Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
La clausola del bando di concorso per l'assunzione di lavoratori presso un'azienda di trasporti, con cui si preveda l'insindacabilità dell'accertamento psico - attitudinale degli aspiranti eseguito dai sanitari di fiducia della stessa azienda, è illegittima per violazione del principio di buona fede; tuttavia, l'aspirante ha il diritto di ottenere la rinnovazione dell'accertamento - in sede amministrativa ed eventualmente giudiziaria - solo ove sussista un concreto vizio del primo accertamento, per violazione delle regole tecniche che lo disciplinano o, più in generale, del principio di buona fede, mentre è inapplicabile la disposizione di cui all'art. 29 R.D. n. 148 del 1931, che, nel prevedere un "nuovo accertamento", dietro semplice presentazione di un certificato medico motivato, nell'ambito della verifica dell'idoneità al servizio degli agenti, presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro già costituito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7178 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO - CO.TRA.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato VENCHI MARIA ADELAIDE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20820/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/11/98 R.G.N. 19698/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il etto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 9 settembre 1992 IO UC, sostenendo di avere superato le prove del pubblico concorso bandito dal CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO (CO.TRAL.) per l'assunzione di 20 conducenti di linea (livello settimo), di essere stato collocato nella graduatoria degli idonei, di essere stato dichiarato non idoneo alla prova psico - attitudinale, cui era stato poi sottoposto, e di avere inutilmente chiesto di ripetere questa prova, chiese che il Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse l'illegittimità del predetto rifiuto e disponesse l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio per accertare la sua idoneità. A seguito di parere tecnico di ufficio, il Pretore accolse la domanda. Accogliendo l'appello del CO-TRA.L., il Tribunale di Roma ha respinto la domanda.
Afferma il Tribunale che l'accertamento dell'idoneità psico- attitudinale degli aspiranti non è insindacabile, in quanto, anche ove una specifica clausola del bando lo neghi, ne è ammesso il controllo in sede giudiziaria, per la violazione delle norme che lo disciplinano (art. 29 dell'allegato "A" al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148) e per la violazione del principio di correttezza e buona fede. E
nel caso in esame non era stata dedotta alcuna violazione del genere, bensì solo l'inadeguato stato di salute del candidato: fatto non provato, e che comunque non era stato preventivamente segnalato agli esaminatori.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre IO UC, percorrendo le linee di un unico articolato motivo, Resiste il CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO (CO.TRA.L.) con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 29 primo comma dell'allegato "A" al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 nonché difetto di motivazione, il ricorrente censura l'illegittimità della clausola del bando che prevedeva l'insindacabilità della prova psico - attitudinale eseguita dall'Azienda. Aggiunge il ricorrente che per l'art. 29, indubbiamente applicabile anche agli aspiranti, è prevista la possibilità di chiedere ed ottenere un nuovo accertamento;
ed il Tribunale, "fermandosi solo all'esame della violazione o meno dei principi generali di buona fede e correttezza o dell'applicazione di modalità tecniche errate", aveva illegittimamente negato l'applicazione dell'indicata norma;
e tuttavia la semplice presenza della clausola di insindacabilità all'interno del concorso era non solo palesemente in contrasto con l'art. 29, bensì, conferendo al promittente una discrezionalità assoluta nell'adempimento, determinava la violazione dei principi di buona fede e correttezza. Aggiunge ancora che, dopo la contestata prova, la sua idoneità era stata accertata con un esame specialistico presso il Servizio Sanitario delle FF.SS. e con l'indagine di ufficio effettuata in sede giudiziaria nel giudizio di primo grado.
Il ricorso è infondato. L'azienda che assume il personale attraverso pubblico concorso è contrattualmente obbligata all'osservanza del principio di buona fede, in cui resta inscritto anche l'obbligo della parità di trattamento (per un'impresa concessionaria del servizio pubblico di trasporto, Cass. 16 novembre 1995, n. 11847). Questo principio investe anche l'accertamento dell'idoneità psico - attitudinale degli aspiranti.
Il diritto dell'aspirante all'osservanza di questo obbligo, essendo giudizialmente tutelabile, presuppone la sindacabilità della relativa osservanza.
L'accertamento del fatto che determina la nascita dell'obbligo può essere anche attribuito all'obbligato (come, per un'ipotesi generale, l'accertamento dell'invalidità pensionabile, attribuito in sede amministrativa all'Istituto previdenziale). Ciò che rende invalida l'attribuzione è l'insindacabilità dell'accertamento eseguito dalla parte.
Da ciò discende che la clausola del bando con cui si preveda l'insindacabilità dell'accertamento psico - attitudinale degli aspiranti eseguito dai sanitari della stessa azienda (ed in tal modo l'insindacabilità dell'osservanza dell'obbligo), conferendo al promittente una discrezionalità assoluta nell'adempimento, è invalida. Il fondamento di questa invalidità è la violazione dello stesso principio di buona fede.
Questo principio rende tuttavia invalida la clausola del bando:
non, di per sè, l'accertamento eseguito dall'azienda. Di per sè sola, la clausola non rende invalido l'accertamento che l'azienda esegue.
Questo è invalido solo ove, a sua volta, sia stato concretamente effettuato in violazione delle regole che lo disciplinano o dello stesso principio di buona fede. La sindacabilità dell'accertamento investe non solo l'applicazione delle clausole del bando ed il rispetto del principio di buona fede, bensì l'applicazione delle regole tecniche che disciplinano la forma ed il contenuto dell'accertamento: l'esistenza stessa dell'idoneità.
Questa sindacabilità non determina, tuttavia, un pieno diritto al rinnovo dell'accertamento. Ed invero, il "nuovo accertamento" previsto dall'art. 29 secondo comma del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, e che costituisce per l'azienda un obbligo e per l'agente un corrispondente diritto condizionato solo alla presentazione di "certificato medico motivato", presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro, ed ha la funzione di controllare "l'inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente". In assenza del relativo presupposto e della relativa funzione, nel rapporto fra azienda ed aspirante questo ampio diritto non sussiste. Nell'ambito di questo rapporto, l'aspirante ha il diritto di ottenere in sede amministrativa ed eventualmente giudiziaria un nuovo accertamento solo ove sussista un concreto vizio del primo accertamento, per violazione delle regole che lo disciplinano o, più in generale, del principio di buona fede.
E, come è ovvio, il vizio deve essere dedotto in forma specifica ed autosufficiente.
Nel caso in esame, alcun vizio è stato concretamente dedotto dal ricorrente. Il ricorso deve essere respinto.
Per motivi di equità si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001