Versione
16 dicembre 2014
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12 gennaio 2024
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Art. 1.
Beneficiari e caratteristiche dell'attivita'
1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio ((o l'esercizio)) di un'attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di persone, ((di societa' a responsabilita' limitata,)) di societa' a responsabilita' limitata semplificata o di societa' cooperativa ((...)) . ((1)) 2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20 NOVEMBRE 2023, N. 211)) ; ((1)) b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unita';
c) societa' di persone, ((societa' a responsabilita' limitata,)) societa' a responsabilita' limitata semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unita'; ((1)) d) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20 NOVEMBRE 2023, N. 211)) . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 20 novembre 2023, n. 211 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso".
Beneficiari e caratteristiche dell'attivita'
1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio ((o l'esercizio)) di un'attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di persone, ((di societa' a responsabilita' limitata,)) di societa' a responsabilita' limitata semplificata o di societa' cooperativa ((...)) . ((1)) 2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20 NOVEMBRE 2023, N. 211)) ; ((1)) b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unita';
c) societa' di persone, ((societa' a responsabilita' limitata,)) societa' a responsabilita' limitata semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unita'; ((1)) d) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20 NOVEMBRE 2023, N. 211)) . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 20 novembre 2023, n. 211 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso".