Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 2
In tema di bancarotta, la rappresentazione del fallimento esula dall'elemento soggettivo del reato; ne consegue che è irrilevante che nell'agente manchi la consapevolezza di poter fallire, anche perché, oltretutto, siffatta convinzione si risolverebbe in errore su legge extrapenale, richiamata da quella penale (vedasi Corte cost. sentenza n. 364 del 1988).
In tema di bancarotta, la società in nome collettivo può essere considerata impresa artigiana (e, come tale, non assoggettabile a fallimento) solo a condizione che la maggioranza dei soci presti attività personale manuale, sia pure non con modalità esclusive o prevalenti. (Fattispecie in cui tale qualifica non è stata riconosciuta -e, conseguentemente, l'imputato è stata dichiarato responsabile di bancarotta patrimoniale- con riferimento ad una attività di traduzione dall'inglese ad opera dei due unici soci).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2001, n. 17044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17044 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 20/02/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 412
3. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 28943/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR LI nato in [...] l'[...]
avverso la sentenza emessa il 28-4-00 dalla Corte di appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 25-2-99 il Tribunale di Mondovì riteneva AR LI - dichiarato fallito dal Tribunale di Mondovì il 24-9-94 unitamente alla s.n.c. UT di cui era socio - responsabile di bancarotta patrimoniale ex art. 216 c. 1 e 2 L. 267/42, in relazione alla alienazione di due immobili (rispettivamente prima e dopo l'intervenuto fallimento), di arredi d'ufficio e di una vettura;
con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva lo condannava a pena stimata di giustizia.
In data 28-4-2000 la Corte di appello di Torino, esclusa la recidiva e la sussistenza del reato per le dotazioni dell'ufficio, adottava più benevolo trattamento sanzionatorio: avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il predetto nei termini infradescritti.
1 - Nullità del decreto di irreperibilità per violazione art. 159 c.p.p. Si è dedotto che il provvedimento de quo era stato emesso senza attendere l'esito delle ultime ricerche e che queste erano state incomplete perché non effettuate nel nuovo luogo ove si era svolta l'attività lavorativa dell'imputato, così come da lui comunicato al curatore del fallimento e dichiarato al Cancelliere del Tribunale Fallimentare.
Nell'escludere ogni ipotesi di invalidità la Corte osserva. In tema di notificazioni all'imputato l'irreperibilità non ha valore assoluto, ma relativo in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, svolte le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa. Le citate ricerche sono peraltro da eseguirsi con riferimento agli elementi che esistono agli atti quando esse vengono poste in essere ed eventuali notizie successive non possono avere influenza "ex post" sulla legittimità della procedura seguita in base alle risultanze conosciute e conoscibilì al momento dell'adempimento delle prescritte formalità. D'altro canto il concetto di conoscibilità va riferito all'ambito del processo penale e pertanto non sono invocabili emergenze appartenenti ad altri processi - nella specie a quello fallimentare - successivamente allegate dal prevenuto (si veda: Cass. 9-10-97 n. 0 9126 RV. 208621; Cass. 22-9-99 n. 10803 RV. 214357).
Orbene, nella presente fattispecie, tutte le ricerche operabili alla luce dei dati conosciuti sono state esperite e l'omesso esperimento delle stesse in luogo segnalato in diversa procedura rimane privo di incidenza.
Infine non rileva la circostanza che non sia stato atteso l'esito delle ultime indagini, effettuate - su segnalazione dei CC. di Villanova Mondovì, ove il AR aveva la residenza anagrafica e dove aveva svolto attività lavorativa - in Torino, in via Cristoforo Colombo (ignorandosi il numero civico), quale luogo di possibile dimora:
considerato che
detto esito, pervenuto 4 giorni dopo la decretata irreperibilità, fu in realtà negativo, nessuna violazione delle esigenze difensive si è verificata;
del pari non può censurarsi il suddetto esito negativo alla luce della pretermessa indicazione del numero civico, posto che quest'ultimo non risultava dagli atti a disposizione e neppure risultò dalle notizie richieste e poi fornite dai CC. di Torino.
2 - Violazione art. 2 c.p.p. per mancato accertamento da parte del giudice penale della effettiva ricorrenza in capo all'imputato della qualità di imprenditore commerciale, assoggettabile al fallimento. In particolare si è assunto che la s.n.c. UT svolgeva attività di traduzioni dall'inglese, artigianalmente ad opera dei due soli soci conviventi.
La denuncia è manifestamente infondata.
A prescindere dalla motivazione adottata dai giudici di merito ed anche ritenendo che la sentenza di fallimento non costituisca dato definitivo in ordine all'accertamento dell'esplicazione di attività imprenditoriale commerciale da parte dell'imputato di un reato fallimentare, è decisiva la circostanza assunta dal ricorrente stesso secondo cui l'attività svolta dalla citata s.n.c. era di natura professionale e non manuale: ciò vale, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, a dimostrare l'assoggettabilità al fallimento di detta impresa, perché non qualificabile come artigiana.
Infatti, alla luce dell'insegnamento della Cassazione civile, l'art.3 L. 443/85 - secondo cui la società in nome collettivo può essere considerata impresa artigiana solo a condizione che la maggioranza dei soci "svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo" - va inteso nel senso che la maggioranza dei soci deve prestare attività personale manuale, sia pure in modo non esclusivo o prevalente: ne consegue che la sola prestazione di attività amministrativa o comunque non manuale non può giovare ai fini dalla qualificazione artigiana della società in nome collettivo. (Cass. 13-12-2000 n. 15690 RV. 542603; Cass. 14-12-2000 n. 15785 RV. 54639).
3 - Vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo. Il motivo si basa innanzitutto sull'affermazione che il AR ignorasse di poter fallire, elemento invero irrilevante sotto duplice profilo: in quanto la rappresentazione del fallimento esula dall'elemento soggettivo del reato di bancarotta ed in quanto siffatta convinzione si risolverebbe in errore su di una legge extrapenale richiamata da quella penale.
Per il resto la doglianza si traduce in affermazioni di fatto, omettendo il ricorrente di prendere in esame le pur precise ragioni della decisione sul punto in questione.
S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001