Articolo 2 del Decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19
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21 marzo 2018
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono a svolgere le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 21 marzo 2018
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