Art. 39.
Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1 gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno:
a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.
Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonche' le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare.
Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura, delle Intendenze, alla formalita' della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale, da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.
Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale, passeranno alla Regione con decorrenza dal 1 gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 267))
Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1 gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno:
a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.
Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonche' le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare.
Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura, delle Intendenze, alla formalita' della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale, da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.
Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale, passeranno alla Regione con decorrenza dal 1 gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 267))