ai fini di cui sopra, cui vorrà far fronte la Corte di Appello di Firenze, quale giudice di rinvio competente, previo annullamento dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA alla Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008