Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2001, n. 17044
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

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In tema di bancarotta, la rappresentazione del fallimento esula dall'elemento soggettivo del reato; ne consegue che è irrilevante che nell'agente manchi la consapevolezza di poter fallire, anche perché, oltretutto, siffatta convinzione si risolverebbe in errore su legge extrapenale, richiamata da quella penale (vedasi Corte cost. sentenza n. 364 del 1988).

In tema di bancarotta, la società in nome collettivo può essere considerata impresa artigiana (e, come tale, non assoggettabile a fallimento) solo a condizione che la maggioranza dei soci presti attività personale manuale, sia pure non con modalità esclusive o prevalenti. (Fattispecie in cui tale qualifica non è stata riconosciuta -e, conseguentemente, l'imputato è stata dichiarato responsabile di bancarotta patrimoniale- con riferimento ad una attività di traduzione dall'inglese ad opera dei due unici soci).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2001, n. 17044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17044
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

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